Gli obblighi per i contribuenti

In generale, i contribuenti che si sono avvalsi di collaboratori freelance titolari di partita IVA durante il 2017 devono consegnare la certificazione unica a questi per certificare i compensi erogati e le relative ritenute versate. Secondo le  istruzioni dell’agenzia dell’entrate, anche per i committenti che si sono avvalsi di collaboratori titolari di partite IVA in regime agevolato, sorge l’obbligo della consegna della certificazione unica a quest’ultimi anche se non è stata applicata e versata nessuna ritenuta d’acconto.

La compilazione della certificazione unica 2018 minimi e forfettari

Come detto, tutti i committenti che nel corso dell’anno precedente hanno pagato compensi per prestazioni a contribuenti in regime agevolato (minimi e forfettari) sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione unica ad agenzia dell’entrate e consegnarla ai lavoratori autonomi anche se le loro prestazioni non sono state assoggettate a ritenuta d’acconto. In questo caso la certificazione unica funge come da strumento di controllo.

Guida alla compilazione della certificazione unica 2018 per i minimi e forfettari

L’agenzia dell’entrate ha specificato che anche per i minimi e forfettari bisognerà compilare il modello della certificazione unica 2018 con i compensi e le somme percepite. Le informazioni riguardanti i compensi dovranno essere inserite nel quadro lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tenuto conto di ciò, si dovranno inserire:

Se i compensi siano comprensivi di contributi previdenziali il trattamento sarà il seguente:

Minimi e forfettari committenti

Vediamo adesso il comportamento dei minimi ed i forfettari nel caso in cui siano loro stessi dei committenti e si avvalgono di freelance come collaboratori.

Committenti Contribuenti minimi

Nei casi precedenti, bisognerà applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute. A differenza dei contribuenti forfettari, i titolari di partita IVA in regime dei minimi non devono applicare ritenuta sulle proprie fatture ma l’esonero non vale invece per quanto riguarda le fatture ricevute in quanto operano appunto come sostituti d’imposta.

Committenti Contribuenti forfettari

Se vengono erogati dei compensi a professionisti in regime ordinario, i contribuenti forfettari non operano invece come sostituti d’imposta e le regole prevedono che all’atto di erogazione di compensi ad un professionista in regime ordinario gli adempimenti siano i seguenti:

L’unico obbligo per il contribuente forfettario sarà quello di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi modello UNICO PF:

In caso di mancato o errato invio della certificazione unica 2018 è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

L’obiettivo è quello di permettere di verificare la corrispondenza tra i ricavi indicati nella dichiarazione modello redditi persone fisiche e quanto invece risultante dalle certificazioni uniche predisposte dai sostituti d’imposta.

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    3 commenti
  1. Gabriele ha detto:

    Grazie mille per la risposta!

    Gabriele

  2. Gabriele ha detto:

    Buongiorno,
    ho un’impresa artigiana: tipografia, con regime fiscale dei minimi, le aziende a cui fornisco i miei lavori, non dovrebbero presentarmi la certificazione unica, in quanto non sono un libero professionista oppure è giusto che me la inviino lo stesso?

    Grazie,
    Gabriele

    • PartitaIva24.it ha detto:

      A parer nostro la CU va emessa nei confronti dei professionisti anche forfetari e minimi; emettere una CU vs impresa in regime iva “standard” è sbagliato; emettere una CU vs impresa in regime forfettario è una visione condivisa solo da pochi consulenti in Italia e da qualche testata di stampa; noi non la condividiamo.