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Forfettario 2020: ufficiali i nuovi limiti

La legge di bilancio del 2020 come sappiamo ha portato molte novità per i forfettari. Molti, con la reintroduzione dei nuovi limiti per le spese per lavoro dipendente e soprattutto per la causa d’esclusione rivolta a chi ha redditi da lavoro dipendente o assimilato superiore a € 30.000 si sono ritrovati spaesati su come operare con il nuovo anno. Nei giorni scorsi (5/2/2020) però è arrivata finalmente una prima presa di posizione ufficiale durante l’interrogazione a risposta immediata in commissione finanze in parlamento.

Dopo più di un mese d’attesa ed il susseguirsi di possibili alternative la risposta all’interrogazione non lascia più spazio ad interpretazioni. Chi non rispetta i nuovi/vecchi requisiti d’accesso al 31/12/2019 non potrà adottare il regime forfettario. Non è previsto nessun anno bonus come accaduto per i soci di società nel 2019.

Sommario

Regime forfettario 2020: l'interpretazione dei nuovi limiti

Nuovi limiti regime forfettario 2020: le interpretazioni

La risoluzione dell'agenzia dell'entrate

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Regime forfettario 2020: l’interpretazione dei nuovi limiti

Dall’approvazione della legge di bilancio degli ultimi giorni del 2019 si è man mano creato un caos generale il quale ha portato moltissimi contribuenti, ed anche addetti ai lavori, ad interrogarsi sul decorrere dei nuovi limiti per l’adesione al regime forfettario.

La manovra 2020, oltre ad aver ritrattato la possibilità di una flat tax fino a 100.000 € di fatturato, ha introdotto o meglio a reintrodotto delle cause ostative per l’adesione al regime agevolato.

Non possono aderire al regime agevolato i contribuenti che:

Notizie ufficiose, in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte di agenzia dell’entrate, riportavano che chi non rispettasse i limiti al 31/12/2019 nel 2020 non avrebbe potuto essere forfettario.

Oggi, quelle poche speranze di un rinvio sono purtroppo andate perdute. Non ci sarà nessun anno bonus per l’introduzione di queste limitazioni.

Nuovi limiti regime forfettario 2020: le interpretazioni

Prima dell’ufficialità dei nuovi limiti per l’adozione del regime forfettario durante il mese di gennaio si erano create due correnti di pensiero contrapposte.

La prima considerava i limiti già operanti a partire dal 2020 perché le nuove cause di esclusione non rientravano in nessun modo in contrasto con le norme dello statuto del contribuente. Le cause di esclusione infatti sono delle regole a tutti gli effetti e non sono degli adempimenti da porre in atto dai contribuenti.

La seconda tesi, posta in esame in parlamento tramite un’interrogazione, si rifaceva proprio alle tutele dello statuto del contribuente secondo il quale le nuove norme avrebbero dovuto avere decorrenza a partire dal 2021 poiché le modifiche introdotte dalla legge sono state pubblicate con troppo poco preavviso per permettere ai contribuenti di eliminare la causa ostativa.

Anche tra i governanti ad onore del vero nell’ultime mese non c’è stata una chiara linea guida.

Ad esempio mentre la sottosegretaria del MEF Maria Cecilia Guerra indicava come linea guida il 2020 la decorrenza dei nuovi limiti, Carla Ruocco presidente della commissione finanze affermava che la decorrenza dei limiti fosse il 2021.

Alla fine a prevalere è stata la prima affermazione ovvero che i limiti per l’adesione al regime forfettario decorreranno a partire dal gennaio 2020. La sottosegretaria Guerra afferma appunto:

Con riferimento all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), si osserva che, contrariamente alla disposizione di carattere antielusivo contenuta nella legge di bilancio per il 2018, che prevedeva quale nuova causa ostativa la detenzione di partecipazioni in S.r.l […] le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. […] il requisito (20.000 euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.

Non sembrano esserci più dubbi quindi. Riportiamo di seguito anche la risposta all’interrogazione del 5 febbraio 2020.

La fuoriuscita dal regime forfetario comporta l’adozione del regime ordinario secondo i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell’ambito dello stesso regime ordinario: in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga il contenuto dispositivo del comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

La risoluzione dell’agenzia dell’entrate

Dopo l’interrogazione parlamentare, anche Agenzia dell’Entrate ha provveduto attraverso una risoluzione pubblicata l’11 Febbraio 2020 a fornire la propria interpretazione della norma.

Dalla risoluzione 7/E/2020 ha fornito infatti la propria interpretazione rispetto alla decorrenza della nuova causa ostativa al regime forfettario e alle condizioni d’accesso. Sulla falsa riga dell’indirizzo politico anche Agenzia ha confermato che i limiti decorrono già dal periodo d’imposta 2020. Se i contribuenti hanno quindi avuto un reddito lordo da dipendente superiore a € 30.000 lordi nel 2019 per il 2020 non potranno aderire al regime forfettario.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 08/02/2020
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