Cominciano ad arrivare le lettere di compliance di Agenzia delle Entrate per chi aderisce al regime forfettario rispetto alla mancata compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi, sezione della dichiarazione in cui i forfettari dovrebbero comunicare i costi sostenuti con la propria partita iva.
Attraverso queste lettere l’Agenzia dell’Entrate invita i contribuenti all’inserimento spontaneo delle informazioni attraverso l’invio di una dichiarazione integrativa, questa volta compilando in maniera esaustiva il quadro RS e beneficiando quindi di una riduzione della sanzione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Parliamo di una sanzione di € 250 che viene ridotta a circa 30 euro in funzione della tempestività con cui viene pagata.
Tali lettere sono inviate con lo scopo di monitorare gli acquisti dei forfettari e non le fatture di vendita con finalità anti evasione.
Non si tratta di accertamenti su maggiori imponibili e quindi rischi di aumenti di imposte da pagare ma i funzionari di Agenzia delle Entrate vogliono soltanto conoscere i dati sugli acquisti per monitorare se il forfettario compra merci e servizi in nero senza farsi emettere regolari fatture dai fornitori.
Cosa fare quindi se si è ricevuta tale lettera di compliance che ci intima a rivedere la dichiarazione? Conviene ritoccare il quadro RS, inserire i dati ed infine pagare la sanzione? Cosa vuole effettivamente l’Agenzia dell’Entrate dai poveri forfettari?
Cominciano ad arrivare le lettere di compliance di Agenzia delle Entrate per chi aderisce al regime forfettario rispetto alla mancata compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi, sezione della dichiarazione in cui i forfettari dovrebbero comunicare i costi sostenuti con la propria partita iva.
Attraverso queste lettere l’Agenzia dell’Entrate invita i contribuenti all’inserimento spontaneo delle informazioni attraverso l’invio di una dichiarazione integrativa, questa volta compilando in maniera esaustiva il quadro RS e beneficiando quindi di una riduzione della sanzione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Parliamo di una sanzione di € 250 che viene ridotta a circa 30 euro in funzione della tempestività con cui viene pagata.
Tali lettere sono inviate con lo scopo di monitorare gli acquisti dei forfettari e non le fatture di vendita con finalità anti evasione.
Non si tratta di accertamenti su maggiori imponibili e quindi rischi di aumenti di imposte da pagare ma i funzionari di Agenzia delle Entrate vogliono soltanto conoscere i dati sugli acquisti per monitorare se il forfettario compra merci e servizi in nero senza farsi emettere regolari fatture dai fornitori.
Cosa fare quindi se si è ricevuta tale lettera di compliance che ci intima a rivedere la dichiarazione? Conviene ritoccare il quadro RS, inserire i dati ed infine pagare la sanzione? Cosa vuole effettivamente l’Agenzia dell’Entrate dai poveri forfettari?
Come si compila il quadro RS in regime forfettario? Come abbiamo detto sopra, la compilazione del quadro RS con le informazioni relative ai costi sostenuti da chi aderisce al Regime Forfettario differisce a seconda che si tratti di un’impresa o un lavoratore autonomo. Vediamo quali sono nello specifico i righi in esame.
I righi da compilare vanno da RS371 a RS381.
La prima parte, righi che vanno da RS371 a RS373, è valida sia per le ditte individuali che per i professionisti perché sono richiesti i codici fiscali dei professionisti da cui si è ricevuta fattura. Tale informazione è richiesta poiché il forfettario non produce Certificazioni Uniche. Il forfettario con queste informazioni comunica infatti le somme erogate ad altri professionisti (a cui non sono state applicate ritenute); nella colonna 1 si riporta il codice fiscale del professionista; in colonna 2: l’importo corrisposto.
La successiva sezione, denominata “esercenti attività d’impresa” è rivolta alle ditte individuali iscritte in camera di commercio ed è composta da quattro righi:
L’ultima sezione, denominata “esercenti attività di lavoro autonomo” quindi professionisti e freelance non iscritti in camera di commercio, richiede la compilazione di un solo rigo.
Il rigo RS381 denominato “consumi”, nel quale il contribuente dovrà indicare la somma complessiva delle spese sostenute per: “servizi telefonici compresi quelli accessori”; “consumi di energia elettrica”; “i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.
Cosa fare quindi se ho ricevuto una lettera di compliance per la mancata compilazione del quadro RS?
All’interno della lettera è riportato chiaramente che se si ritiene di non essere tenuto a riportare nulla nel quadro RS si può benissimo ignorare la missiva e cestinarla. Quindi, in primo luogo possiamo dire che se non hai alcuna fattura da parte dei tuoi fornitori in cui è riportata anche la tua partita iva non sarà necessario fare nulla, non avrai quindi costi da inserire nel quadro RS, non dovrai presentare alcuna dichiarazione integrativa e la missiva dell’Agenzia delle Entrate potrà essere ignorata. Non dovrai pagare inoltre alcuna sanzione.
In caso contrario, qualora avessi fatture di acquisto da parte dei tuoi fornitori (e solo per le tipologie di costo viste precedentemente, non per tutti i costi sostenuti sia chiaro) e volessi regolarizzare la posizione inviando queste informazioni relative alle spese da te sostenute, dovrai inoltrare una dichiarazione integrativa con la compilazione del quadro RS e procedere al pagamento di una sanzione agevolata pari a € 31,25 (250 x 1/8) grazie al ravvedimento operoso. Nel modello F24 andrà utilizzato il codice tributo “8911” ed è bene effettuare il pagamento della sanzione ridotta in concomitanza con la trasmissione telematica del nuovo dichiarativo.
Supponiamo di aver ricevuto la lettera di compliance e che possediamo anche delle fatture che andrebbero inserite ma decidiamo di ignorarla. “A cosa vado incontro?”
La situazione qui deve essere analizzata secondo due profili.
Il primo, quello della sanzione, è molto lieve. Parliamo di una sanzione di € 250 la quale potrebbe essere ridotta di un terzo se pagata entro 60 giorni dalla notifica. Poco meno di 85 € quindi.
Il secondo aspetto da prendere in considerazione, ben più importante, è quello relativo ad una verifica fiscale. L’Agenzia dell’Entrate infatti, in virtù del transito delle fatture attraverso lo SDI potrebbe identificare il nostro comportamento come se avessimo qualcosa da nascondere.
La verifica ovviamente può anche scattare nel caso in cui si proceda a inviare la dichiarazione integrativa che sia chiaro! I dati da inserire infatti non devono essere messi a caso, ma devono tener conto del regime adottato, il forfettario.
Per fare un esempio, un e-commerce con un fatturato di € 50.000 a fronte di acquisto di merce pari a 100.000 € è sicuramente una situazione un po’ strana. Tale discrepanza tra le vendite e gli acquisti farebbe sicuramente scattare un campanello d’allarme. Discorso analogo vale anche nel caso di un fatturato di € 50.000 a fronte di soli € 1.000 di acquisto di merce.
È chiaro che se le cose stanno realmente così e si ha tutta la documentazione a supporto, puoi star tranquillo. La possibilità di un accertamento che porti alla anche del disconoscimento del regime agevolato però è dietro l’angolo. Senza voler fare del terrorismo psicologico, prima di procedere all’invio dell’integrativa o ignorare la lettera così su due piedi è meglio fare delle valutazioni sulla base di ciò che è presente all’interno della tua area fatture e corrispettivi.
A prima vista può sembrare solo un dato compilativo e di monitoraggio ma può nascondere anche delle insidie ben più grandi.
Il provvedimento emanato dall’Agenzia dell’Entrate riguardante l’invio massimo delle lettere di compliance è stato criticato molto duramente dai commercialisti.
La critica risiede nel fatto che la mancanza delle informazioni del quadro RS non preclude in alcun modo la possibilità di reperire i dati dal cassetto fiscale del contribuente in cui vengono tracciati tutti gli acquisti. Si può quindi sempre dimostrare dunque eventuali occultamenti reddituali.
Altro aspetto ampiamente criticato è relativo alla comunicazione della sanzione di € 250. Tale sanzione infatti è stata presentata in misura piena al contribuente omettendo la possibilità di una riduzione sostanziale in caso di tempestivo adempimento.
Adesso, all’interno del prossimo Consiglio dei Ministri verrà discusso il decreto proroghe che probabilmente conterrà anche una norma che differisce il termine per la comunicazione dei dati del quadro RS per i forfettari.
Con un comunicato del 26 settembre, l’Ordine dei Commercialisti scrive infatti: “Apprendiamo con particolare apprezzamento la volontà del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, di proporre, all’interno del decreto proroghe che sarà discusso domani dal Consiglio dei ministri, una norma che differisce al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance“.
“In questi giorni abbiamo intrattenuto un fitto e costruttivo dialogo con il viceministro – aggiunge il Consigliere nazionale tesoriere dei commercialisti e delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto – che ha compreso perfettamente le istanze della categoria per avviare un percorso che riveda un adempimento che dovrà necessariamente trovare in futuro un diverso contesto normativo che sia pienamente coerente con la semplificazione contabile che caratterizza il regime forfettario”.
Si tratta di un tema molto caldo e seguiranno sicuramente delle altre novità sul tema che potrebbero anche portare ad un cambio nella normativa attuale nel prossimo futuro.
Cosa succede se ho costi e regolari fatture e non faccio l’integrativa? Io non voglio ritrasmettere la dichiarazione nè pagare tale onorario al consulente. Mi hanno detto che più cose diciamo al fisco, peggio è in quanto loro possono poi farti veramente un accertamento. E’ vero quello che si dice, ovvero meglio non fare nulla?
Io sono un ecommerce forfettario. Ovviamente ho merci e servizi amazon di cui ho ricevuto fatture datate 2021. Consigliate di procedere con la modifica della dichiarazione dei redditi. Il mio commercialista mi dice di non fare nulla ma lui al tempo non lo ha compilato questo quadro RS.
Luigi, con la premessa che in regime forfettario non si registrano i costi, non esiste la contabilità, nè il conto economico e che i costi sono irrilevanti ai fini del pagamento delle imposte, purtroppo la norma prevede che vadano inseriti dei dati a scopo statistico nel quadro RS della dichiarazione. Sappiamo bene che il 90% dei consulenti in italia non lo compila dato che non possiede nemmeno tali informazioni, nè le fatture, e che lo stesso forfettario non richiede la fattura ai propri fornitori pe cui tali costi non sono documentati, ma questa è la norma… Nel tuo caso specifico, dato che sei impresa, il mio consiglio è quello di procedere con la compilazione, ovvero dichiarazione integrativa. Se eri invece un professionista che ad esempio lavora da casa e non ha fatture e bollette intestate alla propria partita iva, il mio consiglio sarebbe stato quello di lasciar perdere.