Con l’approvazione della legge di bilancio 2019 abbiamo sentito parlare molto della relazione che intercorre tra S.R.L. e regime forfettario, specificatamente della compatibilità dello status di socio con quello di contribuente forfettario.
Su questo argomento abbiamo già scritto, in questo articolo infatti abbiamo deciso di focalizzarci sulle SRL in liquidazione, trattando quindi la fattispecie in cui la società a responsabilità limitata è in liquidazione e il contribuente socio di controllo della stessa vuole aderire al regime forfettario con la sua partita IVA personale.
Facciamo una breve e semplice premessa sulla liquidazione.
La liquidazione è una procedura che si applica quando la società cessa la sua attività produttiva o commerciale.
In tale situazione, si svolgono le seguenti attività prima di chiudere definitivamente l’S.R.L.:
Ricordiamo che la società a responsabilità limitata mantiene la sua personalità giuridica fino a quando verrà cancellata dal registro delle imprese.
La liquidazione di una S.R.L. può essere di diverse tipologie a seconda da chi venga presa la decisione della messa in liquidazione della società .
Come regola generale possiamo dire che il socio di una S.R.L. attiva non può aderire al forfettario se:
La detenzione del controllo si configura sia in forma diretta sia in forma indiretta.
Il controllo diretto si verifica quando il contribuente possiede la maggioranza dei voti esercitabili dall’assemblea dei soci.
Il controllo indiretto invece si configura quando la quota di maggioranza non sia detenuta dal contribuente stesso ma da un soggetto vicino ad esso come può essere un familiare.
Se non si verificano le due seguenti situazioni, i soci di S.R.L. possono aderire con la propria partita IVA al regime forfettario senza incorrere in nessun problema.
L’agenzia delle entrate ha inoltre chiarito in data 23 Gennaio 2019 che l’attività uguale o assimilabile non si verifica solo con il controllo del differente codice ATECO, ma è necessario fare un controllo più sostanziale, verificando che le due attività non abbiamo nessun tipo di correlazione.
La norma desidera evitare comportamenti furbi volti a far beneficiare di una tassazione più agevolata anche a chi non è proprio vergine nell’esercizio dell’attività . La verifica del semplice codice attività differente non rappresenta quindi ragione sufficiente per poter affermare che le attività siano differenti.
Premesso ciò, andiamo adesso ad analizzare la situazione in cui un contribuente svolge un’attività con la sua partita iva che è uguale o riconducibile a quella svolta dalla SRL in liquidazione di cui ne è socio di controllo.
In questo caso poichè la società in liquidazione ha come fine la realizzazione dell’attivo e l’estinzione del passivo, si ritiene che la sua attività non è direttamente o indirettamente connessa all’attività svolta dal contribuente forfettario.
I soci della SRL in liquidazione quindi possono accedere al regime forfettario con la loro partita IVA personale.
Quanto appena affermato ha delle radici normative deducendosi anche dal comma 57 lettera d) dell’art 1 della legge che ha introdotto il regime forfettario, (190/2014) e dall’interrogazione in commissione finanze del 22 Gennaio del 2019.
Secondo il citato comma chi possiede quote di controllo in SRL può aderire al regime forfettario perchè l’attività della società non è più volta alla creazione di reddito d’impresa ma è volta solo ed esclusivamente alla trasformazione del capitale in denaro liquido affinchè si possano pagare eventuali debitori e si possa spartire la restante parte del capitale tra i soci.
Risulta quindi chiaro che le attività non sono riconducibili perchè con l’attività forfettaria l’obiettivo è quello di produrre reddito, con l’attività societaria l’obiettivo è rendere liquido il patrimonio dell’azienda.
Quando la società seppur in liquidazione esercita attività commerciale viene trattata come società che svolge attività riconducibile a quella del socio con la sua partita IVA.
In questo caso dunque sussiste incompatibilità tra lo status di socio di controllo e l’adesione al regime forfettario per l’attività oggetto della sua partita IVA.
Il socio di controllo di una SRL in liquidazione che esercita provvisoriamente attività commerciale non può aderire al regime forfetario con la sua partita IVA che abbia un’attività riconducibile a quella della S.R.L.
Questo argomento merita attenzione tanto quanto quello appena trattato ma purtroppo al momento non possiamo esporci poichè attendiamo dei chiarimenti ufficiali da parte dell’agenzia delle entrate che supponiamo arrivino al più presto a tal riguardo.
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