Uno dei requisiti modificato dalla legge di bilancio del 2019 per l’accesso al regime forfettario riguarda i contribuenti titolari di partita IVA individuale e contemporaneamente soci di SRL.
Dal 1 gennaio 2019, infatti, i contribuenti per poter adottare il regime agevolato, oltre al vincolo di non essere soci di società di persone, devono rispettare due nuovi requisiti qualora siano contemporaneamente soci di società a responsabilità limitata semplificata e non. Con il contenuto di oggi, rinfreschiamo la memoria ai nostri lettori rispetto a questi nuovi requisiti e successivamente vediamo quali stati i chiarimenti degli ultimi giorni dell’amministrazione finanziaria con alcuni documenti di prassi rispetto all’interpretazione dei nuovi vincoli.
A partire dal 1 gennaio 2019 sono stati introdotti nuovi limiti per l’adozione del regime forfettario per chi è contemporaneamente socio di SRL.
Con la nuova manovra chi è socio di SRL O SRLS può aderire al regime forfettario 2019 solo se:
oppure
Con la pubblicazione del documento di prassi, la circolare 9 aprile 2019, l’Agenzia dell’Entrate è entrata nel merito delle condizioni esaminata sopra.
L’amministrazione finanziaria infatti, attraverso il documento ha dato più specifiche rispetto le condizioni d’accesso, permanenza ed eventuale esclusione dal regime agevolato.
Si è messo in evidenza che l’esclusione dal regime forfettario nel caso di contemporanea partecipazione ad una società a responsabilità limitata dipende dalla compresenza di due condizioni:
Per la comprensione della prima condizione, c’è poco da discutere, il codice civile è abbastanza chiaro nel definire il concetto di controllo.
Riguardo la seconda condizione, al fine di verificare che l’attività della società sia riconducibile a quella del contribuente forfettario, Agenzia delle Entrate introduce un nuovo criterio.
Il criterio considera la classificazione dell’ATECO e il rapporto che si instaura tra la società ed il contribuente stesso.
A questo proposito, viene indicato che la riconducibilità diretta o indiretta si concretizza quando:
La verifica di queste condizione fa si che il rapporto tra la partita IVA individuale e la SRL deve essere sottoposto a valutazione durante l’anno d’applicazione del regime agevolato e non nell’anno precedente.
Ne consegue che chi possiede una quota di controllo in una SRL nel 2019 potrà applicare il regime forfettario (se l’anno precedente chiaramente possedeva i requisiti) ma dovrà fuoriuscirne a partire dal 2020 se va a porre in atto azioni in contrasto con i requisiti descritti sopra.
Rispetto all’ultimo tema, con la risposta n. 126 pubblicata negli ultimi giorni dall’Agenzia dell’Entrate viene precisato che, poiché la nota chiarificatrice della norma è stata pubblicata con la circolare del 9 aprile, al fine di salvaguardare i contribuenti spaesati dalla norma poco chiara, sarà possibile mantenere il regime forfettario anche per il 2020 per coloro che abbiano agito in contrasto con la norma fino alla data di pubblicazione della circolare.
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