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Autofatture elettroniche – nuovo adempimento per i forfettari

Il mese di luglio, per la stragrande maggioranza dei forfettari, oltre che per i primi versamenti delle imposte e i contributi derivanti dalla dichiarazione dei redditi, ha significato l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. Come più volte descritto, tale obbligo non comporta dei grossi cambiamenti sotto il profilo operativo dei contribuenti.

Sommario

Il nuovo "esterometro"

Regime forfettario - le autofatture per gli acquisti dall'estero

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Di fatto l’unica modifica, lato fatturazione attiva, si riscontra nel supporto con cui vengono emesse le fatture. Non sarà più un supporto di tipo cartaceo, o digitale (word, pdf, excel) ma un supporto elettronico al 100%, un software che genera dei file xml e che l’invia ad un sistema d’interscambio gestito da agenzia dell’entrate.

I dati e le informazioni da inserire in fattura sono sempre i medesimi così come anche le regole di emissione.

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, dovrebbe essere per lo più visto come l’introduzione della gestione elettronica delle operazioni. L’attenzione non deve essere posta al solo lato attivo della fatturazione ma anche al lato passivo. Proprio su tale aspetto c’è da soffermarsi ma andiamo con ordine e vediamo nel concreto di costa stiamo parlando.

Il nuovo “esterometro”

Sempre dal primo luglio, tutti i titolari di partita iva e quindi anche i forfettari, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti esteri sia di vendita che di acquisto dovranno trasmettere un documento elettronico. Se dal lato attivo i problemi sono minimi in quanto l’emissione delle fatture elettroniche verso soggetti esteri è già un tema sdoganato ampiamente è dal lato passivo che riscontriamo nuove incombenze. Emettere fatture elettroniche verso soggetti esteri infatti presuppone la compilazione del documento xml con i canoni tradizionali e l’invio allo SDI dello stesso documento. Al cliente estero invece viene fornito il documento di cortesia in formato PDF.

Per il ciclo passivo, fatture d’acquisto, è previsto l’invio di un documento per ogni acquisto effettuato dall’estero entro il 15esimo giorno successivo al ricevimento della fattura d’acquisto. Si dovranno emettere quindi tanta autofatture elettroniche quante sono le fatture d’acquisto ricevute da soggetti esteri.

Questo nuovo adempimento vale per tutti i contribuenti che sono obbligati alla fatturazione elettronica, forfettari inclusi.

Tale novità è stata introdotta dall’art. 1 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) la quale ha apportato alcune modifiche all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di operazioni transfrontaliere.

La norma ha stabilito che a partire dal 1° Luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovessero essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e, di conseguenza, viene soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro”.

Concentrandoci sui contribuenti forfettari questa novità implica che, oltre al procedere al versamento dell’iva entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione delle fatture estere in reverse charge, sarà necessario emettere un documento elettronico, secondo le specifiche che vedremo tra poco, per informare l’agenzia di tale acquisto dall’estero.

Un bel po’ più da fare in più per i piccoli contribuenti che spesso, oltre ad una questione prettamente di risparmio fiscale, hanno scelto tale regime per tutte le semplificazioni in termini di gestione che comporta.

Ora più che in passato, le fatture d’acquisto per chi opera in regime forfettario avranno una certa importanza e saranno oggetto di adempimenti fiscali.

Trattiamo dal punto di vista pratico questa novità.

“cosa devo fare se sono forfettario e ricevo delle fatture dall’estero?”

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Regime forfettario – le autofatture per gli acquisti dall’estero

Per le fatture d’acquisto ricevute da soggetti esteri il nuovo adempimento prevede l’integrazione in maniera elettronica e l’invio da parte del contribuente di un documento elettronico in formato xml.

All’interno di tale documento dovrà essere specificato il mittente (fornitore), i dati della fattura ricevuta e il codice iva corrispondente all’operazione.

I documenti da utilizzare per la trasmissione dei dati saranno i seguenti:

Nei casi in cui invece l’acquisto di merce sia effettuato da un soggetto Extra UE e l’operazione viene documentata con una bolletta doganale non sarà necessario emettere alcun documento.

Vediamo nel concreto, cosa dovrà fare una partita iva in regime forfettario.

Uno dei casi più frequenti è senza dubbio quello degli acquisti di servizi pubblicitari da soggetti esteri, es. google adwords oppure pubblicità su Facebook, instagram, ecc…

In tali situazioni, se sei in regime forfettario dovrai emettere un documento TD17.

Nel campo mittente dovrai inserire i dati fiscali del tuo fornitore.

Ricordiamo che nel caso di fornitore estero dovrai inserire nel campo CAP 00000 e nel campo provincia EE. Inoltre se il fornitore non ha un numero di partita iva dovrai inserire il generico 9999999999.

Completata la scheda anagrafica dovrai inserire come al solito data e numero.

Come numero, consigliamo di utilizzare un sezionale parallelo rispetto alle fatture di vendita mentre nel campo data la data di ricezione della fattura oppure l’ultimo del mese in questione.

Se hai ricevuto la fattura in data 20 luglio, dovrai inserire 20 luglio oppure 31 luglio.

Nel campo descrizione prodotto/servizio dovrai inserire la dicitura generica “servizio”, nel campo importo il valore del servizio acquistato mentre nel campo iva dovrai inserire il codice iva corrispondente al tipo di servizio acquistato (22% iva ordinaria, N4 esente, ecc..).

Ultima informazione da inserire sarà la fattura collegata. In tale sezione dovrai inserire il numero della fattura ricevuta e la data di ricezione.

Sulla falsa riga del documento TD17, anche i documenti TD18 e TD19 dovranno essere compilati allo stesso modo facendo attenzione questa volta ad inserire nella parte descrizione servizio/prodotto “bene/i”.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 04/08/2022
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