Sono già moltissimi che nel 2019 hanno aperto la loro partita IVA e stanno per emettere la loro prima fattura in regime forfettario.
Proprio in questa occasione, per tutte le nuove partite IVA nascono i primi dubbi.
Le domande più comuni che riceviamo giornalmente sono: “come compilo la fattura? Devo pagare l’imposta di bollo? Devo inserire la ritenuta d’acconto? Come mi comporto con l’IVA?”
Cominciamo tranquillizzando i nostri lettori. Le domande sulla fattura in regime forfettario sono più che lecite e per nulla banali.
Con i continui cambiamenti in materia contabile e fiscale degli ultimi anni infatti, si è creata abbastanza confusione. Cerchiamo di mettere un po’ di ordine in questo caos e vediamo come si fa una fattura corretta in regime forfettario.
COME SI FA LA FATTURA IN REGIME FORFETTARIO
Per i titolari di partita IVA che aderisco al regime forfettario ci sono degli adempimenti particolari da mettere in atto nel momento della compilazione della fattura.
Vediamo quali sono le informazioni da inserire in fattura descrivendo nel dettaglio a cosa fanno riferimento.
Indice
- 1 LA DICITURA IN FATTURA NEL REGIME FORFETTARIO
- 2 LA MARCA DA BOLLO IN FATTURA
- 3 NESSUNA RITENUTA D’ACCONTO NELLA FATTURA DEL CONTRIBUENTE IN REGIME FORFETTARIO
- 4 LA RIVALSA INPS NELLA FATTURA DEI PROFESSIONISTI IN GESTIONE SEPARATA INPS
- 5 IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEI PROFESSIONISTI CON CASSA
- 6 FAC-SIMILE FATTURA IN REGIME FORFETTARIO
- 7 FATTURA ELETTRONICA PER CONTRIBUENTI FORFETTARI
I dati fiscali
Quando un contribuente, anche non forfettario, emette fattura è obbligato ad inserire i propri dati fiscali. Sarà necessario quindi scrivere:
- nome e cognome (o nome della ditta individuale seguito da nome e cognome. Facciamo un esempio: XY di Silvio Vecchi);
- sede dell’attività: via, numero civico, comune e provincia;
- numero di partita IVA;
- codice fiscale
I recapiti (telefono, mail) per quanto utili non sono obbligatori. Consigliamo inoltre, se si è iscritti alla camera di commercio di inserire anche il numero REA che si può trovare nella visura camerale.
Oltre ai dati di chi emette la fattura sono obbligatori anche i dati fiscali di chi riceve il bene o la prestazione. Nella fattura quindi, devono essere indicati anche:
- nome e cognome del cliente;
- sede dell’attività;
- numero di partita IVA se titolare o codice fiscale se agisce da privato.
Se emettiamo fattura nei confronti di una società, il codice fiscale coinciderà con il numero di partita IVA.
La data e il numero della fattura
Tutte le fatture devono essere datate e numerate in maniera progressiva. Banalmente quindi, la prima fattura dell’anno emessa il giorno X avrà il numero 1. La seconda fattura emessa il giorno X+Y avrà il numero 2 e così fino a fine anno. Ogni 31 dicembre la numerazione verrà conclusa e dal primo gennaio dell’anno successivo si ripartirà nuovamente dal numero 1.
È possibile anche utilizzare dei sezionali del tipo “/a” “/online” se si hanno più modalità di vendita (ad esempio si vende online oltre che in negozio, oppure su più punti vendita, ecc.)
Il bene ceduto o la prestazione svolta
Quando si crea una fattura, è molto importante la descrizione del servizio o del prodotto. Nel caso di erogazione di un servizio, questo deve essere descritto e si deve cercare di essere il meno vaghi possibile nella descrizione dell’attività. Discorso analogo vale nel caso di un bene fisico. Il prodotto deve essere descritto nella maniera più completa possibile indicando inoltre quantità, numero o peso.
L’importo della fattura
Come era facile da intuire anche l’importo del bene ceduto o il servizio erogato avrà l’obbligo di essere esposto in fattura. Importante ricordare però che nel regime forfettario non sarà presente l’IVA. In poche parole, nella fattura se ad esempio abbiamo un imponibile totale di 1000 €, l’IVA sarà sempre zero e il totale fattura coinciderà con l’imponibile totale.
LA DICITURA IN FATTURA NEL REGIME FORFETTARIO
Nel momento della compilazione della fattura i contribuenti forfettari dovranno indicare che sono assoggettati al regime agevolato. Cercando di essere il più precisi possibile, in fattura il titolare di partita IVA in regime forfettario dovrà inserire la dicitura:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”.
Se siamo professionisti è opportuno anche indicare la seguente dicitura:
“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.
LA MARCA DA BOLLO IN FATTURA
Come avete letto dal riferimento normativo, per i contribuenti forfettari il bollo sulle fatture è dovuto solo se la fattura è di importo superiore a € 77,47.
L’imposta di bollo, che viene assolta acquistando la comune marca da bollo da € 2, è obbligatoria poiché le operazioni della partita IVA forfettaria non sono soggette ad IVA. Sono esenti da imposta di bollo invece, le fatture che riguardano gli acquisti intracomunitari (per saperne di più vedi reg. for e operazioni con l’estero).
Consigliamo (nel caso di consegna fisica della fattura al cliente) di apporre la marca da bollo sulla copia cliente e non su quella che resta a noi. Se invece la fattura viene inviata via mail, meglio è allora che la marca da bollo resti sulla nostra copia ed è opportuno indicare nella copia cliente “marca da bollo apposta sull’originale”
NESSUNA RITENUTA D’ACCONTO NELLA FATTURA DEL CONTRIBUENTE IN REGIME FORFETTARIO
Come abbiamo visto spesse volte, chi è in regime forfettario ha il vantaggio di non effettuare e di non subire le ritenute d’acconto.
In ogni caso per ribadirlo, tra i riferimenti normativi da riportare in fattura vi è anche quello relativo alla ritenuta d’acconto. Infatti come detto sopra, in fattura dovrà essere scritto:
“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.
I contribuenti liberi professionisti forfettari quindi, non solo non operano la ritenuta d’acconto ai loro committenti ma non la subiscono sulle proprie fatture. Infatti, i ricavi o compensi relativi al reddito del soggetto in regime forfettario non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto. Ricordiamo che commercianti e artigiani, a prescindere dal regime forfettario o meno, comunque non operano le ritenute d’acconto nelle fatture che emettono.
LA RIVALSA INPS NELLA FATTURA DEI PROFESSIONISTI IN GESTIONE SEPARATA INPS
I contribuenti forfettari che esercitano una attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una cassa di previdenza, sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS. Questa, prevede un pagamento annuo dei contributi su un forfait del fatturato. I soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata, hanno la facoltà (e non l’obbligo) di addebitare in fattura al proprio committente una maggiorazione del 4% del compenso concordato tenendo sempre a mente che saranno loro stessi a versare i contributi ogni anno.
Data la facoltà del potere addebitare la rivalsa INPS o meno, è anche possibile inserire la rivalsa INPS del 4% soltanto su alcune fatture di vendita mentre su altre no. Nell’addebitare la rivalsa in fattura il professionista, fa concorrere alla propria contribuzione il soggetto committente. Al riguardo l’INPS chiarisce che la rivalsa del 4%, laddove venga applicata in fattura, rappresenta un reddito per il professionista e non viene trattata come un contributo previdenziale. Questo perché come predetto, i professionisti in gestione separata INPS sono tenuti a versare autonomamente i loro contributi.
Concludendo in merito alla convenienza o meno dell’applicare la rivalsa INPS in fattura, ricordiamo che questa rappresenta un reddito per il professionista in quanto concorre all’aumento dell’imponibile soggetto a tassazione.
IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEI PROFESSIONISTI CON CASSA
Per quei professionisti che invece hanno un albo e versano i propri contributi previdenziali ad una cassa professionale, la maggior parte delle casse di previdenza prevede il versamento di un contributo integrativo.
Il contributo integrativo è un contributo obbligatorio che viene calcolato in percentuale su ogni fattura emessa dal professionista e varia da cassa professionale a cassa professionale (es. 4% per INARCASSA, 2% per ENPAP ecc..). Il valore del contributo viene inserito con un’apposita voce in fattura e viene addebitato direttamente da parte del contribuente al cliente finale. Così facendo il contribuente fa concorrere il proprio cliente alla propria contribuzione previdenziale.
Questo tipo di contributo rappresentato da una maggiorazione del compenso agli occhi del cliente però non concorre all’aumento del reddito del professionista e di conseguenza non sarà conteggiato nel fatturato ai fini del calcolo dell’imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Una delle problematiche più comuni che si pone per i professionisti che devono obbligatoriamente addebitare il contributo integrativo è come determinarlo in modo da presentare al cliente la fattura con il valore concordato. Capita spesso infatti che pattuito un importo quando sarà il momento di presentare la fattura il cliente non sia ben disposto a pagare il 4% in più rispetto al valore concordato in precedenza e quindi ci tocchi rettificare la fattura. Per risolvere questo piccolo problema ecco una piccola operazione matematica che potrà risolvere questo problema. Facciamo un esempio
Supponiamo che l’ing. Bodoni abbia concordato che la sua parcella sia di € 100 e debba emettere fattura.
A quanto ammonterà il contributo integrativo INARCASSA affinché il valore totale della fattura sia pari ad € 100?
L’operazione per determinare quale sarà il nostro ricavo (fatturato) è la seguente: € 100/1.04= € 96,15.
Ne segue che il valore del contributo integrativo sarà pari a € 100 – 96,15 = € 3, 85.
N.B. NON abbiamo tenuto in conto il bollo da € 2 che dovrà essere applicato in fattura.
FAC-SIMILE FATTURA IN REGIME FORFETTARIO
Di seguito troverete alcuni esempi di fatture emesse da contribuenti in regime forfettario.
Esempio 1: libero professionista con gestione separata INPS
Mario Messi
Viale Monza 14
Milano (MI)
Codice fiscale:
Partita IVA:Nome e cognome del cliente\ rag. soc. cliente
Via Manzoni 14
35131 Padova
Codice fiscale:
Partita IVA:Documento: FATTURA Numero: 1 Data: 01/01/2017
… Descrizione prestazione …
Compenso professionale € 600,00
Rivalsa INPS 4% € 24,00
Totale € 624,00
Marca da bollo € 2,00
Netto a pagare € 626,00
Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario; operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art.1, comma 67, Legge 190/2014.
Applicata marca da bollo da 2 euro sull’originale se l’importo della fattura supera 77,47 Euro
Esempio 2: procacciatore d’affari forfettario con ENASARCO
Mario Rossi
Viale San Giuseppe 14
Milano (MI)
Codice fiscale:
Partita IVA:Nome e cognome del cliente\ rag. soc. cliente
Via Matteucci 14
35131 Padova
Codice fiscale:
Partita IVA:Documento: FATTURA Numero: 1 Data: 01/01/2017
… Descrizione prestazione …
Imponibile € 100,00
IVA € 0,00
Totale documento € 100,00
– quota previdenziale ENASARCO (- 8%) € 8,00
+ Marca da bollo € 2,00
Netto a pagare € 94,00
Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario.
Applicata marca da bollo da 2 euro sull’originale se l’importo della fattura supera 77,47 Euro
Esempio 3: libero professionista con cassa previdenziale propria
Matteo de Mattei
Viale Liberio 17
Milano (MI)
Codice fiscale:
Partita IVA:Nome e cognome del cliente\ rag. soc. cliente
Via Matteo 34
35131 Padova
Codice fiscale:
Partita IVA:Documento: FATTURA Numero: 1 Data: 01/01/2017
… Descrizione prestazione …
Compenso professionale € 105,77
IVA € 0,00
Contributo integrativo 4% (la percentuale dipende dalla cassa professionale) € 4,23
Totale documento € 110
+ Marca da bollo € 2,00
Netto a pagare € 112
Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario; operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art.1, comma 67, Legge 190/2014
Applicata marca da bollo da 2 euro sull’originale se l’importo della fattura supera 77,47 Euro
Esempio 4: commerciante\artigiano in regime forfettario
Bla Bla Bla di Verdi Mario
Via dei ciclamini 3
Milano (MI)
Codice fiscale:
Partita iva:Nome e cognome/rag.soc. Cliente
Via Tommaseo 10
35131 Padova
Codice Fiscale:
P.Iva:Documento: FATTURA Numero: 1 Data: 01/01/2017
… Descrizione prestazione …
Imponibile € 700,00
IVA € 0,00
Totale documento € 700,00
Bollo € 2,00
Netto a pagare € 702,00
Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario e successive modifiche;
Applicata marca da bollo da 2 euro sull’originale se l’importo della fattura supera 77,47 Euro
FATTURA ELETTRONICA PER CONTRIBUENTI FORFETTARI
Una volta fatto chiarezza sulla fattura, ci pare doveroso parlare della fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i soggetti ad iva a partire dal 1° Gennaio 2019, trattando l’incidenza di questa nuova normativa per i contribuenti in regime forfettario.
Per i contribuenti forfettari non esiste un obbligo specifico di legge ma nella fattispecie è come se i forfettari fossero ugualmente obbligati per una serie di motivi che vi illustriamo.
I contribuenti forfettari sono obbligati alla fatturazione elettronica al 75% perché:
- La ricezione delle fatture di acquisto avverrà in formato elettronico XML provenendo da imprese in regime IVA (sarebbe assurdo chiedere loro di inviare solo a voi una fattura in pdf e non in XLM).
- L’emissione delle fatture di vendita nei confronti della pubblica amministrazione va comunque fatta in formato elettronico anche se siete forfettari.
- Se emetti fatture verso imprese in regime IVA, queste sono obbligate alla fatturazione elettronica e non gestiranno più fatture su carta e da registrare a mano.
VANTAGGI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Oltre a quanto sopra esposto ci sono numerosi vantaggi nella scelta della fatturazione elettronica.
Primo tra tutti il minor controllo da parte dell’agenzia delle entrate poiché se fatturi elettronicamente e paghi fatture superiori a 500€ con strumenti tracciabili l’agenzia delle entrate ti potrà controllare solo per 3 anni e non più per 5.
Secondariamente non sarà più necessario che tu acquisti di volta in volta la marca da bollo da apporre in fattura perché potrai pagare l’intero importo delle marche da bollo utilizzate, in un’unica tranche con l’F24 entro l’aprile dell’anno successivo.
Questi sono solo due dei moltissimi vantaggi che si ottengono acquistando un software di fatturazione elettronica.
Dotarsi del software Fatturazione 24 è anche conveniente perché puoi:
- Consultare le tue fatture in qualunque momento e da qualunque dispositivo;
- Conservare tutti i documenti collegati alle fatture;
- Conservare digitalmente le fatture a norma di legge per 10 anni anche se recedi dal contratto (conservazione sostitutiva automatica);
- Ricevere una notifica via mail ogni volta che si riceve una fattura elettronica di acquisto;
- Visualizzare e scaricare i documenti in caso di contenzioso;
- Usufruire del servizio di assistenza di Fatturazione 24.
Infine se sei cliente di Partita iva 24, tutte le tue fatture saranno automaticamente nel tuo cloud senza la necessità che tu ce li invii di volta in volta; se non sei nostro cliente il tuo commercialista potrà integrarsi con il nostro software accedendo con le sue credenziali personali senza che voi gli fornirete le vostre.
Trovi tutte le info sul nostro ? software di fatturazione elettronica affinché tu possa farti un’idea completa del servizio che possiamo offrirti.
sono una artigiana che lavora da sola senza dipendenti.ho iniziato febbraio 2019 come forfetaria,rilevando in affitto d’azienda la ditta da mia zia per la quale lavoravo saltuariaente come coaudiuvante famigliare.mi versava contributi ma non partecipavo agli utili dell’impresa,e non ero dipendente.secondo voi posso entrare coe start up ?non trovo molto chiari i requisiti richiesti.attendo risposta grazie mille
Buongiorno Margherita,
trattandosi di una continuazione di un’attività che già esisteva in precedenza qualora avessi i requisiti per il forfettario partiresti con le imposte al 15%.
Salve, sono un disegnatore CAD. Nel 2018 ho lavorato a prestazione occasionale per 3 diversi committenti senza superare la soglia dei 5000 euro. Nel 2019 ho lavorato per un solo committente prima a prestazione occasionale e poi aprendo partita Iva a marzo in regime forfettario. Sempre nel 2019 ho anche emesso una fattura verso un altro committente di importo non molto elevato. Vorrei sapere se nel 2020 potrò restare nel regime forfettario o dovrò passare all’ordinario, avendo lavorato prevalentemente per un solo committente.
Buongiorno Sara,
qualora avessi fatto solo prestazioni occasionali nei confronti del precedente committente potrai rimanere nel regime forfettario.