L’uscita dal regime dei minimi o dal regime forfettario, per scelta o per obbligo, porta a importanti modifiche negli adempimenti dei contribuenti titolari di partita IVA.
I nuovi adempimenti derivano dal fatto che la fuoriuscita dai regimi agevolati comporta automaticamente il passaggio al regime di contabilità semplificata con tutte le conseguenze del caso. Per citarne alcune ci riferiamo all’applicazione dell’IVA in fattura e l’essere assoggettati alle ritenute d’acconto se si è professionisti. Si ricorda inoltre che passando al regime di contabilità semplificata, continuerebbero ad utilizzare un criterio di imputazione improntato alla cassa; infatti è improbabile che tali soggetti optino per la contabilità ordinaria con il relativo criterio di imputazione di competenza.
Di seguito andremo ad analizzare le diverse ipotesi di uscita dai regimi agevolati e le relative conseguenze.
Sommario
Le ipotesi di passaggio di regime
1. Contribuente minimo al 5° anno o al 35° anno di età
1.1 Passaggio da minimo a forfettario
1.2 Passaggio da minimo a semplificato
2. Minimo che perde i requisiti
3. Passaggio da forfettario start-up 5% a forfettario
4. Passaggio da regime forfettario a regime di contabilità semplificata
I diversi casi di passaggio di regime possono essere riassunte in 4 situazioni:
Procediamo ad esaminare una per una le diverse casistiche evidenziando le conseguenze della fuoriuscita dal regime dei minimi o dal regime forfettario.
L’analisi sarà eseguita da un punto di vista:
Le possibilità per questo tipo di contribuenti sarebbero due:
Prima di procedere ad analizzare i due casi precedenti, è bene puntualizzare che il passaggio da minimo a forfettario è possibile solo quando i requisiti persi nel regime dei minimi sono differenti da quelli che sono richiesti per il regime forfettario.
Poniamo che il nostro contribuente minimo sia passato al regime forfettario nell’anno x+1.
IVA: le fatture emesse dal 1/1/x+1 rimangono sempre fuori dal campo d’applicazione dell’IVA. Nelle stesse però andranno indicate le nuove leggi di riferimento sulla non applicabilità dell’IVA previste dal regime forfettario. Le fatture fino al 31/12/x non ancora incassate, emesse durante l’adesione al regime dei minimi, non dovranno essere modificate.
Rettifica detrazione IVA: non è prevista considerato che non muta il regime di detrazione IVA.
Ritenute (solo per i liberi professionisti): per le prestazioni soggette a ritenuta e quindi quelle da lavoro autonomo o a provvigione, il committente continua a non operare nessuna ritenuta; è opportuno modificare nelle fatture emesse il nuovo riferimento normativo che prevede la non applicazione della ritenuta.
Imposte sui redditi: per i beni strumentali e gli altri acquisiti effettuati dall’ 1/1/x+1 nel regime forfettario non si deduce più alcun costo in quanto la deduzione è sostituita dalla determinazione forfettaria del reddito.
Durante il passaggio è vantaggioso anticipre il sostenimento di costi e spese inclusi quelli per beni strumentali in quanto nel regime forfettario i componenti negativi non sono più deducibili. L’acquisto di beni strumentali non deve far superare il limite di € 20.000 di dotazione di beni strumentali al 31/12/x previsto quale requisito per il regime forfettario. Per i beni strumentali nuovi invece, risulta applicabile inoltre il super ammortamento ed eventualmente l’iper ammortamento.
IVA: le fatture emesse a partire dall’ 1/1/x+1 sono in regime IVA mentre quelle riferite all’anno precedente, in regime dei minimi, e non ancora incassate non devono essere modificate.
Rettifica della detrazione IVA: l’ex minimo ha diritto di recuperare l’IVA su beni strumentali acquistati nei 5 anni precedenti e sul magazzino in giacenza al 31/12/x. La rettifica avviene nella prima liquidazione IVA utile ed è riepilogata nella dichiarazione IVA presentata per l’anno x+1 (primo anno in regime iva) ad aprile dell’anno x+2. Ai fini reddituali la rettifica a favore costituisce una sopravvenienza attiva da tassare nell’anno x+2 (competenza di cassa).
Ritenute (solo per i liberi professionisti): i committenti per le prestazioni soggette a ritenuta, a partire dall’ 1/1/x+1 dovranno operare ritenuta; pertanto sulle fatture emesse a partire da tale data sarà opportuno indicare la ritenuta. L’obbligo della ritenuta riguarda anche le fatture emesse fino al 31/12/x e non ancora incassate anche se ancora si operava con il regime dei minimi. Il contribuente quindi dovrà comunicare ai propri clienti la propria fuoriuscita dal regime e il suo assoggettamento a ritenuta.
Imposte sui redditi: per i beni strumentali acquistati/entranti in funzione dall’1/1/x+1 il costo si deduce mediante il processo di ammortamento e non più nell’anno di pagamento.
Riguardo una valutazione di convenienza durante l’anno di passaggio è vantaggioso anticipare l’incasso dei componenti positivi di reddito in quanto tassati al 5%. Inoltre, risulterebbe vantaggioso anticipare l’acquisto dei veicoli a deducibilità limitata in quanto il costo si deduce al 50% senza limiti di rilevanza fiscale. Il vantaggio non c’è per gli agenti di commercio che in maniera ordinaria deducono il costo all’80%. Infine, il 40 % dell’IVA non detratta nel regime dei minimi potrà essere recuperata per i 4/5 con la rettifica della detrazione a favore.
Per i contribuenti minimi che perdono i requisiti,valgono le stesse regole appena esposte sopra, sia per il passaggio al regime forfettario sia nel caso di passaggio ad un regime di contabilità semplificata.
In questa situazione, considerando che non si tratta di una vera e propria modifica di regime non ci sono nuovi adempimenti specifici. L’unica variazione riguarda l’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dal 5% al 15%. Si rimane infatti sempre nello stesso regime agevolato.
Ricordiamo che il cambiamento dell’aliquota avviene a partire dal 6° anno di regime forfettario nel caso di prima adesione al regime forfettario start-up.
L’analisi di questo caso fa rifermento ai contribuenti forfettari che perdono i requisiti sia nel caso abbiano aderito al regime forfettario start-up (aliquota dell’imposta sostitutiva al 5%), sia per coloro che abbiano aderito al forfettario tradizionale al 15%.
Vediamo quali sono i riflessi del passaggio.
IVA: le fatture emesse a partire dal 1/1/x+1 sono in regime IVA. Le fatture emesse durante il regime forfettario e che non sono ancora state incassate al 31/12/x non devono essere modificate.
Rettifica della detrazione IVA: l’ex contribuente forfettario ha diritto a recuperare l’IVA su beni strumentali acquistati nei 5 anni precedenti e sul magazzino in giacenza al 31/12/x. La rettifica avviene nella prima liquidazione IVA utile ed è riepilogata nella dichiarazione IVA presentata per l’anno x+1 ad aprile dell’anno x+2.
Ritenute d’acconto (solo per i liberi professionisti): per le prestazioni che sono sottoposte a ritenuta, il cliente (committente) dovrà operare la ritenuta per i pagamenti effettuati a partire dall’1/1/x+1. L’obbligo della ritenuta, così come detto sopra per i contribuenti minimi che passano in semplificata, vale sulle fatture emesse durante l’anno x e incassate nell’anno x+1. È opportuno quindi che il contribuente faccia presente al committente che cambierà regime al termine dell’anno x.
Imposte sui redditi: per i beni strumentali acquistati o in entrata dall’1/1/x+1 il costo si deduce mediante il processo di ammortamento.
Per il contribuente forfettario è vantaggioso rinviare il sostenimento di costi e spese (inclusi per beni strumentali) dopo l’uscita da regime agevolato in quanto prima non sono deducibili. In particolare, per i beni strumentali acquistati durante il regime forfettario è preclusa la deduzione delle quote di ammortamento anche durante il regime di contabilità semplificata. Inoltre, sarebbe vantaggioso, soprattutto per il contribuente forfettario start-up, incassare i propri componenti positivi di reddito poiché tassato al 5 %.
Salve,
Una domanda ovvia ma alla quale gradirei una risposta per esserne sicuro.
Supponiamo di essere un commerciante (e-commerce) e quindi di essere soggetto ad un coefficiente di redditività del 40%. Dunque fatturando 100 pagherò le tasse sul mio reddito che risulterebbe 40. La mia domanda è la seguente:
Nel caso in cui il mio reddito reale fosse invece del 50% le tasse che dovrei pagare sono sempre calcolate su un coefficiente del 40%? Dunque fatturando 100 pagherei le tasse su 40 e le altre 10 di reddito potrei mettermele tranquillamente in tasca. Mi potrebbe confermare questo fatto?
Sono in procinto di avviare un’attività on-line e magari potremmo collaborare in un futuro prossimo.
La ringrazio,
Daniele
Buongiorno Daniele,
si, con il regime forfettario il reddito imponibile viene determinato a forfait a partire dal tuo fatturato ed il coefficiente di redditività assegnato alla tua attività economica (40%) nel caso dell’e commerce. I costi che sostieni per lo svolgimento della tua attività sono del tutto indipendenti.
Andrai sempre a pagare le imposte sul 40% del tuo fatturato indipendentemente da quali sono stati i “reali” guadagni derivanti dalle vendite.
Contribuente inizia attivita 2017 nel regime forfettario –> supera i limiti nel 2017 –> poiché nel 2018 viene semplificato –> nel 2019 (avendo i requisiti) può essere di nuovo forfetario?
Nella Dichiarazione Annuale IVA 2019 (visto che nel 2018 era semplificato) devo fare un Opzione per il regime FF nel quadro VO?
Buongiorno,
può aderire al forfettario 2019 se ne possiede i requisiti. In riferimento alla compilazione della dichiarazione annuale IVA le consigliamo di rivolgersi al suo commercialista.