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Come fare la chiusura cassa

Per gli esercenti che, dopo l’apertura della partita IVA , utilizzano il registratore di cassa per certificare le vendite è opportuno ricordare che secondo il decreto ministeriale del 23/03/1983 è obbligatorio effettuare la chiusura giornaliera. Materialmente con questa azione viene emesso un documento fiscale in cui vengono evidenziate le informazioni sulle vendite del giorno. Queste informazioni, successivamente verranno annotate sul registro dei corrispettivi IVA per una corretta tenuta delle scritture contabili. Nel seguente articolo procederemo a fare un focus sulla chiusura cassa e cercheremo di chiarire tutti i dubbi riguardo questo adempimento.

Sommario

Il misuratore fiscale

La chiusura cassa giornaliera

Perché si fa la chiusura cassa

Scontrino e fattura come comportarsi?

Fattura richiesta dopo l'emissione dello scontrino

Come si tiene il registro dei corrispettivi

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Il misuratore fiscale

Il misuratore fiscale o registratore di cassa è un apparecchio elettronico che calcola e memorizza le transazioni di vendita. Il registratore di norma stampa lo scontrino fiscale per il cliente. Nello scontrino, vengono annotati tutti i dettagli della transazione, ad esempio il pagamento e il numero identificativo della cassa. Ogni giorno, alla fine del turno lavorativo tutti gli esercenti al dettaglio (bar, negozi, locali, ecc.) devono procedere alla chiusura cassa giornaliera. Vediamo di cosa si tratta e come si fa.

La chiusura cassa giornaliera

Come anticipato in apertura, coloro che esercitano l’attività di vendita al dettaglio e che certificano le proprie vendite attraverso il registratore di cassa hanno l’obbligo di fare la chiusura cassa giornaliera come affermato dal DM del 23/3/1983.

Questa azione, consiste nell’emettere uno scontrino dove sono presenti i valori giornalieri dei corrispettivi (le vendite effettuate).

Oltre ai dati obbligatori identificativi dell’esercente come nei normali scontrini, in questo “speciale scontrino” sono presenti tutti i dati che fanno riferimento ai corrispettivi giornalieri e quindi:

Quando si emette lo scontrino di chiusura

In linea generale, è previsto che lo scontrino di chiusura si emetta non oltre le 24:00 del giorno in cui viene emesso il primo scontrino fiscale anche se l’attività va oltre questo orario.

Tuttavia, nei casi in cui l’attività sia su più turni (i bar per esempio) lo scontrino di chiusura deve essere fatto quando termina il turno prima della mezzanotte.

Se invece, come nel caso dei pub, l’attività giornaliera va oltre la mezzanotte, lo scontrino di chiusura va emesso al termine dell’attività dell’esercizio facendo riferimento alla data dell’inizio dell’evento. Ricordiamo che tutti i dati dello scontrino di chiusura rimangono in memoria al misuratore fiscale.

Inoltre, è bene precisare che anche nel caso di vendite uguali a zero durante il giorno, lo scontrino di chiusura deve essere emesso ugualmente. Nei casi in cui invece, l’esercizio rimanga chiuso per ferie, malattia o altre cause non deve essere emesso nessuno scontrino di chiusura. Secondo le disposizioni in materia poi, lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere conservato dal titolare dell’attività per almeno 5 anni. In questo senso, consigliamo di fare delle fotocopie degli scontrini di chiusura perché l’inchiostro sulla carta termica utilizzata per la stampa si schiarisce con il tempo.

Procediamo con un esempio riguardante la chiusura cassa di un pub oltre mezzanotte che è il caso che mette sempre in difficoltà i nostri clienti.

Supponiamo che il nostro pub chiuda regolarmente alle 3:00 del 15 dicembre. Relativamente ai corrispettivi realizzati dalle 24:00 alle 3:00 questi, potranno essere annotati al giorno precedente e quindi al 14 dicembre.

Anche per un bar, per esempio, che il sabato sera chiude solitamente più tardi del normale, si applicano le medesime regole.

Per esempio se si chiude l’esercizio all’ 1:00 della domenica, in questo caso la chiusura cassa verrà annotata sul registro corrispettivi con riferimento al sabato anche se per la domenica ci saranno due chiusure cassa distinte stampate su due scontrini di chiusura. Ciò che importa è l’annotazione con gli opportuni riferimenti nel registro dei corrispettivi.

Perché si fa la chiusura cassa

Molti, giunti a questo punto, si chiederanno perché è così importante fare questa operazione. Da un punto di vista fiscale, la chiusura cassa permette di determinare il valore delle vendite giornaliere ai fini della registrazione sul registro dei corrispettivi. Per spiegare meglio ciò è necessario spiegare cosa sia questo registro.

Il registro dei corrispettivi è uno dei libri contabili che sono previsti dalla normativa sulle scritture contabili. In questo registro verranno annotati giornalmente gli importi delle vendite giornaliere. Questi dati, come avrete potuto intuire sono ricavabili dallo scontrino di chiusura cassa. Chi non fa scontrino ma ricevute fiscali ha i medesimi obblighi di annotazione sul registro dei corrispettivi.

La chiusura, quindi, è un’azione indispensabile per una corretta tenuta delle scritture contabili.

Scontrino e fattura come comportarsi?

Capita spesso che i nostri clienti ci chiedano delle indicazioni su come comportarsi con le richieste dei loro clienti circa l’emissione della fattura nel caso abbiano già rilasciato lo scontrino.

Per una adeguata spiegazione, è bene partire dalla normativa riguardante la fattura.

Secondo l’art. 22, comma 1, del DPR n. 633/72, si dispone che: “per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.

La norma appena citata, in altre parole, da la possibilità al commerciante al dettaglio di fare lo scontrino al posto della fattura.

In ogni caso, se il cliente lo richieda, anche se non in possesso di partita IVA, il commerciante è obbligato a rilasciare fattura che sostituirebbe in tutto e per tutto lo scontrino. Il cliente però, deve richiedere la fattura nel momento di consegna del bene o al momento del pagamento. Con la circolare ministeriale n. 97/E/1997 viene precisato che la fattura deve essere richiesta entro le 24 successive all’operazione come disposto dall’art. 6 del DPR 633/1972.

In questa situazione, se la fattura viene consegnata con il bene, non è necessario lo scontrino. Se invece  la fattura viene emessa entro le 24 ore successive all’operazione deve essere rilasciato anche lo scontrino.

Fattura richiesta dopo l’emissione dello scontrino

Altro caso, il più frequente e che mette in difficoltà gli esercenti, è se la fattura viene richiesta successivamente all’emissione dello scontrino di chiusura. In questo caso, come dispone la legge,  l’esercente può rifiutarsi di emettere la fattura. Il valore derivante dalla transazione infatti, è stato già annotato nel registro dei corrispettivi.

L’aspetto importante nel registro dei corrispettivi di fatto, è che il totale giornaliero derivante dallo scontrino di chiusura di cassa sia uguale al totale dei corrispettivi dello stesso giorno al netto delle fatture di vendita emesse. Nel caso in cui il commerciante decida di emettere la fattura è bene precisare che si dovrà procedere ad una correzione nel registro dei corrispettivi. Il registro dei corrispettivi non dovrà tenere conto di tale operazione, che sarà riepilogata nel registro IVA vendite (questo per evitare che una stessa operazione sia iscritta due volte e si paghi IVA e imposte raddoppiate).

Infine, ricordiamo che nella fattura di vendita generata da scontrino va sempre riportato il numero e data dello scontrino fiscale. Quasi sempre, nella prassi, le vendite effettuate tramite fattura non si annotano in alcuna colonna del registro dei corrispettivi proprio per evitare facili confusioni.

Come si tiene il registro dei corrispettivi

Come per tutti i registri obbligatori a fini IVA (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti) anche il registro dei corrispettivi non è soggetto ad imposta di bollo ed a vidimazione iniziale.

Il registro dei corrispettivi può essere tenuto su dei fogli normali da compilare sia manualmente (molte cartoleria hanno dei quaderni precompilati) che con un sistema di elaborazione (excel per esempio) con l’unico obbligo per il contribuente di numerare progressivamente le pagine. Nella prassi i registri IVA comunque vengono redatti e stampati dal proprio consulente di fiducia in quanto quasi nessuno oggi in Italia tiene una contabilità senza adeguati software.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 15/12/2017
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