Molti contribuenti che si avvalgono del vecchio regime di vantaggio, quello dei minimi, con l’introduzione del regime forfettario del 2015 hanno avuto la possibilità di abbandonare il loro vecchio regime fiscale ed aderire al nuovo regime agevolato.
In un primo momento però, non tutti si sono avvalsi di questa opzione. Molti infatti, come permesso dalla legge, hanno continuato ad adottare il vecchio regime dei minimi.
Sulla questione del transito tra i due regimi agevolati, dal vecchio regime dei minimi (a cui non si può più accedere) al regime forfettario, l’agenzia non si è mai espressa in modo esplicito. Tuttavia, dalla risposta ad un interpello della DRE Veneto,la n.907-10/2017 del 29 marzo dello scorso anno (2017) si è arrivati finalmente ad una conclusione.
Per passare dal regime dei minimi al forfettario è necessario che sia giunto al termine il quinquennio di durata previsto dai minimi oppure che sia venuto a mancare uno dei requisiti di permanenza nei minimi o che sia subentrata una condizione ostativa per usufruire di tale regime. Ovviamente i requisiti per accedere al forfettario devono essere tutti rispettati e posseduti al momento del passaggio.
Il caso in questione, a cui risponde la DRE Veneto, fa riferimento ad un contribuente che ha aperto la propria posizione contributiva nel 2013 con il regime dei minimi applicandolo fino al 2016. Nel 2017, pur possedendo tutti i requisiti per continuare ad usufruire del regime dei minimi (Legge 244 del 2007), il contribuente chiedeva di passare al regime forfettario (Legge 190 del 2014) adottando l’aliquota del 5% (forfettario start-up) per il tempo residuale al compimento del cinquennio da minimo.
La risposta dell’organo regionale veneto riporta che il “libero” transito tra i due regimi è permesso solo in due casi:
Oltre al 2015 quindi, anche nel 2016 è stata data la possibilità di transitare nel nuovo regime forfettario praticamente a tutti coloro che avevano i requisiti per usufruire di questo nuovo “regime naturale”. Per il 2017 la situazione invece è stata diversa. Lo scorso anno, il 2017, un contribuente in regime dei minimi non poteva applicare il regime forfettario essendo vincolato purtroppo dal 2013 e non essendosi avvalso della facoltà di cambiare il proprio regime quando ciò era permesso. Oggi però che siamo nel 2018, un minimo che ha aperto nel 2013 la partita IVA, può senz’altro diventare forfettario avendo i requisiti già citati in diversi nostri articoli.
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