Continua il cammino verso il passaggio dall’analogico al digitale anche per il fisco. Dal 1 Luglio (anche se non per tutti i contribuenti) è stato introdotto il cosiddetto scontrino elettronico. Mentre da gennaio 2020 l’introduzione dello scontrino elettronico sarà totale. Così come per la fatturazione elettronica l’introduzione di questo nuovo strumento è graduale e almeno per i primi mesi ci sarà una certa flessibilità nei confronti dei contribuenti.
Cominciamo quindi a parlare di questo nuovo cambiamento che tra qualche mese investirà tutti i commercianti e gli artigiani.
Cosa è lo scontrino elettronico? Come si emette? Cosa cambierà nel concreto?
Sommario
Scontrino elettronico e trasmissione telematica dei corrispettivi
I corrispettivi elettronici
Cosa serve per emettere lo scontrino elettronico
Come si trasmettono i corrispettivi elettronici
Il vantaggio dei corrispettivi elettronici
Chi è esonerato dallo scontrino elettronico
Anche i minimi e i forfettari saranno obbligati allo scontrino elettronico
Come si comporteranno gli e commerce
Per il passaggio definitivo dall’analogico al digitale, oltre alla fatturazione elettronica, con il decreto legislativo 127 del 2015 è stato previsto l‘introduzione dello scontrino elettronico e la memorizzazione e trasmissione in maniera telematica dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti.
Attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi, le informazioni valide ai fini fiscali viaggeranno su un canale online che permetterà all’amministrazione finanziaria di monitorare le operazioni ai fini IVA in tempo quasi reale.
Il decreto legislativo 127 del 2015 ha previsto anche i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Nello specifico, possiamo dire che saranno obbligati tutti coloro che sono tenuti a certificare le loro vendite tramite scontrino/ricevute (o meglio le operazioni riportate nell’articolo 22 del DPR 633/72).
È doveroso precisare che per i contribuenti (commercianti/artigiani) così come anche per i consumatori nel pratico cambierà poco e nulla. Le regole di certificazione delle vendite saranno le medesime, cambierà solo il modo di trasmettere i propri corrispettivi.
Si tratterà solo di un adeguamento dei registratori di cassa che dovranno avere una connessione internet integrata la quale permetterà giornalmente la trasmissione dei corrispettivi direttamente al canale di Agenzia dell’entrate.
A partire dal 1 gennaio lo scontrino sarà sostituito da un analogo documento chiamato documento commerciale. Questo nuovo documento che comunque avrà le stesse specifiche del precedente potrà essere emesso solamente da un registratore di cassa telematico. Per il commerciante la differenza risiederà che l’emissione del documento porterà ad una registrazione in tempo reale della vendita e la memorizzazione della stessa nel registratore.
Per il consumatore invece rimane del tutto invariato. Il documento in sé per sé non avrà valenza fiscale, tuttavia conservandolo si avrà diritto alla garanzia o per un eventuale cambio merce.
Per emettere lo scontrino elettronico/ documento commerciale sarà necessario avere un registratore di cassa telematico.
La vera rivoluzione per i contribuenti infatti non starà tanto nel documento rilasciato al cliente quanto al metodo e allo strumento necessario per registrare le vendite ovvero un registratore di cassa telematico.
Il registratore di cassa telematico, sintetizzando si tratta di un registratore di cassa che ha la possibilità di connettersi ad internet.
Inoltre, a seconda delle esigenze del contribuente in commercio sono presenti diversi tipi di registratori. Le esigenze di un commerciante che emette centinaia di scontrini al giorno infatti sono diverse da quelle di un artigiano che emette poche ricevute giornaliere. Sarà possibile infatti scegliere dei terminali diversi a seconda delle proprie necessità.
Come nei tradizionali registratori, quando viene battuto uno scontrino questo rimane salvato nella memoria giornaliera e all’atto della chiusura cassa viene prodotto il cosiddetto scontrino di chiusura dove vengono riepilogate le operazioni giornaliere dell’esercente. Il totale delle operazioni poi devono essere riportate nel registro dei corrispettivi.
Con l’introduzione dei corrispettivi telematici al momento della chiusura cassa, il registratore predispone i corrispettivi automaticamente e trasmette i dati direttamente ad agenzia dell’entrate attraverso appunto la possibilità di connessione internet di cui è dotato il registratore.
Per gli artigiani che invece sono abituali emettere delle ricevute, anche a mano per esempio durante gli interventi a domicilio sarà possibile creare il nuovo documento commerciale in tempo reale attraverso dei terminali (anche dei semplici smartphone). L’operazione poi sarà direttamente memorizzata all’interno della propria area personale fatture e corrispettivi di agenzia dell’entrate e verrà automaticamente sommata alle operazioni effettuate attraverso il registratore telematico nel punto vendita.
Senza dubbio il vantaggio dell’introduzione dei corrispettivi elettronici è l’abbandono della tenuta e la compilazione del tradizionale registro dei corrispettivi. Ciò comporterà di conseguenza la non necessità di conservare le diverse copie dei documenti commerciali ai clienti. Ci sarà quindi una riduzione dei costi e una semplificazione almeno apparente anche degli adempimenti periodici.
Al momento le operazioni per la quale non sarà introdotto l’obbligo dello scontrino elettronico a partire dal 2020 sono le seguenti:
Dalla lettura del decreto si nota quindi che almeno per il momento anche i minimi ed i forfettari non sono esonerati dallo scontrino elettronico.
Ad oggi possiamo dire che a partire dal 1/1/2020 anche i commercianti e gli artigani minimi e forfettari saranno obbligati allo scontrino elettronico e all’invio telematico dei corrispettivi.
Con una risposta ad un interpello del giugno scorso, ad oggi è confermato che anche a partire dal 1 gennaio 2020 i corrispettivi che derivano dall’attività di e commerce non dovranno essere registrati ed inviati telematicamente.
Resta quindi l’obbligo di una tradizionale annotazione giornaliera delle vendite nel tradizionale registro dei corrispettivi o l’eventuale emissione di fattura su richiesta del cliente.
Buonasera, sono una infermiera libero professionista con attività al domicilio dei
pazienti-utenti.
Su consiglio del mio commercialista, ho acquistato un registratore di cassa portatile e l’ho fatto modificare per la lettura del codice fiscale, in quanto molti dei miei clienti mi chiedo una ricevuta o scontrino commerciale da usufruire per le detrazioni fiscali.
Per fare questo, è sufficiente oltre ai miei dati fiscali, codice fiscale del paziente, la sola dicitura ” prestazione infermieristica” oppure devo elencare le prestazioni erogate? In questo caso come la mettiamo con la privacy?
Grazie
Buongiorno Carla,
come professionista dovrai emettere fattura. Non sarà possibile per te emettere il documento commerciale. Per dare la possibilità ai tuoi clienti di detrarre le tue prestazioni dovrai farti pagare tramite mezzi tracciabili (bonifico o pos). Nelle fatture, come descrizione della prestazione potrai inserire prestazioni infermieristiche.
Se hai ulteriori dubbi, richiedi una consulenza personalizzata compilando il form presente in homepage:https://partitaiva24.it/
Buonasera sono parrucchiera con tegime forfettario sto facendo ricevute fiscali è obbligatorio comprare il registratore di cassa o posso continuare con le ricevute fiscali grazie
Buongiorno Costantina,
si, sei solita fare i corrispettivi dovrai acquistare il registratore telematico. Non è più possibile fare le ricevute fiscali cartacee.