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Flat tax per ripetizioni scolastiche e docenti

La manovra di bilancio 2019 ha introdotto a partire dal 1°Gennaio 2019 nuove regole impositive per le attività di insegnamento svolte privatamente dagli insegnanti scolastici.

L’attività alla quale fa riferimento questa recente normativa fa quindi riferimento alle attività che si svolgono fuori dal contesto scolastico per le quali i docenti hanno una partita IVA personale.

Ricordiamo che i docenti possono impartire ripetizioni soltanto a soggetti che non solo loro alunni perché il contrario potrebbe pregiudicare la capacità di giudizio oggettivo da parte dell’insegnante.

La legge di bilancio ha predisposto per tali docenti un’imposta sostitutiva del 15% sulle ripetizioni private in riferimento a quanto scritto al comma 13 che stabilisce “a decorrere dal 1° Gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”.

La ratio di tale norma è molto semplice ed è rappresentata dalla voglia del legislatore di regolamentare il mercato delle lezioni private lasciato nell’oblio per poter mettere fine al lavoro nero tipico per questa tipologia di attività.

Sommario

Versamento dell'imposta per docenti

Differente posizione tra i vari insegnanti

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Quindi i docenti pubblici che hanno una loro partita IVA o vogliono aprire la loro, per fare attività di ripetizioni andranno a beneficiare di un unica imposta e di un’aliquota vantaggiosa pari al 15%.

Ricordiamo che i dipendenti pubblici possono svolgere attività extra scolastica come le ripetizioni solo ed esclusivamente se hanno chiesto previo consenso all’amministrazione di appartenenza e hanno ricevuto un’autorizzazione scritta che fissa criteri oggettivi da seguire nell’espletamento dell’attività.

Versamento dell’imposta per docenti

Ad oggi non si conoscono ancora le modalità attuative di questa misura, per le quali attendiamo un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Il versamento dell’imposta sostitutiva sarà comunque versata negli stessi termini stabiliti per l’IRPEF come disposto al comma 15 della Legge di Bilancio 2019 che stabilisce il termine per il versamento e le modalità tecniche per la riscossione dell’ imposta in questione rimandando al testo unico delle imposte sui redditi il quale stabilisce:

“L’imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi”.

Differente posizione tra i vari insegnanti

Tale normativa si rivolge in maniera esplicita ai titolari di cattedra per i quali non c’è nessun dubbio sull’applicazione di questo regime flat-tax agevolato.

Si hanno invece dei dubbi sull’applicabilità della norma per i seguenti soggetti:

Il supplente non essendo un insegnante di ruolo, non è un titolare di cattedra.

Gli insegnati privati e paritari non sono menzionati nella norma. La normativa fa espresso riferimento ai dipendenti pubblici.

In questo modo si rischia di trattare in modo differente delle persone che appartengono alla stessa categoria e di avvantaggiare senza un evidente motivo una categoria rispetto all’altra.

Quando avremo ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate amplieremo il contenuto del seguente articolo.

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Pubblicato il: 06/02/2019
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