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Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

Dal 1° Gennaio 2019 la stragrande maggioranza dei contribuenti IVA è obbligata alla fatturazione elettronica e negli scorsi articoli abbiamo visto quali sono i soggetti obbligati dalla legge di bilancio 2019.

In questo articolo tratteremo invece i soggetti per i quali
è vietata la fatturazione elettronica.

Notate bene che stiamo parlando di divieto e non di possibilità di scelta se aderire o meno alla fatturazione elettronica.

Coloro i quali hanno la facoltà di decidere se fatturare elettronicamente o meno sono i contribuenti forfettari.

Sommario

Contribuenti esclusi dalla fatturazione elttronica

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Contribuenti esclusi dalla fatturazione elttronica

Oltre ai soggetti privi di partita IVA, ci sono altri soggetti che sono esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica.

Il motivo dell’esclusione attiene prevalentemente alla tipologia dell’operazione svolta parlando quindi di esclusione alla fatturazione elettronica oggettiva e non soggettiva.

Le regole che andremo ad illustrare di seguito fanno riferimento al solo periodo di imposta del 2019 come espresso dal nuovo art. 10-bis del decreto legislativo n, 119/2018, modificato dal comma 53 dalla legge di bilancio 2019.

È espresso il divieto di emettere fatture elettroniche a tutti gli operatori sanitari quando:

Operatori tenuti all’invio dei dati al STS

Elenchiamo quali sono quindi i soggetti che hanno il divieto di fatturare elettronicamente:

Tali soggetti per le prestazioni mediche i cui dati sono inviati al STS dovranno emettere fatture cartacee, anche nel caso in cui il paziente e/o contribuente non abbia autorizzato il medico all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. (i pazienti hanno questa facoltà)

Inoltre le fatture saranno compilate in modo tradizionale ovvero cartaceo anche quando il documento contenga le voci di spesa sanitarie e/o non sanitarie.

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Pubblicato il: 11/02/2019
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