Si può aderire al regime forfettario anche se si è stati dipendenti all’estero. La circolare del 9 aprile 2019 e i successivi interpelli di agenzia dell’entrate hanno chiarito uno dei punti più dibattuti sui nuovi limiti del regime forfettario legati alla prosecuzione del rapporto di lavoro in veste di partita iva.
Lavoro dipendente e regime forfettario, come ormai ben sappiamo, sono compatibili se si posseggono i requisiti d’accesso (reddito da lavoro dipendente inferiore a 30 mila euro lordi) e se non si incappa nella causa di esclusione della fatturazione prevalente nei confronti del proprio ex datore di lavoro.
Il limite del reddito lordo da lavoro dipendente è uno degli ostacoli più insidiosi per coloro che si apprestano ad aprire la loro attività in proprio e godere del regime forfettario. Per poter aderire al regime forfettario infatti è necessario avere un reddito da lavoro dipendente (italiano o estero che sia) inferiore a € 30 mila lordi l’anno precedente all’anno di apertura della partita iva.
Tale limite non deve essere verificato ai fini dell’accesso al regime se il rapporto di lavoro è cessato prima della fine dell’anno di apertura. Se quindi il rapporto di lavoro cessa prima della fine dell’anno e decidi di aprire partita iva l’anno successiva, aver guadagnato più o meno di 30 mila euro lordi è indifferente.
La fatturazione all’ex datore di lavoro negli ultimi due anni è diventata una delle cause di esclusione dal regime a partire dal 2019. Attraverso questa clausola infatti, qualora si volesse mantenere il regime forfettario, si ha l’obbligo di non fatturare in maniera prevalente al proprio ex datore di lavoro che si ha avuto nei due anni precedenti. La ratio della clausola è evitare trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
Per fare un esempio, ipotizziamo che il sig. Bodoni abbia terminato il proprio rapporto di lavoro nel 2022; egli potrà applicare il regime forfettario già nel 2022 ma, se alla fine dell’anno avrà fatturato prevalentemente al proprio ex datore di lavoro dovrà disapplicarlo. Il fatturato prevalente deve essere inteso in senso assoluto, significa che per disapplicare il regime forfettario sarà necessario che il Bodoni debba aver fatturato almeno il 50% dei suoi compensi al proprio ex datore di lavoro.
Il lavoratore dipendente all’estero che rientra in Italia deve sottostare alle stesse regole per aderire al regime forfettario?
Capita molto spesso che in giovane età si vada all’estero in cerca di fortuna ed auto realizzazione e capita ancora più spesso che dopo qualche anno di lontananza da casa si decida di tornare in Italia per mettere in pratica tutto ciò che si è imparato negli anni lontani da casa.
Subito dopo il proprio ritorno prima di riuscire a trovare un portafoglio clienti che permette di sviluppare il proprio business, molti continuano a collaborare con il proprio ex datore di lavoro estero.
Proprio in relazione a questa situazione, agenzia dell’entrate con la risposta all’interpello 173 del 2019 si è espressa sulla possibilità di aderire o meno al regime forfettario.
Il caso prospettato è quello di un contribuente che decide di tornare in Italia e aprire la propria partita IVA dopo un’esperienza di lavoro dipendente all’estero.
Aprendo la propria partita IVA il contribuente fatturerà in maniera prevalente al proprio ex datore di lavoro.
Secondo quanto riportato dalla risposta all’interpello, la causa d’esclusione non opera in quanto:
“non sussiste l’ipotesi di artificiosa trasformazione del rapporto di lavoro, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero.”
Chiaramente, trattandosi della prosecuzione di un’attività che già svolgeva come lavoratore dipendente non potrà aderire al regime forfettario start-up ma partirà con il regime forfettario tradizionale con le imposte al 15%.
Ovviamente, per poter aderire al regime forfettario sarà necessario rispettare tutti i parametri previsti dalla norma e quindi limite di fatturato e reddito da lavoro dipendente l’anno precedente all’avvio dell’attività.
Terminando abbiamo visto nel contenuto che nel caso di rientro dall’estero e adesione al regime forfettario non si incappa nella causa di esclusione dettata dalla fatturazione prevalente verso il proprio ex datore di lavoro. Al fine di verificare la possibilità al regime forfettario è necessario possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. Al fine di verificare la convenienza potrà valutarsi anche la possibilità di aderire al regime degli impatriati se ce ne fosse la possibilità.
Lascia un commento