Con una risoluzione, la n. 71/E/2019 finalmente agenzia dell’entrate ha chiarito definitivamente come dovranno essere pagate le tasse dopo il rinvio al 30 settembre.
Per i contribuenti che svolgono un’attività economica che hanno beneficiato della proroga (tra i quali sono presenti anche i minimi ed i forfettari) sarà possibile:
Se si decide di procedere ad un pagamento rateale, i titolari di partita IVA dovranno cominciare ad effettuare i versamenti alla prima scadenza (30 settembre 2019) senza interessi.
La seconda scadenza sarà il 16 ottobre e riporterà gli interessi così come la terza rata di novembre 2019, per la precisione il 18/11.
Se invece si è optato per il versamento in un’unica soluzione ma, per un motivo o per un altro, il contribuente preferisce versare in maniera rateizzata sarà possibile procedere al versamento con 30 giorni di ritardo con una maggiorazione dello 0,40%. I titolari di partita IVA quindi potranno effettuare il versamento dei tributi entro il 30/10 con una maggiorazione dello 0,4% ma senza interessi ed optare per una seconda rata entro il 18/11 con una maggiorazione dello 0,4% e il calcolo degli interessi.
Per chiarificare il tutto nella risoluzione Agenzia dell’Entrate ha riportato delle tabelle che riportano le percentuali degli interessi da applicare e le relative scadenze.
Se il vostro commercialista vi ha già dato gli F24 validi per le imposte e volete togliervi il pensiero sin da subito senza aspettare il 30 settembre o il vostro piano di rateazione è possibile procedere sin da subito al pagamento.
Potrete pagare i diversi F24, inserendo solamente i codici tributo e gli importi riferenti alle imposte e tralasciare quelli che si riferiscono agli interessi
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