Con i diversi Decreti Legge emanati durante il periodo di emergenza sanitaria il governo come abbiamo visto nei contenuti precedenti ha adottato diverse misure in favore di famiglie e lavoratori.
Alcuni dei provvedimenti, quelli di più forte impatto mediatico hanno “riempito” di liquidità le tasche dei lavoratori; mentre altri, quelli che vogliamo analizzare nel contenuto di oggi si sono concretizzati in crediti d’imposta.
Sommario
Credito d'imposta cos'è
Corona virus - credito d'imposta negozi e botteghe
Corona virus - credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro
Corona virus - credito d'imposta per la sanificazione e i dispositivi di protezione
Credito d'imposta per gli investimenti in pubblicità
Credito d'imposta vacanze
Bonus vacanze come funziona
Vediamo cosa dovranno fare imprese e lavoratori autonomi per ricevere i diversi crediti d’imposta introdotti dai decreti emergenziali: “CURA ITALIA”, “LIQUIDITÀ e “RILANCIO”.
Per chi magari ha da poco avviato la propria attività oppure per chi si trova per la prima volta di fronte a questo termine forse è meglio spiegare cosa è il credito d’imposta, come si fa ad utilizzarlo.
Il credito d’imposta è un beneficio fiscale che il contribuente vanta nei confronti del fisco. Solitamente il credito può essere utilizzato per compensare alcuni debiti pregressi, per il pagamento delle imposte o anche essere chiesto a rimborso.
Nei casi più frequenti il credito d’imposta va riportato in dichiarazione dei redditi ed utilizzato a compensazione, inoltre qualora a fronte del pagamento delle imposte il credito risulti superiore questo può essere accantonato per la successiva dichiarazione oppure richiesto il rimborso in contanti.
Ma come si vanta un credito nei confronti dell’erario?
Possono esserci sostanzialmente due casi: il primo sorge nel momento in cui si siano versate più imposte del dovuto, il secondo invece deriva da alcune disposizioni normative.
In quest’ultimo caso, parliamo per esempio dei famosi eco bonus, bonus di ristrutturazione ecc… Ovvero situazioni in cui a fronte di una spesa per un determinato acquisto, il fisco attraverso una legge sconta le imposte di una determinata percentuale del valore della spesa effettuata.
Facendo un semplice esempio numerico del tutto indicativo, ipotizziamo che una nuova Legge affermi che se un cittadino acquisti una macchina rossa avrà diritto ad un credito d’imposta del 50% del valore dell’acquisto dell’auto. Ne deriva che se il sig. Bodoni abbia acquistato una macchina rossa per il valore di 1.000 €, avrà diritto ad un credito d’imposta di € 500. Chiaramente per vantare il credito il sig. Bodoni dovrà produrre della documentazione a supporto per vantare il credito: la fattura/ricevuta dell’acquisto.
Dopo il precedente doveroso excurus sul credito d’imposta, torniamo ad i crediti d’imposta previsti dal Governo in questo periodo di emergenza sanitaria in aiuto delle imprese e dei lavoratori.
Con il primo importante Decreto Legge emanato per mitigare la crisi economica derivante dell’epidemia di corona virus, il decreto “CURA ITALIA”, il Governo Conte ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa (artigiani e commercianti) che avevano in locazione un’immobile di categoria C1 un credito d’imposta del valore del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020.
La norma, contenuta all’art. 65 del DL 18/2020 (Decreto “CURA ITALIA”), come era lecito aspettarsi, ha creato malumori poiché moltissimi contribuenti si sono visti tagliati fuori dalla casistica, da un lato rispetto alla categoria catastale del proprio locale, dall’altro la norma prevedeva solamente gli esercenti attività d’impresa (artigiani e commercianti). Tutti i lavoratori autonomi che per esempio avessero un ufficio in affitto infatti si sono visti negare la possibilità di questo credito nonostante anche loro abbiano dovuto bloccare la loro attività durante il periodo emergenziale.
L’ultimo decreto, il Decreto Rilancio ha introdotto diverse modifiche rispetto alla precedente disposizione venendo incontro a nuove categorie di lavoratori e ampliando la possibilità di accedere al credito d’imposta anche per altre categorie catastali degli immobili in locazione.
All’art. 28 il Decreto Rilancio infatti prevede che potranno usufruire del credito d’imposta gli imprenditori, gli esercenti di arti o professioni (parliamo quindi sia di artigiani e commercianti che professionisti) con ricavi non superiori a € 5 milioni nel 2019, a prescindere della categoria catastale dell’immobile.
Oltre, ad ampliare le categorie di lavoratori quindi è stata ampliata anche la categoria catastale dell’immobile in locazione.
La nuova disposizione inoltre, amplia anche le mensilità che possono essere oggetto del credito d’imposta negozi e botteghe, le mensilità di riferimento infatti saranno: Marzo, Aprile e Maggio 2020.
Per poter usufruire del credito sono stati imposti dei paletti. Potranno beneficiare del credito d’imposta i contribuenti che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento del 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
N.B. Per gli alberghi e gli agriturismi non è necessario effettuare alcun calcolo di diminuzione del fatturato in quando per loro il credito d’imposta spetta indipendentemente.
La misura del credito d’imposta è pari al 60 % per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento dell’attività.
Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione a seguito del pagamento dei canoni di locazione.
Importante: Il credito d’imposta previsto dall’art- 28 del Decreto Rilancio non è cumulabile con il credito d’imposta dell’art-65 del decreto Cura Italia.
Per la richiesta del credito d’imposta chiaramente sarà necessario aver pagato i canoni di locazione dei mesi previsti (Marzo -Aprile -Maggio).
Altro credito d’imposta introdotto dal Decreto Rilancio è relativo all’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di incentivare l’adozione di tutte le misure previste dalle linee guida ministeriali per riprendere a pieno ritmo la quotidiana attività operativa. All’art. 120 del Decreto è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000 relativamente agli interventi volti a far rispettare tutte le prescrizioni sanitarie e il contenimento della diffusione del virus.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
I soggetti che ritroviamo nell’allegato sono: alberghi, ristoranti, ostelli, bed and breakfast, gelaterie e pasticcerie, bar, cinema, parchi divertimento, musei, stabilimenti balneari ecc..
Nello specifico per adeguamento dei luoghi di lavoro si intendono:
Il credito sarà utilizzabile nel 2021 in compensazione con il modello F24.
All’interno del Decreto Rilancio, oltre ad un credito d’imposta riservato all’adeguamento dei luoghi di lavoro sono stati rivisti ed ampliati anche i crediti d’imposta previsti dai precedenti decreti Cura Italia e Decreto Liquidità riferiti alla sanificazione e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Il DL 18/2020 (decreto Cura Italia) ha previsto che per il 2020 venga riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro come contenimento dal contagio di corona virus.
Successivamente con il DL Liquidità questa agevolazione è stata riportata anche per i dispositivi di protezione come per esempio le mascherine chirurgiche, i guanti, gli occhiali protettivi, tute di protezione ecc… oltre che per l’installazione di dispositivi di sicurezza per mantenere la distanza interpersonale come pannelli in plexiglas.
Ad oggi, con l’ultimo Decreto pubblicato, il decreto Rilancio, l’art. 125 abroga le precedenti disposizioni in favore di una nuova agevolazione in favore di imprese, lavoratori ed enti non commerciali. L’agevolazione consiste in un nuovo credito d’imposta del valore del 60 % delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di € 60.000 per:
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello f24 e va indicato nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa al 2020.
Sempre con la finalità di rilanciare l’economia nazionale, il nuovo Decreto ha apportato modifiche anche sul bonus pubblicità previsti all’interno del Decreto Cura Italia.
Il nuovo decreto Rilancio infatti ha incrementato al 50% l’importo del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari previsti dal comma 1-ter, art. 57-bis del dl 50/2017.
Per accedere a questa nuova agevolazione, i contribuenti dovranno presentare una istanza online tramite il sito di agenzia dell’entrate. All’interno della comunicazione per l’accesso al credito devono essere presenti i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare.
Le spese ammissibili sono quelle relative a pubblicità su:
Nel Decreto Rilancio, una delle novità più liete e che forse ha sorpreso un po’ tutti è il cosiddetto bonus vacanze.
Una manovra che l’esecutivo sicuramente ha messo in atto per rilanciare il turismo nel bel paese. A causa della mancata possibilità degli spostamenti e del fermo delle attività dei mesi scorsi moltissimi italiani potrebbero rinunciare alle loro vacanze portando anche ad una flessione dei ricavi delle strutture ricettive.
L’art. 176 del Decreto Rilancio che disciplina il bonus vacanze prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei nuclei familiari, utilizzabile da un solo componente per il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed and breakfast ed agriturismi.
L’importo del credito è variabile e viene quantificato in:
Per poter usufruire del predetto credito d’imposta è necessario rispettare dei requisiti reddituali, l’ISEE infatti non deve avere un valore superiore a € 40.000.
Il funzionamento del credito d’imposta vacanze funzionerà su due livelli. L’80% del bonus verrà riconosciuto al contribuente come sconto effettivo sul corrispettivo dovuto all’esercente. Il restante 20 % invece dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi del 2021 (redditi 2020).
Sullo sconto dell’80% del valore del bonus effettuato dalla struttura, la stessa avrà diritto ad un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Per fruire del bonus vacanze, il decreto dispone inoltre che le spese debbano essere sostenute in un’unica soluzione e l’importo speso debba essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale. Inoltre, punto molto importante, il pagamento del servizio acquisto dovrà avvenire senza l’aiuto di piattaforme o portali diversi dalle agenzie di viaggio.
Non si potrà quindi usufruire del bonus se la prenotazione avverrà tramite Air BNB o portali simili.
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