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Regime forfettario: l’iva sulle fatture europee

Le operazioni con l’estero per tutti i professionisti e le imprese oggi sono all’ordine del giorno. Ciò vale sia per le grandi realtà ma anche per le piccole imprese locali. Non è raro infatti acquistare prodotti o servizi online da società che hanno sede sia nell’unione europea ma anche al di fuori. Nel contenuto di oggi vogliamo parlare del primo caso, l’acquisto di beni o servizi da aziende europee e nello specifico del caso in cui questo acquisto sia effettuato da una partita iva forfettaria. Il caso del forfettario infatti è molto particolare perché nasconde un’insidia o per meglio dire un costo che si tende a dimenticare.

Sommario

Cosa fare quando si acquistano beni e servizi da aziende europee

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Le operazioni con l’estero per tutti i professionisti e le imprese oggi sono all’ordine del giorno. Ciò vale sia per le grandi realtà ma anche per le piccole imprese locali. Non è raro infatti acquistare prodotti o servizi online da società che hanno sede sia nell’unione europea ma anche al di fuori. Nel contenuto di oggi vogliamo parlare del primo caso, l’acquisto di beni o servizi da aziende europee e nello specifico del caso in cui questo acquisto sia effettuato da una partita iva forfettaria. Il caso del forfettario infatti è molto particolare perché nasconde un’insidia o per meglio dire un costo che si tende a dimenticare.

Il caso che stiamo affrontando riguarda la ricezione di fatture da imprese con sede in uno dei paesi dell’unione europea. Ad esempio le fatture di Facebook per la pubblicità, le fatture di Amazon per le commissioni di logistica, Shopify per i loro abbonamenti, ecc….

Nelle fatture emesse da queste imprese europee infatti, non viene mai esposta l’iva da pagare al fornitore ma viene riportato il solo imponibile oltre alla dicitura “reverse-charge”.

Il forfettario che riceve tali fatture come deve comportarsi? 

Cosa fare quando si acquistano beni e servizi da aziende europee

Prima di spiegare cosa fare e come comportarsi, partiamo da una premessa.

A partire dal 2020, per effettuare operazioni con altre imprese europee è obbligatorio avere la propria partita iva iscritta al VIES, il registro delle partite iva comunitarie. Non si tratta più di un requisito solamente formale. In caso di mancata iscrizione si rischiano pesanti sanzioni in caso di controlli.

Se vuoi saperne di più su cosa è il VIES ti consigliamo questo nostro contenuto su Youtube che trovi qui sotto. Non dimenticare di lasciare anche un mi piace ed iscriverti al nostro canale.

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Tornando agli acquisti da fornitori UE. Chi è in regime forfettario, come anche le partite iva in regime ordinario, comunica al fornitore straniero la propria partita iva iscritta al VIES e verrà trattato come azienda, tali operazioni quindi sono “business to business”.

Secondo la normativa attuale, in tali fatture infatti non applicata dell’iva da parte del fornitore UE ma si deve applicare un’ operazione di inversione contabile, di reverse charge appunto. La competenza dell’iva è del paese in cui è destinato il prodotto o servizio. Per chi opera in regime ordinario, questo meccanismo non comporta nessun pagamento di iva effettivo perché attraverso delle operazioni contabili si risolve in un versamento nullo. Per chi è in regime forfettario invece si ritroverà una sorpresa.

La fattura d’acquisto estera ricevuta infatti comporterà per il forfettario l’integrazione della fattura e il pagamento dell’iva in Italia.

In altre parole non si paga l’iva al fornitore estero, ma si versa direttamente all’erario italiano. Tale versamento andrà effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione della fattura. Ad esempio se ricevi una fattura da un tuo fornitore UE il 12 Luglio, dovrai integrare l’iva entro il 16 di agosto. Tale versamento dovrà essere fatto attraverso un modello F24.

Se acquisti dei servizi da fornitore UE non hai altre soluzioni. Il VIES e il versamento dell’iva in Italia sono obbligatori.

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Nel caso di acquisto di beni fisici invece esistono due soluzioni.

  1. Acquistare con partita iva iscritta al VIES e procedere al versamento dell’iva in Italia così come abbiamo appena visto.
  2. Acquistare come privato, fino alla soglia di 10 mila euro annui, e non fare alcun adempimento in Italia.

In questo secondo caso, che vale solo per l’acquisto di beni, non dovrai comunicare al fornitore la tua partita iva ma solo il tuo codice fiscale. Il fornitore UE tratterà te come privato ed emetterà una fattura “business to consumer”, ovvero una fattura nella quale è presente l’iva estera del paese UE del fornitore. Ovviamente non sarà necessario versare alcuna iva all’erario italiano in quanto pagata direttamente in fattura al fornitore UE.

NB. tale situazione, con l’introduzione del nuovo regime OSS, per coloro che sono abituali nel vendere al di fuori dei confini nazionali, comporterà comunque l’applicazione e il pagamento dell’iva italiana. Toglierà al forfettario solo la seccatura di dover pagare l’F24 mensile relativo all’iva.

In altre parole si viene considerati privati e non titolari di partita iva. Del resto nel regime forfettario tale possibilità è espressamente prevista dalla norma nel caso di acquisto di beni fino alla soglia di 10 mila euro annui.

Il problema però è di taglio pratico. Molti fornitori UE pretendono, per venderti i loro beni e servizi, che tu sia in possesso di una regolare partita iva iscritta al VIES ignorando quanto prevede la norma italiana sul regime forfettario, del resto non sono tenuti a conoscerla… 

Se operi frequentemente con l’estero, il nostro consiglio è quello di iscriverti al VIES una volta aperta la partita iva.

Per saperne di più su come comportarti con le operazioni con l’estero se sei in regime forfettario, richiedi una consulenza gratuita compilando il form sulla nostra homepage:https://partitaiva24.it/.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 19/07/2021
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