Alla fine di ogni anno si ripropone per i contribuenti titolari di partita IVA la questione a quale regime fiscale poter adottare per l’anno successivo. La domanda che ci pongono sempre i nostri clienti è: “si può passare da un regime ad un altro”? Oggi proveremo a rispondere chiaramente a questo quesito prendendo come riferimento il regime forfettario.
Sommario
Il cambio di regime
Le regole per il passaggio
La riforma dei regimi fiscali agevolati
La clausola di salvataggio del regime dei minimi
La scelta del regime fiscale dal 2019 per i contribuenti forfettari nel 2018
Permanenza nel regime forfettario
Adozione nel 2019 del regime ordinario in contabilità semplificata
Il comportamento concludente
Adozione nel 2019 del regime ordinario in contabilità ordinaria
Nel corso della propria attività un contribuente può modificare il proprio regime contabile/fiscale di appartenenza: ciò può accadere per obbligo, come ad esempio nei casi in cui abbia effettuato operazioni che precludono la permanenza in un regime agevolato, oppure per opzione, qualora egli ritenga più conveniente cambiare il regime di appartenenza. Entrambi i casi sono regolamentati da norme e documenti di prassi.
La regola di base che disciplina i passaggi di regime è dettata dal D.P.R. n. 442/1997, secondo cui l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta:
N.B. tuttavia, l’articolo 1, D.P.R. n. 442/1997, consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
In altre parole, qualora siano intervenute modifiche sostanziale su un regime contabile, è possibile derogare al vincolo triennale.
A conferma di quanto appena detto, con la circolare 13 aprile 2017, n. 11, le significative modifiche apportate al regime di contabilità semplificata dall’articolo 1, comma 22, legge di bilancio 2017, configurano proprio questa fattispecie. Pertanto, sono previste alcune deroghe al vincolo triennale per i soggetti che hanno aderito al regime di contabilità ordinaria e ai soggetti in possesso dei requisiti per il regime forfettario che abbiano aderito tuttavia al regime di contabilità semplificata.
A seguito della revisione dei regimi agevolati effettuata dalla legge n.190/2014, dal 2015 sono in vigore solo il regime forfettario e il regime dei minimi. Le norme transitorie relative alle regole di passaggio tra regimi non sono esplicitamente disciplinate ma si individuano dal combinato disposto di tre principali provvedimenti, ossia:
A seguire, si presterà attenzione al fatto che, con le modifiche del regime di contabilità semplificata, effettuate dalla legge di bilancio 2017, è stata concessa la possibilità di revocare alcune scelte di regime fiscale precedentemente effettuate senza tenere conto del vincolo triennale.
I commi da 86 ad 88, legge n. 190/2014 si rivolgono ai soggetti che nel 2014 erano in uno dei previgenti regimi agevolati, ossia:
Ed indicano quali sono i regimi applicabili.
Questi tre regimi sono stati abrogati dal comma 85, Legge n. 190/2014. Tuttavia, per il regime dei minimi è disposta una clausola di salvaguardia che consente la permanenza nel regime fino a cessazione naturale. Infine, in sede di conversione del D.L. n. 192/2014 “milleproroghe”, è stata prorogata la possibilità di avviare una nuova attività con il regime dei minimi per il 2015, con durata dello stesso fino alla sua scadenza naturale.
Il comma 88 della legge 190/2014 prevede inoltre che coloro che alla data 31/12/2014 applicavano il regime dei minimi possano continuare ad applicarlo fino al momento della sua cessazione naturale, ossia:
Esempio
Il sig. Bodoni è un contribuente che ha iniziato la sua attività nel 2014 con il regime dei minimi.
2014 regime dei minimi imposta sostitutiva aliquota 5%
2015 regime dei minimi imposta sostitutiva aliquota 5%
2016 regime dei minimi imposta sostitutiva aliquota 5%
2017 regime dei minimi imposta sostitutiva aliquota 5%
2018 regime dei minimi imposta sostitutiva aliquota 5%
2019 regime forfettario determinazione forfettaria, aliquota 15%
Dal 2019 il sig. Bodoni fuoriesce dal regime dei minimi, e se in possesso dei requisiti, accede al regime forfettario.
N.B. Dal 1 gennaio 2016, a tutti gli effetti è solo possibile permanere nel regime dei minimi ma non è più possibile accedervi. Il solo regime agevolato è quello forfettario.
Un contribuente forfettario nel 2018 può, nel 2019:
N.B. non è più possibile accedere al regime dei minimi.
I soggetti che nel 2018 hanno applicato il regime forfettario proseguono con tale regime nel caso in cui abbiano rispettato i requisiti di ricavi compensi e le ulteriori condizioni richieste che sono state modificate con la legge di bilancio 2019 varata dal governo lega- 5 stelle.
Esempio:
Parrucchiere in regime forfettario per il 2018.
Fino al 2018 il suo limite dei ricavi era di 30.000, con la manovra di legge tale limite è diventato di 65.000 e con la manovra del 2022 è stato nuovamente innalzato a 85.000 €.
Poniamo il caso in cui il nostro parrucchiere nel 2018 aveva fatturato 35.000. Se non fosse stata approvata la legge di bilancio 2019 doveva passare in contabilità ordinaria.
Grazie all’approvazione della manovra di bilancio, il soggetto può rimanere nel regime forfettario anche per il 2023 poiché tra le varie modifiche varate c’è l’aumento del limite di fatturato fino a €85.000.
I soggetti che nel 2018 hanno applicato il regime forfettario, possono applicare nel 2019 il regime ordinario contabilità semplificata:
Esempio
Il sig. Bodoni, contribuente forfettario fino al 2018, nel 2019 opta per il regime ordinario con contabilità semplificata.
2017 forfettario
2018 forfettario
2019 ordinario per opzione
2020 ordinario
2021 ordinario
L’opzione per il regime ordinario può avvenire anche tramite comportamento concludente. Ciò significa che, sostanzialmente, i contribuenti che optano per il regime ordinario devono provvedere a:
Al riguardo occorre evidenziare che l’utilizzo dei misuratori fiscali i quali consentono di indicare sullo scontrino l’aliquota IVA, non è considerata volontà di applicare l’imposta e quindi il regime ordinario. Allo stesso modo non costituisce comportamento concludente l’emissione della ricevuta fiscale, che non contiene l’indicazione dell’IVA.
Il regime “naturale” del contribuente forfettario nel 2018 che fuoriesca nel 2019 sarà quello della contabilità semplificata siano inferiori a € 400.000/700.000, oppure a quello di contabilità ordinaria nel caso assai remoto nel caso in cui nel 2018 il contribuente forfettario abbia realizzato ricavi superiori a tale soglia. L’adozione della contabilità ordinaria è comunque sempre possibile su opzione, che vincola a tale scelta per un triennio.
Buongiorno, sono un architetto e nel 2017 ho aperto la p.iva in regime forfettario con tetto di 30.000€ annui, con le regole attuali il tetto è passato automaticamente e per tutti a 65.000€ o dovrei richiedere un cambio di regime fiscale per avere un aumento del tetto massimo fatturabile?
Ringrazio anticipatamente
Saluti
Buonasera Andrea,
con la riforma il tetto di fatturato massimo è aumentato automaticamente non è necessario fare nessuna comunicazione.
Buongiorno, ho aperto la mia ditta individuale a settembre 2019 con regime semplificato, posso passare al regime forfettario subito o devo aspettare il 1 gennaio 2021?
grazie mille
Buongiorno Giampiero,
se ha i requisiti potrà passare al regime forfettario a partire dal 1 gennaio del 2021. In corso d’anno non è possibile cambiare regime.