Il regime forfettario è un “regime naturale” nel caso in cui l’impresa\lavoratore autonomo rispetti i requisiti richiesti. Essere un “regime naturale” tuttavia, non significa che ogni nuova partita IVA che rispetti i requisiti aderisca al regime forfettario. I soggetti che iniziano l’attività e presumono di rispettare tutti i requisiti per poter aderire al regime forfettario, devono comunque darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, tramite il Mod. AA9\12. In linea generale, il contribuente deve effettuare una scelta tra l’applicazione del regime agevolato e l’applicazione del regime ordinario anche quando è in possesso dei requisiti per il regime forfettario. Infatti, operare come contribuente forfettario porta a determinati comportamenti ed adempimenti diversi da un contribuente in regime ordinario (ad esempio, non addebitare l’IVA nelle fatture emesse). La scelta del regime fiscale è pertanto obbligatoria. Sia nel senso dell’applicazione che della non applicazione del regime agevolato e dipende essenzialmente dall’analisi dei vantaggi che si acquisiscono con il regime e dagli svantaggi. Prescindendo in questo caso dalle valutazioni circa la convenienza dell’adesione al regime agevolato (a cui rimandiamo all’articolo dedicato), andremo a vedere quali sono gli adempimenti per aderire al regime forfettario per i soggetti che iniziano l’attività.
I contribuenti che iniziano l’attività, rispettando i requisiti richiesti dalla disciplina possono scegliere di applicare, in alternativa al regime ordinario, il regime forfettario. L’adozione del regime agevolato al momento dell’inizio dell’attività comporta che nel mod. AA9\12 venga comunicata la presunzione della sussistenza dei requisiti per l’accesso. Il mod. AA9\12, nella parte dedicata ai “regimi fiscali agevolati” contenuta dal quadro B, prevede che sia indicato il codice 2 che fa riferimento al regime forfettario.
Si ricorda, che i contribuenti che aderiscono ad un regime agevolato non devono indicare il volume d’affari presunto nel campo relativo all’attività esercitata poiché tale dato costituisce uno dei presupposti per l’applicazione del regime.
Le modalità di comunicazione dell’adozione del regime agevolato della nuova attività sono differenti a seconda che si tratti di impresa o di lavoro autonomo. In caso di attività di impresa, infatti, per comunicare l’iscrizione, la cancellazione o la semplice variazione dei dati, è necessario il modello comUnica, approvato con decreto 19/11/2009. Diversamente, in caso di attività di lavoro autonomo, è necessario utilizzare le consuete modalità di comunicazione, ovvero la presentazione del modello AA9\12 all’Agenzia delle Entrate. Gli esercenti arti o professioni (nonché tutti i soggetti iscrivibili nel solo REA) sono infatti esclusi dalla procedura comUnica. Si evidenzia tuttavia, che in allegato alla comunicazione, la compilazione del mod. AA9\12 è uguale per imprese e lavoratori autonomi. (per tutti passi per aprire una partita IVA vedi il nostro articolo).
Se non si inserisce il codice 2 in sede di compilazione del mod. AA9\12, si può aderire al regime forfettario anche per comportamento concludente del contribuente. Questo accade perché, come detto all’inizio, il regime forfettario è un “regime naturale” per coloro che rispettano i requisiti.
Tuttavia, si potrebbe essere soggetti a sanzioni derivanti dalla mancata comunica. L’Agenzia delle Entrate, infatti, nella Circolare n. 10/E/2016 ha specificato che “tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici”. Ad ogni modo, sempre nella stessa Circolare si chiarisce che l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9\12), dell’intenzione di applicare il regime forfettario, pur non precludendo l’accesso al regime medesimo, è punibile con la sanzione amministrativa di cui all’art.11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 471 del 1997 (da € 250 a € 2.000).
Come tutti i contribuenti, anche quelli che aderiscono al regime forfettario sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente al fine essere inclusi nell’archivio VIES.
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