Per cercare di favorire lo sviluppo economico e di conseguenza l’avvio di nuove attività da parte dei cittadini, il legislatore ha deciso di rendere ancora più appetibile il regime forfettario per i primi 5 anni. Stiamo parlando del regime forfettario start-up al 5% di imposta invece del 15%.Questo regime nasce per premiare chi avvia una nuova attività e quindi apre una nuova partita IVA direttamente in regime forfettario.

Vediamo adesso in dettaglio i requisiti e cosa prevede la normativa. In base al comma 65 della Legge n.190/2014, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, è prevista, per i primi cinque anni, l’applicazione dell’aliquota di imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%.

I REQUISITI PER ADERIRE AL REGIME FORFETTARIO START-UP

Con questo contenuto video approfondiamo il tema.

I soggetti che possono usufruire di questa particolare agevolazione, però, devono rispettare certi requisiti che sono descritti sempre all’ interno della predetta legge. Questa agevolazione è valida se:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

N.B. Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti dalla tabella per il fatturato annuo in base ai codici ateco.

Facciamo quindi un esempio.

Un elettricista avvia l’attività con il regime forfettario ed è in possesso dei requisiti per la determinazione del reddito da “start-up” al 5%

Ricavi € 15.000
% forfait 86%
Contributi INPS artigiani versati nell’anno € 2.500
Aliquota startup 5%
Reddito (€15.000 x 86%) – € 2.400 € 10.400
Imposta (€ 10.500 x 5%) € 520

Come sapete i commercianti e gli artigiani invece di pagare contributi fissi pari a circa 3.800 euro annui, godono dello sconto del 35% che permette loro di pagare contributi minimi obbligatori pari a 2.500 euro circa annui.

Affinché si possa essere assoggettati a questo particolare regime bisogna rispettare i requisiti sopracitati e che adesso andremo a chiarire.

MANCATO ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NEI TRE ANNI PASSATI

Il comma 65 alla lettera a) della legge 190/2014 richiede che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività di impresa/lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare. Questo periodo temporale va calcolato con riguardo alla data del calendario e non al periodo di imposta.

Questo regime al 5% non può essere applicato nemmeno da coloro che nei tre anni precedenti abbiano svolto un’attività in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore di impresa familiare. Per loro, se si soddisfano gli altri requisiti, potrebbe essere applicato il regime agevolato al 15%.

Ad esempio, un ex socio non lavoratore di SAS o un socio di capitali di SRL che non lavora al suo interno potrebbe aderire al regime agevolato al 5%.

Come aveva già chiarito la circolare dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2001, n.59/ facendo riferimento al vecchio regime delle nuove iniziative produttive di cui alla Legge n. 388/2000, non più in vigore, su una situazione analoga, la qualità di socio in società di persone o di capitali non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato al 5%,  in quanto occorre valutare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Inoltre, se nel triennio precedente l’apertura si sono fatte prestazioni occasionali con ritenuta del 20%, nessun problema! Al riguardo la circolare numero 17/e del 2012 ha chiarito che, ai fini della verifica del requisito della mera prosecuzione di attività, la circostanza di aver svolto nell’ anno precedente prestazioni occasionali non impedisce l’accesso al regime in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR.

MERA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ PRECEDENTE

Il contribuente in regime forfetario può usufruire dell’aliquota agevolata del 5% qualora non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. La finalità della disposizione è antielusiva, poiché mira ad evitare il beneficio di quei soggetti che si limitino a modificare il vestito giuridico della loro attività esercitata in precedenza. È fatto salvo il caso in cui l’attività precedentemente esercitata sia un periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti e professioni che pertanto non preclude il regime.

Il requisito della mera prosecuzione inoltre è stato chiarito dalle Circolari n. 1, n. 8 e n. 59 del 2001, con le quali si è precisato che in relazione alle neo attività può ritenersi mera prosecuzione l’attività che presenti il carattere di novità unicamente sotto il profilo formale, anche se viene svolta in sostanziale continuità utilizzando gli stessi beni dell’ attività precedente, nello stesso luogo e verso gli stessi clienti.

Ulteriori precisazioni sul concetto di “Novità” 

Con la circolare 30 maggio 2012, n. 17 e con la circolare 4 aprile 2016 n. 10 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la prosecuzione dell’attività “deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale e va effettuata caso per caso”. Qualora il contribuente sia stato dipendente, durante il periodo d’imposta precedente, se il rapporto di lavoro è cessato per cause involontarie (licenziamento) non si verificherà la continuità dell’attivitàNel caso di un soggetto dipendente di un’impresa che intraprende la stessa attività, con gli stessi mezzi e continua a servire gli stessi clienti, si configura la situazione di mera prosecuzione. Mentre un dipendente di un’impresa che intende avviare l’attività con propri clienti e propria organizzazione può essere eleggibile per beneficiare del regime agevolato.

Ulteriori precisazioni per il collaboratore familiare

La Circolare 30 maggio 2012 ha fatto ulteriori chiarimenti in relazione alla specifica ipotesi di un’impresa familiare costituita nell’anno di imposta il cui collaboratore ha esercitato, fino all’ anno precedente un’attività di impresa o lavoro autonomo. In questo caso, non ricorre l’ipotesi di mera prosecuzione considerato che il collaboratore è soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa, unico obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva.

Prosecuzione dell’attività svolta da altri e limite dei ricavi

Qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a quelli stabiliti dall’ art. 1 comma 54 lettera a). a questo proposito l’Agenzia delle Entrare con la Circolare 30 maggio 2012 n. 17 precisa che:

  • l’acquirente può applicare il nuovo regime se il cedente nell’ anno precedente ha conseguito ricavi pari o inferiori al limite;
  • i ricavi riferiti al cedente devono essere considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente.
 
 
 
 

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    64 commenti
  1. Piero Antonio Pastore ha detto:

    Buongiorno avrei bisogno di una consulenza in privato

  2. Alessio Farina ha detto:

    Salve, ho chiuso p.iva a dicembre 2017 come professionista tecnico iscritto all’ordine. Quanto scritto è ovviamente riportato nel mio cassetto fiscale.
    Riaprendola a gennaio 2021, mi è concesso secondo voi, usufruire della tassazione agevolata al 5%?

    • Michele (Partitaiva24.it) ha detto:

      Buongiorno Alessio,

      bisognerebbe valutare anche valutare che la nuova attività con p. iva non sia la prosecuzione di altre attività come dipendente.

      se l’attività fosse del tutto nuova protrai usufruire del 5% aprendo la nuova p. iva.

      Se volessi una prima consulenza ti invito a compilare la richiesta di contatto sul nostro sito https://partitaiva24.it/

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