L’obiettivo di oggi è quello di fare una panoramica tra il vecchio regime dei minimi e il nuovo regime fiscale agevolato: il forfettario. Ricordiamo ai nostri lettori che oggi non è più possibile aderire al regime dei minimi aprendo una nuova partita IVA in quanto l’unico regime agevolato è il forfettario.
In prima battuta, se dovessimo fare un paragone generale tra il regime dei minimi e il regime forfettario, il secondo risulterebbe più semplice da gestire. Questo perché rispetto al primo non sarà più necessario contabilizzare le fatture di acquisto e dedurre i relativi costi per abbattere l’ammontare di imposte da pagare. Inoltre, dato che nel regime forfettario è lo Stato a definire per legge le percentuali forfettarie di abbattimento del reddito (attraverso i c.d. coefficienti di redditività), anche se non si hanno praticamente costi inerenti l’attività, ci sarebbero numerosi vantaggi rispetto al regime dei minimi.
Facciamo subito un esempio per essere più chiari.
Un consulente marketing che aderisce al regime forfettario godrebbe di un coefficiente di redditività pari al 78%. In parole semplici se fatturasse in un anno 10 mila euro in realtà pagherebbe le imposte non sul fatturato complessivo ma soltanto sul 78% di questo (ovvero 7800 euro).
Questo chiaramente si verifica per legge, anche se il professionista non ha effettivamente sostenuto alcun costo inerente la sua attività. Nel vecchio regime dei minimi invece, lo stesso professionista avrebbe pagato le imposte sull’intero fatturato in assenza di costi deducibili non documentati da fattura.
Naturalmente, si ricorda che il confronto risulta utile oggi solo per i contribuenti minimi che vogliono rinunciare a tale regime e passare al forfettario. L’ipotesi contraria non è possibile. Alla luce delle caratteristiche illustrate pertanto, risulta utile riepilogare le caratteristiche del regime forfettario rispetto a quello dei contribuenti minimi attraverso lo schema qui di seguito.
Requisiti \ adempimenti | Regime forfettario | Regime dei minimi |
---|---|---|
Limite ricavi \ compensi | € 65.000 Unico per codice attività | € 30.000 |
Limite beni strumentali | nessuno (dal 1°Gennaio 2019) | Max € 15.000 in ogni triennio di attività |
Limite costo del lavoro | nessuno (dal 1°Gennaio 2019) | 0 |
Possibilità di effettuare esportazioni | SI | NO |
Incompatibilità regime con: Regimi speciali IVA Soggetti non residenti Cessioni fabbricati e terreni o mezzi di trasporto nuovi Partecipazione a società trasparenti | SI | SI |
Applicazione IVA | NO | NO |
Detrazione IVA | NO | NO |
Ritenute subite se si ricevono fatture da professionisti in regime IVA | NO | SI |
Ritenute da effettuarsi nelle fatture emesse | NO | SI |
Determinazione reddito | Forfettaria | Analitica (ricavi – costi) |
Agevolazioni contributive | SI (-35%) per imprese | NO |
Deducibilità contributi | Prioritariamente dal reddito d’impresa\lavoro autonomo | Prioritariamente dal reddito d’impresa\lavoro autonomo |
Deducibilità costo beni strumentali | NO | SI |
Imposta sostitutiva | 15% (5% per start up) | 5% |
Applicazione studi di settore | NO | NO |
Nuovo spesometro\comunicazione delle liquidazioni periodiche | NO | NO |
Ok, ma è poco user friendly.
Da PC la terza colonna è tagliata.
Buongiorno Mario,
alla fine della tabella trovi la possibilità di scorrere a destra e sinistra.