Operazioni intracomunitarie
Operazioni attive o passive che vengono effettuate da due soggetti dei quali, almeno uno risiede in un altro Stato dell’Unione Europea.Il soggetto che venda un bene o presti un servizio ad un altro soggetto facente parte dell’Unione Europea non deve applicare l’IVA in fattura, ma al contrario, il soggetto che acquista un bene da un altro soggetto di uno stato UE è tenuto ad inserire l’IVA, integrandola alla fattura ricevuta. Con il cosiddetto meccanismo del reverse charge, l’IVA viene caricata sia sul registro degli acquisti, che sul registro delle vendite, portando a zero l’impatto dell’operazione per chi acquista (tranne nel caso di contribuente in regime forfettario o dei minimi).Tutte le operazioni intracomunitarie effettuate da una determinata impresa devono essere inserite in uno specifico modello, denominato “Intrastat” che successivamente sarà trasmesso all’Agenzia delle dogane, la quale svolgerà gli appositi controlli ed accertamenti.I requisiti affinché si possa considerare intracomunitaria un’operazione tra due imprese di nazionalità diverse sono i seguenti: requisito oggettivo, la transazione deve essere a titolo oneroso (deve essere presente una prestazione economica da parte di una delle parti); requisito soggettivo, ciascun soggetto deve essere titolare di un codice IVA valido ed attivo al momento del compimento dell’atto, ovvero tutti i soggetti coinvolti devono essere soggetti passivi IVA; requisito territoriale, se il trasferimento di un bene o la prestazione di un servizio avviene da un Paese membro della Comunità Europea, verso un altro paese anch’esso membro. Passa a Partita iva 24, il commercialista online per il Regime forfettario.Scopri tutto sul regime forfettario grazie alla nostra Guida al Regime forfettario. Se vuoi ulteriori informazioni contatta i consulenti di Partita iva 24.
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