I diritti camerali della camera di commercio sono un tributo che ogni soggetto iscritto al registro imprese deve versare ogni anno in favore della camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è presente la sede legale dell’impresa.
Sono tenuti al pagamento dei diritti camerali tutte le imprese ed i soggetti che al 1 gennaio di ogni anno risultano iscritti o annotati al registro delle imprese o nel repertorio economico amministrativo (REA).
Inoltre, dato che il presupposto per il pagamento dei diritti annuali è l’iscrizione al registro imprese o nel REA sono soggetti al pagamento anche:
Ricordiamo che i diritti sono dovuti per l’anno solare e non sono divisibili per l’anno in base alla data d’iscrizione. Pertanto, i diritti sono dovuti per la cifra intera anche per chi è iscritto per un solo giorno per l’anno in questione.
Nei casi di trasferimento della sede legale dell’impresa in corso d’anno, l’impresa o il soggetto REA è tenuto al pagamento dei diritti in favore della camera di commercio nella cui provincia aveva sede al 1 gennaio dell’anno di riferimento.
Nei casi in cui l’attività imprenditoriale venga esercitata anche in sedi secondarie o unità locali, si dovranno versare anche i diritti relativi a quest’ultime nella seguente maniera:
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 359/2001 non sono tenuti al pagamento dei diritti annuali:
Riguardo l’importo dei diritti camerali, attraverso la nota n. 279880 del 2015, il MISE ha fornito le indicazioni tenendo conto della riduzione degli importi stabilita dall’art. 28 della legge 114/2014 per gli anni seguenti.
Le ditte individuali e gli altri soggetti iscritti al REA pagano un diritto annuo fisso (circa € 50), mentre gli altri soggetti pagano un diritto in relazione al fatturato dell’anno precedente determinato in base a delle aliquote per i diversi scaglioni di fatturato.
È importante fare presente che ogni camera di commercio ha la facoltà di determinare delle maggiorazioni agli importi stabiliti dal MISE.
Le imprese che hanno altre sedi o unità locali oltre la sede legale come detto prima, sono tenute al versamento dei diritti per ogni unità alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale. Il valore di questi diritti è pari circa al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 120 per ogni unità.
Generalmente il termine per il versamento dei diritti coincide con il pagamento del primo acconto per le imposte sui redditi (il 30 giugno di ogni anno circa). Le imprese di nuova costituzione invece, sono tenute al versamento dei diritti camerali annuali entro 30 giorni dalla loro iscrizione al registro imprese.
L’annuale pagamento inoltre, può essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza con una maggiorazione dello 0,40%.
Il pagamento dei diritti deve essere effettuato tramite F24. Inoltre, se sono dovuti diritti a diverse camere di commercio, sul modello f24 deve essere compilato un rigo per ogni sede o unità indicando i diversi importi e la relativa provincia di riferimento.
Secondo l’art. 24 comma 35 della legge n. 449/97 l’ufficio del registro imprese non premette il rilascio delle certificazioni all’impresa non pagante richiedente. Chi non è in regola con il pagamento quindi non potrà ricevere i certificati rilasciati dal registro imprese.
Molte volte capita che il contribuente si accorga di non essere in regola con il pagamento solo nel momento in cui fa richiesta di alcuni certificati alla camera di commercio, in questi casi si può cercare di ritornare in regola attraverso il pagamento dei diritti dovuti con ravvedimento operoso da versare sempre attraverso il modulo F24.
Se una società srl non fattura nulla nulla, deve pagare comunque i diritti camerali? se si quanto per la provincia di Brescia? grazie mille per eventuale cortese risposta. Saluti cordiali.
Buongiorno Roberto,
si, dovrai comunque pagare il diritto camerale.