Oggi abbiamo deciso di affrontare un tema che nelle nostre consulenze, in sede di apertura di nuove partita IVA, crea diversi dubbi: la differenza tra il professionista e l’imprenditore o per meglio dire tra il lavoratore autonomo e l’imprenditore individuale.

Ad una prima impressione molti potrebbero pensare che indichino la stessa persona/ditta. Tuttavia, nella realtà non è così: le differenze sono molteplici. Nello specifico, le più grandi sono ritrovabili nella disciplina fiscale e contributiva.

Ricordiamo che l’apertura della partita IVA è un momento importante e occorre tener presente che è un obbligo per coloro che svolgono la propria attività in maniera professionale ed abituale senza subordinazione, a prescindere dal valore del fatturato.

Inoltre, ribadiamo che per aprire la partita IVA è fortemente consigliato farsi seguire da un professionista, il quale vi starà accanto durante la fase di apertura e saprà inquadrarvi nella maniera corretta dal punto di vista fiscale e contributivo.

Detto questo, ritorniamo al nostro argomento del giorno: le differenze tra lavoratore autonomo e ditta individuale. Innanzitutto, cercheremo di spiegare quali soggetti rientrano nella prima categoria e quali nella seconda e come sono trattate queste figure dal punto di vista previdenziale e fiscale.

IL LAVORATORE AUTONOMO, PROFESSIONISTA O FREELANCE

A livello normativo, la figura del lavoratore autonomo è descritta dall’articolo 2222 del codice civile. Il lavoratore autonomo è quella persona fisica che si obbliga a compiere, dietro compenso, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Possiamo, quindi, dire che la figura del lavoratore autonomo viene personificata dai cosiddetti liberi professionisti o freelance iscritti ad un albo professionale, come avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, agronomi. Inoltre, sono lavoratori autonomi anche i professionisti di tipo non ordinistico, detti “senza ordine”, ad esempio fisioterapisti, consulenti aziendali,  consulenti marketing, ecc.

L’apertura della partita IVA, per questo tipo di lavoratori, è piuttosto rapida e non presenta particolarità. Infatti, l’unico ente a cui fare riferimento è l’Agenzia dell’Entrate.

In sede di apertura della partita IVA, i professionisti ordinicistici sono tenuti anche all’iscrizione presso la Cassa previdenziale di propria appartenenza per poter operare e procedere al versamento dei contributi ai fini pensionistici. I professionisti che, invece, non hanno un proprio ordine, devono iscriversi alla Gestione Separata INPS ed ai fini pensionistici verseranno i contributi a questa gestione.

L’ IMPRENDITORE

Anche la figura dell’imprenditore viene descritta con un articolo del codice civile: il 2082. Secondo il codice civile, è imprenditore colui che esercita un’attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.  Nello specifico, si parla di impresa individuale o ditta individuale quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla propria impresa.

In altre parole, possiamo identificare come imprenditori individuali gli artigiani e i commercianti. Queste sono le due categorie di soggetti che, in linea generale, sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio.

L’artigiano è quella figura che vende dei prodotti da lui stesso creati (ad esempio un pasticcere o un falegname) oppure fornisce un servizio che necessita di una certa manualità, come l’elettricista o l’imbianchino.

I commercianti, invece, sono coloro che acquistano merci o servizi per rivenderli (sia al dettaglio che all’ingrosso). Rientrano tra i commercianti pure i soggetti che vendono sul web o per corrispondenza, anche se si tratta di una rivendita di prodotti senza un luogo fisico in cui si incontra il cliente, e che guadagnano con le affiliazioni o vendono spazi pubblicitari su internet.

L’APERTURA DELLA PARTITA IVA E LA GESTIONE PREVIDENZIALE

In ambedue i casi, i predetti soggetti sono obbligati all’apertura della partita IVA.  A seconda della categoria di appartenenza, però, cambia sia l’inquadramento fiscale che quello contributivo.

Dal punto di vista della previdenza, infatti, i lavoratori autonomi ordinicistici devono iscriversi e versare i contributi alla propria cassa professionale. I lavoratori autonomi che non hanno un ordine, invece, devono iscriversi e versare i contributi alla Gestione Separata INPS.

Gli artigiani e i commercianti, al contrario, dato che sono imprenditori individuali devono iscriversi alla gestione artigiani e commercianti una volta compiuta l’iscrizione in Camera di commercio.

La principale differenza tra la gestione separata INPS e quella artigiani commercianti sta nella disciplina dei contributi fissi della seconda.

Nel momento dell’apertura della partita IVA, inoltre, ci sono diversi adempimenti da compiere a seconda dei casi.  Il lavoratore autonomo, infatti, per l’apertura della sua partita IVA dovrà rivolgersi solo all’Agenzia delle Entrate. L’imprenditore individuale, invece, oltre ad aprire la propria posizione fiscale, dovrà procedere anche alla registrazione della sua ditta presso la Camera di commercio.

Ricordiamo che l’apertura della partita IVA per una ditta individuale viene fatta attraverso una comunicazione unica a cui possono accedere solo gli enti ed i professionisti abilitati.  Con questa comunicazione, oltre all’iscrizione presso il registro delle imprese, vengono aperte contestualmente sia la posizione fiscale che quella contributiva.

GLI AGENTI DI COMMERCIO E I PROCACCIATORI D’AFFARI

Per concludere, è bene affrontare quest’altro tema. Spesso e volentieri, infatti, sono le figure degli agenti di commercio e dei procacciatori d’affari a creare dei problemi nel corso delle nostre consulenze. Benché possa sembrare che appartengano alla categoria dei lavoratori autonomi, gli agenti di commercio ed i procacciatori d’affari vanno inquadrati come imprenditori individuali. Da quanto appena detto, quindi, si evince che gli agenti e i procacciatori d’affari devono essere iscritti al registro delle imprese.

Riguardo l’inquadramento contributivo, la disciplina prevede che gli agenti di commercio debbano versare i contributi ai fini previdenziali sia alla gestione commercianti sia alla propria cassa di appartenenza: l’ENASARCO.

Per i procacciatori d’affari la situazione è un po’ diversa. In linea generale, infatti, questi devono versare i contributi alla gestione  commercianti INPS e, nel caso in cui sussistano gli estremi per l’associazione ad una mera attività di agente, anche ad ENASARCO.

 
 
 
 

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