Nel contenuto di oggi faremo un focus sull’inquadramento fiscale e contributivo degli sviluppatori di app, un’attività in crescita esponenziale.
Sommario
Le app e i suoi sviluppatori
Sviluppatore app su commissione
Sviluppatore che commercializza app sugli store
Sviluppatore che effettua contemporaneamente sia l'attività di sviluppo che di commercializzazione
La vendita di app ed il diritto d'autore
Il regime forfettario per gli sviluppatori di app
Le semplificazioni in materia di IVA
Un’unica imposta
Nessuna ritenuta d’acconto
In maniera molto semplice, le App sono programmi che possono essere scaricati su smartphone, tablet, pc ed aggiungono nuove funzioni a quest’ultimi.
Inoltre, oggi, per le aziende le App sono diventate degli strumenti indispensabili per permettere al consumatore di avere un’esperienza completa, sono molto utili per richiedere assistenza per un prodotto/servizio acquistato o semplicemente per rimanere in contatto con il cliente.
In questo contesto, gli sviluppatori di App, o App developer (per dirla all’inglese), giocano un ruolo fondamentale e sono una categoria molto richiesta nell’attuale mondo del lavoro.
Lo sviluppatore di App è una figura molto varia, semplicisticamente possiamo identificarlo come un programmatore che si occupa di tutti gli aspetti dell’App, dalla programmazione del codice fino allo sviluppo dell’interfaccia finale che l’utente avrà a disposizione sul proprio smartphone, tablet o PC.
Riguardo all’inquadramento fiscale e contributivo, ad oggi, non c’è ancora molta chiarezza. Di conseguenza, spesso si è in confusione sul comportamento operativo per regolare questo tipo di attività.
Seguendo un criterio abbastanza generale possiamo classificare gli sviluppatori di App in tre categorie derivando l’inquadramento e gli adempimenti necessari per essere in regola con il fisco.
In questo caso, lo sviluppatore di App svolge un’attività di tipo professionale, e quindi viene inquadrato come un lavoratore autonomo. Inoltre, se l’attività dello sviluppatore viene svolta con continuità e sistematicità a prescindere dal fatturato sorge l’obbligo di aprire la partita IVA.
Non essendo attività di tipo commerciale inoltre, ne segue che non deve essere inoltrata la ComUnica e quindi non è necessario iscriversi in camera di commercio.
Un esempio, è l’ingegnere che sviluppa un’App nei confronti di una società committente. Per essere in regola con il fisco in questa situazione basterà solo aprire la partita IVA e iscriversi al proprio trattamento previdenziale di riferimento. Nel caso dell’ingegnere iscritto all’albo ad INARCASSA, nel caso invece di un consulente informatico all’INPS gestione separata.
La commercializzazione di App sugli store rientra nella definizione di commercio elettronico. Secondo l’articolo del codice civile 2195 infatti, viene considerata un’attività di tipo commerciale.
Lo sviluppatore di App in questo caso, dovrà effettuare la ComUnica e contestualmente aprire la partita IVA (generalmente come ditta individuale). Ne segue che avverrà l’iscrizione in camera di commercio, INPS gestione commercianti e la presentazione della SCIA comunale.
Tra gli sviluppatori e gli store online (App store e Google play per esempio) si viene a creare un contratto di mandato senza rappresentanza.
Il mandatario (Google play ad esempio) si fa carico degli obblighi e i diritti che derivano dalla vendita dell’App per conto del mandante (lo sviluppatore) e generalmente, per l’intermediazione, lo store online richiede una commissione variabile per poi rimettere allo sviluppatore la differenza come corrispettivo.
In queste situazioni, deve essere verificata quale sia l’attività principale. Nella prassi, l’attività prevalente è quella di vendita delle App sugli store online. Di conseguenza, lo sviluppatore dovrà sottostare agli adempimenti descritti al punto precedente: iscrizione in Camera di Commercio, SCIA comunale e iscrizione ad INPS gestione commercianti.ù
Da un punto di vista legislativo, l’attività dello sviluppatore di App deve essere considerata un’attività di servizi (art. 3 del DPR 633/1972) e non può essere regolata attraverso la disciplina relativa alla cessione del diritto d’autore.
In merito, l’amministrazione finanziare non si è ancora espressa ma per analogia si può seguire quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate su un caso analogo con la risoluzione n. 132/E del 15 novembre 2004. Seguendo la risoluzione, lo sviluppatore di App non effettua la cessione o concessione a terzi del diritto di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno (software/App), ma la cessione o concessione a terzi del diritto di uso dell’opera stessa.
Inoltre, è ragionevole considerare che la vendita di un’App o la realizzazione su commissione di una stessa, si possa considerare una prestazione di servizi e non una sola cessione a terzi del diritto di uso dell’opera. Ciò deriva dal fatto che, nella generalità dei casi, il committente acquista la proprietà e la titolarità di tutti i diritti patrimoniali sull’applicazione, mentre all’autore rimangono i diritti morali.
Riguardo le imposte sui redditi, i compensi ricevuti dallo sviluppatore di App sono da annoverarsi tra i redditi d’impresa stando all’art. 2195 del c.c. e la stessa risoluzione citata prima. Inoltre, i compensi derivanti dalla creazione e dalla commercializzazione dell’App devono essere assoggettati ad IVA.
Le uniche eccezioni per le quali le prestazioni non siano assoggettate ad IVA riguardano colui che svolge l’attività in via occasionale e non risulta iscritto ad alcun Albo professionale. In questi casi infatti non si ha obbligo di aprire partita IVA e i compensi percepiti da questa attività saranno intesi come redditi diversi.
Inoltre, l’unico altro caso di non assoggettamento ad IVA per la prestazione di servizi di questo tipo o la commercializzazione dell’App coincide con l’adesione del contribuente titolare di partita IVA al regime forfettario.
Lo sviluppatore di App, in sintesi avrà l’obbligo quindi di presentare regolare fattura verso lo store on line o verso il proprio committente.
Per coloro che decidono di intraprendere questo tipo di attività, specialmente per i primi tempi in cui non avranno dei redditi molto elevati, è consigliabile avviare la propria attività cominciando con la partita IVA agevolata (regime forfettario). Come spesso abbiamo visto sul nostro blog infatti, questo regime permette notevoli vantaggi.
Come detto sopra, il regime forfettario è un regime fiscale esente da IVA. Nelle fatture dello sviluppatore di App quindi non sarà presente l’IVA. La mancanza dell’IVA oltre ad una maggiore competitività all’interno del mercato perché permetterà di applicare prezzi più bassi per le proprie prestazioni porterà anche ad un risparmio dal punto di vista del professionista che seguirà lo sviluppatore di App nella gestione della partita IVA. Questo perché l’assenza di IVA semplifica molti adempimenti del commercialista.
Un altro dei vantaggi del regime forfettario è la presenza di un’imposta sostitutiva con un’aliquota molto bassa del 5% o 15% a seconda se si aderisce al regime forfettario start-up o meno. La presenza di un’imposta sostitutiva significa che non si pagheranno né IRPEF, IRAP o altre imposte addizionali. Si dovrà pagare solo un’imposta. Nessun Regime Fiscale prevede tasse così basse.
Il regime forfettario, oltre ad essere esente IVA, è esente anche dalla ritenuta d’acconto. Con questo, regime non si dovrà inserire nessuna ritenuta d’acconto in fattura in quanto lo sviluppatore di App sarà soggetto ad un’unica imposta sostitutiva sui suoi ricavi che dovrà versare egli stesso. Ne consegue che su qualsiasi fattura verrà incassato il 100% dell’importo.
Buon pomeriggio,
per aprire una P.Iva pr l’attività di Sviluppatore di App, qualè il Codice Ateco che identifica tale attività?
Buonasera Giuseppe,
per determinare la tua attività con precisione sarebbe necessaria una prima consulenza. Prenota una consulenza gratuita compilando il form in homepage (https://partitaiva24.it/).