Moltissimi di voi in questi giorni ci hanno chiesto informazioni sulla relazione che c’è tra attività agricola e regime forfettario e se è possibile l’applicazione del regime agevolato per chi svolge anche attività nel settore dell’agricoltura.
Essendo l’argomento variegato abbiamo deciso di scrivere un’articolo e di non limitarci a rispondere con poche righe nella sezione commenti dei nostri articoli.
Facciamo una breve premessa: oggi quando parliamo di regime forfettario ci riferiamo al “nuovo” regime che è stato modificato con la legge di bilancio 2018 ed è definitivo dal 1° Gennaio 2019.
Sommario
Regime forfettario per professionisti che svolgono attività agricola
Attività agricole rientranti nel reddito agrario
Attività agricole non rientranti nel reddito agrario
Agricoltore che non può accedere al regime forfettario
Essere soci di società
Soci di società semplice
Soci di società SNC e SAS
Tornando adesso all’argomento principale del nostro articolo dobbiamo dire che l’attività agricola per la natura dei redditi che produce non può essere tassata in regime forfettario.
Tolto questo dubbio andiamo ad analizzare la fattispecie in cui uno stesso soggetto esercita allo stesso momento, sia un’attività agricola tassata secondo le sue regole speciali sia un’attività che contraddistingue il soggetto come professionista.
Oggi ci chiediamo se il professionista ha la possibilità di aprire una partita IVA in regime forfettario 2019 pur svolgendo un’attività agricola.
L’ Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la circolare 7 del 28.01.2008 con la quale ha valutato positivamente la coesistenza del regime dei minimi con l’esercizio di attività agricola in regime di esonero.
Dunque si applica un parallelismo tra contribuenti minimi e contribuenti forfettari ritenendo la disciplina anche applicabile a quest’ultimi.
Notate bene che l’adesione al regime forfettario fa riferimento all’attività professionale, ovvero quella extra agricola.
Vi portiamo l’esempio reale sul quale si è esposta l’agenzia.
Un soggetto che svolgeva la professione di geometra chiedeva di aprire la partita IVA in regime forfettario come professionista pur possedendo reddito agrari in regime di esonero.
L’agenzia ha valutato positivamente la situazione di questo geometra concedendo la possibilità di aprire la partita IVA in regime forfettario.
Allargando quindi quanto disposto dall’agenzia per il geometra, possiamo dire che tale possibilità è concessa anche a tutte le altre categorie di professionisti come per esempio infermieri, medici, agenti di commercio etc.
Per riassumere sussiste un’incompatibilità tra regime forfettario e attività agricola solo quando queste rientra nel reddito di impresa, non considerando una causa ostativa l’attività che rientra nel reddito agrario.
Tra le attività agricole tassate secondo le regole del reddito agrario vanno annoverate:
Queste attività per quanto agricole non possono essere inquadrate con il regime agrario perché vengono tassate secondo le regole del reddito d’impresa.
Abbiamo visto il caso in cui un agricoltore può usufruire del regime forfettario pur svolgendo attività agricola.
Adesso vediamo invece quali sono i casi in cui un agricoltore non può accedere al regime forfettario.
La legge di bilancio non ha modificato la causa di esclusione dal regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano a società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR.
In questo caso a nulla rileva possedere quote di controllo o minoritarie perchè la causa ostativa si applica comunque trattandosi di società di persone.
Riguardo la società semplice agricola troviamo una deroga perchè pur essendo una società di persone, sono soggette ad un regime di tassazione diverso.
Tale tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.27/E del 7 marzo 2011.
Se il contribuente è socio di una società semplice e la tassazione avviene secondo le regole del reddito agrario, e vuole aprire la partita IVA in regime forfettario come professionista che svolge attività extra- agraria, può farlo non essendoci incompatibilità con l’attività agricola.
In sintesi possiamo affermare che la partecipazione nella società semplice agricola non preclude l’applicaione del regime forfettario.
Ovviamente la società semplice agricola non deve avere un reddito che ecceda i limiti del reddito agrario, generando reddito d’impresa.
Essere soci di una Snc o Sas è sempre incompatibile con l’applicazione del regime forfettario 2019 perchè questi tipi di società agricole producono reddito di impresa.
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