La nuova circolare INPS n. 148 del 28/11/2025 introduce finalmente le istruzioni pratiche per richiedere un contributo mensile di € 500 al mese per massimo 3 anni ai giovani under 35 che avviano un’attività imprenditoriale in settori definiti strategici per l’innovazione e transizione digitale ed ecologica.
Questo bonus previsto dal cosiddetto Decreto Coesione (legge 4 luglio 2024, n. 95) prevede l’erogazione di un contributo di € 500 per un massimo di tre anni con erogazione annuale anticipata.
Si tratta di un occasione importante per le nuove partite iva che, come ben sappiamo, soprattutto in fase iniziale, sostengono moltissime spese. Questa misura, almeno per ora, lascia comunque un forte dubbio interpretativo: vale solo per chi apre un’impresa iscritta alla Camera di Commercio? Oppure possono accedere anche i professionisti non iscritti al Registro delle Imprese?
In questo contenuto analizziamo cosa riporta l’INPS all’interno della circolare, quali sono i requisiti e dove si crea questa incertezza.
La misura determinata dal Decreto Coesione riconosce ai giovani disoccupati under 35 che decidono di avviare un’attività imprenditoriale un contributo di 500 euro al mese destinato a sostenere la propria attività. Nel dettaglio questo contributo/bonus è riservato alle imprese avviate tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Il bonus non riguarda tutti i settori di attività ma solo alcuni specifici settori strategici che sono identificati tramite i codici ATECO. I settori oggetto del bonus sono: manifattura, ICT, servizi professionali tecnici, sanitari, formazione, intrattenimento, energia, acqua e gestione rifiuti, costruzioni, trasporto e noleggio, ecc…
La circolare INPS (n 148 del 28/11/2025) elenca dei requisiti abbastanza chiari per richiedere il bonus:
Il nodo principale che solleva dei dubbi su chi potrà beneficiare dell’aiuto è proprio il concetto di impresa. Serve l’iscrizione in Camera di Commercio?
La circolare specifica che, ai fini dell’avvio dell’attività, fa fede la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese e aggiunge che sono considerate valide due tipologie di pratica:
Le informazioni relative a tali date sono in possesso solo delle attività registrate in Camera di commercio.
La domanda allora sorge spontanea: ” ma i professionisti con partita iva non iscritti alla Camera di Commercio?“.
La circolare non li menziona esplicitamente. Consulenti, formatori, grafici, sviluppatori, copywriter e più in generale i freelance sono tagliati fuori. La procedura disponibile sul sito INPS presuppone l’iscrizione al Registro delle Imprese per poter considerare la data di inizio attività.
Ad oggi quindi i professionisti sembrano essere tagliati fuori e la domanda potrà essere inoltrata solo dalle imprese iscritte in Camera di Commercio e hanno dichiarato l’inizio dell’attività tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
La domanda può essere inviata telematicamente attraverso il portale INPS con le proprie credenziali SPID personali, tramite Patronati oppure telefonicamente tramite il Contact Center INPS.
Se la procedura viene effettuata tramite area riservata INPS, il percorso è il seguente: “sostegni, sussidi e indennità” > “esplora sostegni, sussidi e indennità” > selezionare la voce “vedi tutti” nella sezione strumenti > “punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > selezionare “incentivo decreto coesione”.
I dati richiesti per inoltrare la domanda sono: dati dell’impresa, data di costituzione, data della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, codice ATECO.
Per ultimo sarà necessario autocertificare lo stato di disoccupazione del contribuente al momento di avvio dell’attività.
Un punto importante è la tempistica della domanda.
La circolare definisce che la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività o per le attività avviate prima della pubblicazione della procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo.
Per le imprese avviate prima della pubblicazione della circolare quindi il termine di 30 giorni decorre dal 28 novembre 2025, la scadenza quindi sarà il 28 dicembre 2025.
Per le imprese avviate dopo il 28 novembre il termine sarà entro i 30 giorni successivi alla data di inizio attività.
Prima di erogare il contributo, l’INPS procede ad un controllo dello status occupazionale, i dati dell’impresa e il settore di attività. Annualmente poi, come riportato dalla circolare, si verificheranno le spese sostenute, il mantenimento dell’attività e soprattutto la sua regolarità contributiva.
Il pagamento del bonus avverrà in forma annuale anticipata direttamente da INPS e solo dopo l’esito positivo dei controlli.
Il rischio di esclusione da questo bonus per i professionisti è abbastanza concreto. La misura infatti è definita come contributo per l’avvio di un’attività imprenditoriale e la procedura richiede la Comunicazione Unica (procedura necessaria per la nascita di un’impresa).
Dall’altra parte il dubbio sorge spontaneo guardando ai settori ammissibili alla richiesta del sussidio, molti settori sono prettamente professionali. Molte di queste attività sono esercitate come professioni intellettuali che non richiedono l’iscrizione camerale.
Tutto questo rende ancora più necessario un chiarimento definitivo! Finché l’INPS non chiarirà formalmente la questione, i professionisti under 35 che vogliono avviare la propria attività si trovano in un limbo.
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