Dopo il Decreto Cura italia ed il Decreto Liquidità, nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto Rilancio.
Si tratta di un Decreto all’interno del quale sono contenute tutte le nuove misure prese dal governo circa il sostegno alle imprese, le famiglie e la ripresa graduale del paese colpito dalla pandemia di Corona Virus.
Sommario
Indennità 600 € aprile - Decreto Rilancio
Chi è escluso dal bonus 600 €
Bonus 600 € aprile, Come richiederlo
Bonus 600 € aprire, la scadenza per la richiesta
Bonus 600 € aprile per i professionisti con cassa
Bonus 1.000 € per il mese di maggio
Come si accede al bonus di 1.000 € per il mese di maggio
Chiarimenti INPS circa le domande respinte
Per le partite IVA la misura più attesa riguarda senza dubbio la riconferma dell’indennità di 600 € anche per il mese di aprile.
Vediamo quali sono le novità circa il bonus COVID – 19 per il mese di aprile, a chi sarà rivolto e come si potrà richiedere.
Il Decreto Rilancio (DL 19/5/2020 n. 34) prevede che l’indennità prevista agli art. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Cura Italia si estesa anche per il mese di aprile 2020.
I soggetti che potranno usufruire di questo bonus pertanto sono gli stessi che hanno già usufruito del bonus precedente relativo al mese di marzo.
Ricapitolando ci si riferisce a:
Nel Decreto viene indicato inoltre chi non potrà richiedere l’indennità. Come nel Decreto Cura Italia l’indennità non potrà essere richiesta dai titolari di partita IVA che sono contemporaneamente titolari di ulteriori trattamenti previdenziali.
Chi oltre alla p. IVA ha un reddito da lavoro dipendente e di conseguenza un ulteriore trattamento previdenziale non avrà diritto al nuovo bonus previsto per il mese di aprile.
Stessa situazione vale per i titolari di pensione. Anche in questo caso, chi oltre alla p. IVA ha un reddito da pensione non potrà richiedere il bonus di 600 € previsto per il mese di aprile.
A differenza dell’indennizzo per il mese di marzo, dato che la platea dei beneficiari è la medesima, INPS ha reso noto che non sarà necessario nessuna nuova domanda o richiesta per l’ottenimento del bonus.
Il nuovo bonus infatti sarà direttamente erogato nella stessa modalità con la quale è stato ricevuto il precedente del mese di marzo.
Il Decreto Rilancio al comma 14 dell’art 84, a differenza del precedente Decreto Cura Italia, prevede che per coloro che non abbiano effettuato in precedenza la richiesta ne decadrà la possibilità se questa non sarà effettuata oltre i 15 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Vale a dire che se la richiesta non sarà effettuata entro il 3/6/2020 non si potrà più procedere all’invio della domanda per l’indennizzo del mese di marzo e successivi.
Notizie ancora incerte per i professionisti che sono iscritti ad un ordine e versano i loro contributi alle proprie casse di previdenza. Il rinnovo del fondo di ultima istanza previsto dall’ art. 44 del Decreto Cura Italia anche per il mese di aprile sarà subordinato ad un nuovo decreto ministeriale ad hoc.
Il Decreto Rilancio, all’art. 84 comma 2, prevede il rinnovo dell’indennità anche per il mese di maggio. Il valore di questo bonus a differenza di quello di aprile avrà il valore di € 1.000 anziché 600 €.
Per la richiesta del nuovo bonus sarà necessario rispettare alcune condizioni e non sarà erogato indistintamente a tutti.
Il nuovo bonus da 1.000 € sarà erogato per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 che abbiano subito una riduzione di almeno del 33 % del reddito del secondo bimestre (marzo aprile) 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Dalla lettura norma sembra che il bonus da 1.000 € sia valido solo per i titolari di p. IVA iscritti alla gestione separata INPS (liberi professionisti), tagliati fuori artigiani e commercianti, i quali dovrebbero però poter accedere a dei contributi a fondo perduto.
Come riportato sopra, per poter accedere al bonus di 1.000 € per il mese di maggio si dovranno rispettare dei requisiti. Sarà necessario aver avuto una riduzione del reddito del 33% nei mesi di marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il Decreto richiede che il reddito sia determinato seguendo il principio di cassa come differenza ricavi costi sostenuti nel periodo di riferimento comprendendo anche le eventuali quote di ammortamento.
Quest’ultimo punto risulta ancora poco chiaro e siamo sicuri che in fase di conversione del decreto stesso ci saranno degli emendamenti.
Nulla viene accennato in riferimento a chi applica il regime forfettario.
Riguardo a come effettuare la richiesta ed entro quando quest’ultima dovrà essere effettuata non ci sono ancora certezze, all’interno del comma 2 dell’art. 84 viene indicato solamente che il contribuente dovrà auto certificare il possesso dei requisiti ad INPS, INPS successivamente comunicherà ad agenzia dell’entrate i dati dei soggetti richiedenti per la verifica del possesso degli stessi.
Non resta quindi che attendere la conversione il legge o delle circolari INPS che diano indicazioni su quali siano i requisiti precisi da rispettare e su come presentare la domanda.
Di seguito una infografica che riassume tutte le novità dell’indennità COVID-19 per le partite IVA.
Con un messaggio del 1 giugno, il n. 2263, INPS ha comunicato con maggior precisione l’ambito dei soggetti beneficiari delle indennità di € 600 previste i mesi marzo ed aprile.
Nello stesso messaggio del primo giugno ha indicato anche le principali ragioni per le quali molte domande sono state respinte. Di seguito ne esemplifichiamo alcuni:
Per chi si è visto rigettare la domanda ed avesse delle prove potrà effettuare un ricorso di natura giudiziaria oppure proporre un’istanza di riesame. Sarà possibile proporre un’istanza di riesame entro il 21/6/2020 portando all’attenzione di INPS dei documenti che possano determinare un’accoglimento della domanda.
I canali per l’istanza di riesamina della propria pratica sono 2:
L’intervento dell’istituto previdenziale in termini di tempistiche appare comunque in ritardo dato che le indennità potevano essere richieste entro il 3 giugno e queste comunicazioni chiarificatrici sono state date solo al 1 giugno.
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