Anche per il 2021, il pagamento delle marche da bollo da 2 € sulle fatture elettroniche dei forfettari subisce delle modifiche.
Il decreto del MEF del 4 dicembre del 2020, infatti, ha mutato i termini di versamento dell’imposta di bollo ed ha individuato, finalmente, le procedure per il recupero dell’imposta non versata.
Sommario
Su quali fatture è necessario applicare il bollo
Come si applica il bollo virtuale
Quando si paga il bollo virtuale
La procedura per pagare i bolli virtuali
I codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo tramite F24
Le sanzioni per il mancato pagamento dei bolli sulle fatture elettroniche
Prima di vedere quali sono le nuove scadenze e come dovranno essere pagati i bolli sulle fatture elettroniche, vediamo su quali sarà necessario applicare il bollo.
Per chi aderisce al regime forfettario ricordiamo che l’imposta di bollo va applicata alle fatture e ai documenti che hanno un importo superiore a 77,47 €.
Nel caso di fattura tradizionale, il bollo dovrà essere acquistato dal tabaccaio ed applicato sull’originale della fattura. Se il contribuente forfettario, però, aderisce alla fatturazione elettronica e l’importo del documento supera la soglia per la quale non è prevista l’applicazione del bollo, la marca da bollo dovrà essere apposta virtualmente. Vediamo allora come si applica il bollo virtuale nel caso di fatturazione elettronica.
Per applicare il bollo virtuale durante il processo di fatturazione elettronica, bisognerà apporre il flag “applica bollo virtuale” sulla fattura che verrà spedita al sistema d’interscambio di Agenzia dell’Entrate e poi recapitata al cliente.
Troverete la possibilità di apporre il bollo virtuale durante la procedura di compilazione della fattura elettronica con il vostro software gestionale.
L’applicazione del bollo virtuale, però, non vi farà aumentare l’importo totale della fattura. Infatti, se scaricherete il formato PDF della vostra fattura elettronica, questo riporterà solo la nota che è stato applicato il bollo.
“D’accordo, ma se il bollo viene applicato virtualmente, come faccio a pagarlo?”
Vediamo quindi gli ultimi aggiornamenti normativi per il 2021.
L’art. 1, Decreto MEF del 4 dicembre 2020, ha apportato alcune modifiche all’art. 6, Decreto MED del 17 giugno 2014 ed in particolare ha:
Inoltre, all’articolo 2 del decreto del 4/12/2020 sono state individuate le procedure di recupero dell’imposta quando non è stato effettuato il pagamento, definendo sanzioni e interessi.
Per quelle fatture sprovviste di IVA e superiori a € 77 47, come i forfettari ben sapranno, è obbligatorio apporre una marca da bollo da 2 €.
Ricordiamo che se il forfettario emette fatture cartacee dovrà applicare il bollo, che potrà essere acquistato in tabaccheria, direttamente sulla fattura.
Se, invece, emette fatture elettroniche i bolli andranno pagati cumulativamente tramite F24. Le nuove scadenze per il 2021 sono state decise in base al valore dei bolli da pagare. Riassumiamo il tutto attraverso un elenco puntato e successivamente attraverso una tabella.
NB. Abbiamo riportato in maniera letterale quanto previsto dal decreto, scritto in maniera un po’ complicata.
periodo di emissione fatture | imposta di bollo dovuta | termine di versamento |
1° trimestre | > € 250 | 31/5/x |
1° trimestre | < € 250 | 30/9/x |
2° trimestre | > € 250 | 30/9/x |
1° e 2° trimestre | < € 250 | 30/11/x |
3° trimestre | qualsiasi importo | 30/11/x |
4° trimestre | qualsiasi importo | 28/2/x+1 |
Riguardo le modalità di pagamento, ciò che è stato reso noto da parte di Agenzia dell’Entrate resta invariato. Sarà questa a comunicare l’ammontare dei bolli dovuti all’interno di ciascuna area riservata del proprio sito internet. Inoltre, sarà possibile procedere al pagamento stesso di un F24 disponibile sullo stesso portale.
L’Agenzia dell’Entrate rende disponibile nel proprio sito, nella sezione fatture e corrispettivi dell’area riservata (fisconline) di ogni contribuente, il valore dei bolli da versare per le fatture.
Ricordiamo che il versamento dell’imposta sarà possibile anche attraverso il classico modello F24. Sarà possibile, ed è anche una scelta consigliata, procedere autonomamente alla creazione del modello F24 attraverso il proprio homebanking per il pagamento dei bolli dovuti.
Come detto sopra, Agenzia dell’Entrate ha reso disponibile la procedura per il pagamento dei bolli. Vediamo adesso, attraverso una breve guida, come farlo materialmente.
Per prima cosa dovremo accedere attraverso il sito di Agenzia dell’Entrate alla nostra area riservata (fisconline) e successivamente all’area tematica “fatture e corrispettivi”.
Nell’area “home e consultazione” sul primo rettangolo a sinistra troveremo la voce “pagamento bolli” sulla quale dovremo cliccare.
La successiva schermata riepiloga le fatture emesse e i bolli applicati per le fatture relative al primo trimestre. Per procedere al pagamento cliccheremo su “calcolo pagamento bollo” attraverso l’addebito sul proprio conto oppure attraverso il modello F24.
Qualora volessimo procedere al pagamento attraverso l’F24 si aprirà una schermata riepilogativa dei dati, i quali saranno modificabili.
In questo senso è bene accertarsi che i dati dell’F24 relativi agli importi siano corretti, in quanto, negli anni precedenti, molti contribuenti hanno trovato delle incongruenze tra l’importo dei bolli da pagare e le fatture elettroniche emesse, e si è creato un po’ di panico.
Siamo sicuri che il problema sia dovuto alla gioventù del sistema, essendo online da meno di una settimana, e che sia solamente questione di qualche tempo affinché la procedura vada perfettamente a regime.
I codici tributo saranno i medesimi anche per il 2021.
Ritroviamo i codici tributo all’interno della Risoluzione n. 42/E 2019. Eccoli di seguito:
Ricordiamo che è necessario utilizzare la sezione erario e che deve essere indicato l’anno di riferimento.
Con lo stesso decreto del ME, che ha definito le nuove scadenze 2021, sono state indicate anche le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e l’irrogazione delle sanzioni.
All’art. 2 del decreto del MEF del 4 dicembre 2020 è stato previsto che se l’Agenzia dell’Entrate, attraverso procedure automatizzate, rilevi il ritardo, l’omesso o l’insufficiente versamento dei bolli, la stessa Agenzia comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta e la sanzione relativa.
In caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia ha precisato, inoltre, che:
Inoltre, l’Agenzia ha definito che è ammesso il ravvedimento operoso. Tuttavia, qualora il fisco constati la violazione e comunichi l’imposta, la sanzione e gli interessi da versare, il ravvedimento non è più possibile.
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