Oggi parliamo di uno dei quesiti più frequenti che ci vengono posti a fine anno, ovvero i casi di passaggio dal regime IVA tradizionale a quello forfettario e se vale o meno il vincolo triennale scegliendo deliberatamente un regime piuttosto che un altro.
Molte imprese e molti liberi professionisti, a fine anno, facendo un bilancio del loro lavoro si rendono spesso conto di aver fatturato poco. La domanda che proprio in questo periodo viene posta spessissimo ai propri consulenti è se è possibile aderire al regime forfettario dal prossimo esercizio sebbene si possieda già una partita IVA da anni. Abbiamo visto nelle scorse settimane, vedi questo articolo, i diversi casi di passaggio da un regime fiscale ad un altro ma oggi ci vogliamo soffermare su un caso specifico, ovvero il passaggio da regime ordinario (regime IVA contabilità semplificata o regime IVA contabilità ordinaria) in regime forfettario a partire dal 1 Gennaio 2018.
Nella premessa che chi vuole aderire al regime forfettario nel 2018 deve intanto possedere i requisiti di accesso per tale regime (vedi qui tutti i limiti legati a fatturato, spese per costo del lavoro, spese per beni strumentali relativamente al 2017, ecc) procediamo con un’altra premessa fondamentale.
Nel nostro ordinamento per ciascun contribuente a livello tributario è individuabile un regime cosiddetto naturale. Oggi il regime naturale per professionisti e ditte individuali è il regime forfettario. Se però tale regime (pur avendone i requisiti) non si ritiene conveniente, è possibile rinunciare ad esso e scegliere intenzionalmente di usarne uno alternativo, ad esempio il regime IVA in contabilità semplificata o ordinaria.
Scegliere per opzione un regime non naturale comporta però un vincolo di permanenza in tale regime di durata minima triennale. Passato questo triennio sarà poi possibile ritornare al regime naturale (non stiamo parlando ovviamente di perdita di requisiti e obbligo ex legge di transitare in un altro regime fiscale, ma di scelta personale, appunto di opzione, ovvero di scegliere un regime fiscale diverso sebbene si poteva accedere benissimo al regime naturale).
Il vincolo triennale sopraccitato è revocabile (si veda l’articolo 1 del DPR 442/1997) in conseguenza di nuove disposizioni normative che stravolgono regole e procedure che disciplinano un regime fiscale. Stiamo parlando ad esempio dell’introduzione del regime forfettario del 2015, delle modifiche apportate sempre allo stesso regime nel 2016 e alle pesanti novità in materia di contabilità per cassa del 2017 che hanno impattato sulle ditte in regime IVA di contabilità semplificata.
2015 | 2016 | 2017 |
nasce il regime forfettario | viene modificato “pesantemente” il regime forfettario | viene introdotta la contabilità per cassa per le imprese in regime di contabilità semplificata |
Nel 2015, nel 2016 e nel 2017 (nel 2017 limitatamente alle sole ditte individuali) abbiamo quindi assistito a uno stravolgimento normativo a livello fiscale non indifferente per cui il sopraddetto vincolo temporale dei 3 anni è derogabile in alcuni casi rendendo possibile la “fuga” verso un altro regime.
Facciamo due piccoli esempi per cercare di rendere più chiara la situazione, che sebbene possa sembrare facile mette in difficoltà anche noi addetti.
Una ditta in contabilità semplificata, già nel 2015 poteva essere in regime forfettario, ma non ha mai aderito a tale regime agevolato. Il 1 Gennaio 2018 può diventare forfettaria?
Considerato che il regime forfettario è il regime naturale e il regime di contabilità semplificata è invece regime opzionale, la ditta nel 2015 ha optato per il regime semplificato esercitando di fatto un’opzione; questa opzione permane per tutto il triennio 2015 – 2016 – 2017. Nel 2017 però, data l’introduzione della contabilità per cassa che ha stravolto il regime semplificato, questa ditta avrebbe potuto transitare nel 2017 stesso in regime forfettario. Avendo invece nel 2017 continuato a fruire del regime semplificato, la ditta ha sostanzialmente espresso nuovamente una opzione, che vale per il triennio 2017 – 2018 – 2019. Per cui fino a 31/12/2019 resterà in contabilità semplificata e poi nel 2020 potrà diventare finalmente forfettaria.
Un libero professionista ha da tempo tutti i requisiti per aderire al regime forfettario ma è sempre stato in regime di contabilità semplificata.
Il 1 Gennaio 2018 può diventare forfettario?Il contribuente sarebbe potuto diventare forfettario nel 2015, anno in cui è stato introdotto il forfettario e nel 2016, anno in cui è stato modificato lo stesso regime. Nel 2016 decidendo di restare in contabilità semplificata di fatti il contribuente ha esercitato un’opzione scegliendo questo regime invece di andare in regime forfettario (quello naturale). Inoltre, tale scelta lo pregiudica per il triennio 2016 – 2017 – 2018. Riguardo gli stravolgimenti normativi del 2017, questi ricordiamo che hanno interessato soltanto le imprese e non hanno alcun impatto sui professionisti. In questo senso, per i professionisti non c’è nessuna deroga del vincolo triennale dovuto ai cambiamenti del 2017. Il nostro professionista quindi, potrà diventare forfettario nel 2019 al termine del triennio 16-18.
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