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Contributo a fondo perduto Sostegni BIS

Dopo quasi due mesi dalla pubblicazione del decreto sostegni BIS, finalmente l’agenzia dell’entrate il 5 luglio ha dato il via alle procedure di richiesta del nuovo contributo a fondo perduto, chiamato contributo alternativo o contributo a fondo perduto per le attività stagionali.

Come nostro solito, cerchiamo di fare chiarezza e aiutare i contribuenti a capire chi potrà ricevere questi aiuti, in che misura ma soprattutto come effettuare la procedura di richiesta per non commettere errori.

Sommario

I tre contributi a fondo perduto del decreto sostegni bis

Il contributo a fondo perduto automatico

Il contributo a fondo perduto automatico + il contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Chi può e chi non può effettuare la domanda

I requisiti per il contributo a fondo perduto attività stagionali

Come si calcola il fatturato per il contributo a fondo perduto

A quanto ammonta il contributo

Come viene erogato il contributo a fondo perduto attività stagionali

Il contenuto dell'istanza

Il quadro relativo agli aiuti di stato del contributo a fondo perduto attività stagionali

Il quadro aiuti di stato per i professionisti e le piccole imprese

Contributo automatico e contributo per le attività stagionali

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I tre contributi a fondo perduto del decreto sostegni bis

Il decreto legge del 25 maggio 2021, ribattezzato decreto sostegni bis, ha rinnovato il contributo a fondo perduto del precedente decreto sostegni con l’obiettivo anche di ampliare la platea dei contribuenti aventi diritto.

Nello specifico, sono stati previsti “tre tipi di contributo”.

Il primo contributo a fondo perduto, “contributo Sostegni bis automatico, è riconosciuto ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 41/2021 contributo Sostegni. Tale contributo consiste in una somma di importo pari al contributo Sostegni già percepito ed è erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate senza necessità di presentare una nuova richiesta. Il contribuente quindi, a seconda della scelta effettuata in sede di prima istanza, riceverà un bonifico di pari importo oppure si vedrà disponibile un nuovo credito d’imposta utilizzabile.

Il secondo contributo a fondo perduto, denominato “contributo Sostegni bis attività stagionali”, è un contributo alternativo al contributo Sostegni bis automatico e viene riconosciuto solo a seguito della presentazione di un’istanza sulla propria area riservata del sito dell’agenzia ai soggetti che hanno verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Tale istanza può essere presentata sia dai contribuenti che hanno ricevuto il contributo sostegni BIS automatico che da coloro che non hanno avuto la possibilità di presentare istanza per mancanza del requisito del calo nel periodo di riferimento richiesto del primo decreto sostegni.

Per coloro che hanno ricevuto il contributo sostegni bis automatico, l’importo del contributo Sostegni bis attività stagionali viene determinato in base ai valori indicati sulla nuova istanza e viene diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico percepito. Nello specifico, se a fronte della nuova istanza risulta spettante un contributo a fondo perduto attività stagionali pari a 1500 €, il contribuente riceverà 1000 € a titolo di contributo automatico + un nuovo bonifico pari a 500 € a titolo di contributo a fondo perduto attività stagionali.

Il terzo contributo a fondo perduto, denominato “contributo Sostegni bis perequativo”, è commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019. Al momento su quest’ultimo non ci sono informazioni pratiche e operative ma come disposto dal decreto Sostegni bis, tale contributo troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021 e sarà oggetto di una specifica guida.

Il contributo a fondo perduto automatico

La prima misura prevista, il cosiddetto contributo automatico, come anticipato sopra, è riservato solo a chi ha già ricevuto il primo contributo a fondo perduto del decreto sostegni ed ha la partita iva aperta alla data di entrata in vigore del decreto sostegni bis, il 26 maggio 2021.  I pagamenti sono regolarmente partiti intorno alla metà di giugno e praticamente quasi tutti gli aventi diritto sono stati ristorati con un contributo di pari valore a quello del primo decreto sostegni.

Il contributo a fondo perduto automatico + il contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Per coloro che avevano i requisiti richiesti per il primo contributo a fondo perduto del decreto sostegni e che quindi hanno ricevuto in automatico anche il secondo contributo, qualora verificassero anche i requisiti per il contributo a fondo perduto per le attività stagionali potranno presentare domanda.

Agenzia dell’entrate, però, puntualizza che i due contributi a fondo perduto sono alternativi. Il contributo Sostegni bis attività stagionali erogato quindi, sarà pari al contributo determinato in base ai dati contenuti nella nuova istanza diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico percepito. Il contributo automatico viene conteggiato come un acconto del contributo Sostegni bis attività stagionali.

I soggetti che invece non hanno beneficiato del contributo Sostegni, per i quali non è quindi prevista l’erogazione del contributo Sostegni bis automatico, se risultano in possesso dei requisiti previsti per il contributo Sostegni bis attività stagionali, possono accedere a tale contributo presentando l’apposita istanza. In questo caso, il contributo Sostegni bis attività stagionali erogato è pari all’importo totale determinato in base ai dati indicati sull’istanza.

Di seguito riepiloghiamo le possibili situazioni avvalendoci dello schema riportato nella guida per il contributo a fondo perduto per le attività stagionali messa a disposizione dall’agenzia dell’entrate che ritrovate anche a questo link: Guida contributo a fondo perduto agenzia dell’entrate.

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Per chi non avesse ancora ricevuto il contributo a fondo perduto automatico può consultare la propria posizione direttamente dall’area riservata di agenzia dell’entrate seguendo la stessa procedura di richiesta e cliccando sulla voce consultazione esiti.

Nel caso in cui il contributo fosse stato richiesto sottoforma di credito d’imposta, l’importo riconosciuto per il contributo Sostegni bis automatico può essere consultato anche nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

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Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Parliamo adesso nello specifico del cosiddetto contributo a fondo perduto per le attività stagionali, il quale presenta molte novità.

Chi può e chi non può effettuare la domanda

Il contributo a fondo perduto Sostegni bis attività stagionali può essere richiesto dai soggetti titolari di partita iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

NON possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo Sostegni bis attività stagionali i soggetti che:

I requisiti per il contributo a fondo perduto attività stagionali

Il primo requisito è che il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro

Ricordiamo che per determinare il proprio valore di ricavi/compensi è importante conoscere il proprio inquadramento, in caso di dubbi quindi ed evitare errori che potrebbero portare ad uno scarto dell’istanza rivolgersi al proprio consulente potrebbe fare la differenza. Nella guida messa a disposizione da agenzia dell’entrate viene comunque esemplificata una tabella che riporta dove trovare le informazioni per conoscere il valore dei propri ricavi e compensi.

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Il secondo requisito richiesto fa riferimento al calo di fatturato medio mensile di almeno il 30% tra due periodi.

Il calo viene richiesto nello specifico tra il 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 e il 1°aprile 2020 e il 31 marzo 2021.

Un punto molto importante, precedente al calcolo della perdita media mensile, fa riferimento a chi effettivamente potrà accedere a tale misura. A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo Sostegni bis attività stagionali non è previsto il requisito consistente nell’attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo Sostegni bis attività stagionali, tutti i soggetti devono possedere il predetto requisito del calo minimo del fatturato.

Come si calcola il fatturato per il contributo a fondo perduto

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa ai periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, occorre dapprima determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due periodi. A tal fine, come riporta la guida dell’agenzia dell’entrate occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi, così come definita all’articolo 6 del Dpr n. 633/1972.

Nel calcolo, i contribuenti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva.

In altre parole, in questi casi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione della partita Iva. A titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 15 luglio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con riferimento alle operazioni dei mesi da agosto 2019 a marzo 2020.

In generale, gli importi del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i periodi.

Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due periodi. A tal fine, occorre dividere i due importi ottenuti per il numero dei mesi in cui la partita iva è stata attiva nel periodo di riferimento. Anche in questo caso il mese di attivazione della partita iva, se aperta tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021, non deve essere considerato.

A quanto ammonta il contributo

Soddisfatti i requisiti previsti, l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’analogo importo del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Le percentuali previste sono diverse a seconda che il soggetto richiedente abbia percepito o meno il contributo Sostegni e quella da applicare è determinata in base alla fascia di ricavi e compensi conseguiti nel 2019. Riportiamo per completezza lo schema contenuto nella guida di agenzia dell’entrate che trovate a questo link: Guida agenzia dell’entrate contributo a fondo perduto attività stagionali.

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L’importo del contributo spettante viene determinato solo nel caso di presenza del calo di fatturato.

Ne segue che:

Come viene erogato il contributo a fondo perduto attività stagionali

Anche in questo caso, come per i precedenti contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia dell’entrate anche il contributo a fondo perduto attività stagionali può essere richiesto.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

Il contenuto dell’istanza

Veniamo ora alla parte più pratica. Come si compila l’istanza e quali sono i passi da seguire per richiedere tale contributo.

Una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata fatture e corrispettivi, come per le precedenti richieste sarà necessario cliccare sulla voce compila e invia istanza per il contributo a fondo perduto decreto sostegni bis stagionali.

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A questo punto sarà necessario scegliere se ricevere il contributo tramite bonifico sul proprio conto corrente oppure come credito d’imposta, scegliere il nostro settore d’attività, confermare che non siamo dei soggetti non aventi diritto a tale contributo ed inserire i valori delle medie mensili del periodo di riferimento richiesto.

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Una volta dato l’ok a questa prima parte viene il bello!

A differenza delle precedenti istanze questa volta sono presenti due sezioni in più che richiedono la massima attenzione da parte del contribuente durante la compilazione.

Devono essere inserite alcune dichiarazioni rispetto agli aiuti ricevuti durante il periodo di pandemia e la tipologia degli stessi per valutare se si abbia diritto o meno a questo ulteriore contributo.

Nello specifico, nella sezione dichiarazione deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000 per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Temporary Framework.

Qualora con il contributo Sostegni bis attività stagionali richiesto nell’istanza il contribuente superi il limite massimo di aiuti di Stato, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

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A complicare la situazione, nella successiva sezione il soggetto richiedente deve inoltre compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.

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Il contribuente si troverà di fronte a una sfilza di riferimenti normativi relativi al DL n. 34 del 2020, al DL n. 104 del 2020, al DL n. 137 del 2020, al DL n. 172 del 2020, alla Legge di Bilancio del 2021 n. 178 del 2020, al DL n. 41 del 2021 ed, infine, al DL n. 73 del 2021, ovvero la stessa norma che ha introdotto il contributo a fondo perduto per il quale si invia l’istanza. In chiusura, inoltre, è prevista la necessità di indicare la percezione di eventuali altri aiuti riconducibili alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

Per i piccoli contribuenti titolari di partita iva si tratta quindi di un vero e proprio calvario nel districarsi tra la burocrazia sempre con il rischio di errori. Ecco un esempio di cosa aspetterà ai soggetti richiedenti l’istanza.

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Consigliamo a tutti quindi, prima di cimentarsi nella compilazione dell’istanza nel ripercorrere tutti eventuali aiuti e contributi ricevuti in questo periodo di pandemia per compilare la domanda in maniera corretta. Attenzione massima!

Il quadro relativo agli aiuti di stato del contributo a fondo perduto attività stagionali

Vediamo cosa è il temporary framework e quali informazioni vengono richieste nell’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto.

La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale successive modifiche, denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”,cosiddetto Temporary Framework, stabilisce requisiti e limiti massimi relativamente agli aiuti che ciascun contribuente può ottenere durante il periodo di emergenza da Covid-19 ed è articolata in diverse sezioni, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di aiuti di Stato. Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali è ascrivibile alle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus ed elencati nel quadro A del modello di istanza.

In tale modulo, il contribuente dovrà indicare che:

La sezione 3.1 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:

La sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere possegga i requisiti previsti per la sezione 3.1 e anche tutti i seguenti requisiti:

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro temporaneo

La sezione 3.12 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:

Visti quali sono i limiti richiesti per avvalersi del nuovo contributo concentriamoci sulle piccole realtà facendo un piccolo appunto.

Il quadro aiuti di stato per i professionisti e le piccole imprese

Ribadiamo che il nuovo modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni bis prevede l’indicazione di informazioni particolarmente delicate che il contribuente è tenuto a sottoscrivere per confermare il rispetto dei limiti per avvalersi degli Aiuti di Stato ai sensi del Temporary Framework europeo. Il contribuente che presenta istanza infatti, deve indicare che accede a tale bonus nel rispetto della sezione 3.1 o 3.12 del temporary framework e tale distinzione è necessaria perché le due sezioni hanno limiti ben diversi.

Detto questo, tali quantità di aiuti, in entrambe le sezioni, sono difficilmente riscontrabili nel caso di imprese e professionisti di piccole dimensioni e pertanto è bene concentrarsi solo sulla sezione 3.1 di cui abbiamo già visto sopra limiti (ben più bassi rispetto alla sezione 3.12). Una volta certificato il rispetto delle condizioni, il contribuente è tenuto ad elencare nel quadro A tutti gli aiuti conseguiti, specificando la sezione, ma senza indicare l’importo dell’aiuto nel modello di istanza.

Di tali importi comunque è necessario tenere conto a mente per verificare che la somma di tutti gli aiuti non raggiungano i limiti massimi anche se dubitiamo che la piccola impresa o il professionista di turno abbia raggiunto tali importi.

Contributo automatico e contributo per le attività stagionali

Prima di terminare, facciamo presente che tale contributo è alternativo al contributo automatico di cui parlato sopra. Ribadiamo quindi a scanso di fraintendimenti quali sono le situazioni che si possono venire a creare:

NB. Se il contributo Sostegni bis attività stagionali determinato in base ai dati indicati sull’istanza è inferiore al contributo Sostegni bis automatico ottenuto, non viene dato corso all’istanza presentata e il contribuente può trattenere il contributo Sostegni bis automatico percepito.

Consigliamo quindi prima di avventurarsi nella richiesta del nuovo contributo valutare in primis se abbiamo i requisiti necessari. Successivamente è bene calcolare se effettivamente abbiamo diritto ad un importo superiore rispetto al contributo automatico. Se così fosse, procediamo pure con la nuova istanza, se invece l’importo del contributo fosse uguale o più basso, possiamo anche non prenderci la briga di effettuare una nuova istanza con il solo rischio di farsela scartare data la burocrazia.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 08/07/2021
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