L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 356 del 15 settembre 2020, precisa che il bonus locazioni è valido anche per il professionista in caso di subaffitto di una stanza per lo svolgimento della propria attività.
Dopo il Decreto Rilancio, che ha introdotto un nuovo credito d’imposta sugli immobili in locazione delle imprese e dei professionisti, l’Agenzia dell’entrate, con una risposta ad un interpello, rende noto che il bonus è sfruttabile anche per gli immobili sublocati a uso non abitativo.
Il soggetto dell’interpello è un avvocato che ha in subaffitto una stanza all’interno di un ufficio. Secondo l’amministrazione finanziaria, anche questa casistica è contemplata e dà la possibilità al contribuente di accedere al credito d’imposta in caso di possesso dei requisiti.
Il 6 giugno scorso la circolare 14/E 2020 dell’Agenzia dell’entrate ha dato i primi chiarimenti circa il bonus locazioni disciplinato dal Decreto Rilancio. All’interno della circolare viene chiarito come usufruire del bonus mediante il credito d’imposta, chi ne potrà beneficiare e i requisiti da rispettare.
Infatti, il bonus locazioni, riportato all’art. 28 del Decreto Rilancio, consiste in un credito d’imposta concesso agli imprenditori e ai professionisti che svolgono la loro attività economica in un immobile in locazione.
Una misura nata con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale ai contribuenti bloccati dal lockdown, dovuto alla pandemia da Covid-19, e in prima analisi molto simile al credito d’imposta previsto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia, ribattezzato credito d’imposta per negozi e botteghe, che tuttavia era destinato ad una platea molto limitata suscitando non pochi malumori.
Attraverso il Decreto Rilancio, dunque, il governo ha opportunamente corretto il tiro con il bonus locazioni che vediamo di seguito.
Il bonus per i canoni di locazione previsto dal Decreto Rilancio è una misura agevolativa che prevede un credito d’imposta del 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Con il Decreto Agosto, dl n. 104/2020, poi, è stato aggiunto anche l’affitto del mese di giugno.
Quindi, il Decreto Rilancio non solo ha ampliato i potenziali beneficiari, ma ha introdotto anche dei requisiti da rispettare. Il bonus locazioni, dopo essere stato introdotto per “negozi e botteghe”, è stato esteso a tutti gli immobili concessi in locazione per uso non abitativo.
Primo requisito indispensabile è che l’immobile preso in affitto deve essere la sede di svolgimento dell’attività professionale, d’impresa o industriale.
Dunque, vi sono ricompresi gli studi professionali, gli uffici o comunque tutti i soggetti che in prima analisi si sono visti negare la possibilità di accedere al credito d’imposta con il decreto Cura Italia.
Dal momento che è previsto l’utilizzo non abitativo dell’immobile, la classificazione catastale dello stesso è divenuta irrilevante.
La circolare dell’agenzia dell’entrate, la n. 14 del 2020, chiarisce inoltre che il credito d’imposta potrà essere fatto valere, anche se per il 50%, per gli immobili ad uso promiscuo.
Se, ad esempio, sei un professionista o un’e-commerce e la tua attività viene svolta presso la tua abitazione in locazione potrai beneficiare nella misura del 50% del credito d’imposta.
Il beneficio del nuovo credito d’imposta spetta ai contribuenti titolari di partita IVA svolgenti attività di lavoro autonomo (professionisti e freelance) o impresa (artigiani e commercianti) che hanno in locazione un immobile a uso non abitativo e che nel 2019 non abbiano avuto ricavi oltre i 5 milioni di euro.
Tale opportunità è riconosciuta anche alle strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume d’affari dell’anno precedente. All’interno della misura sono stati compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, ossia non commerciali.
Da non dimenticare che la norma si rivolge anche ai contribuenti forfettari e alle imprese agricole.
Come abbiamo detto sopra, il primo requisito necessario per poter essere eleggibili ad utilizzare il credito d’imposta è aver avuto un fatturato inferiore a € 5 milioni nel 2019.
In seconda analisi, al fine di usufruire del credito d’imposta del 60% del valore del canone di locazione, si deve aver registrato un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il calo di fatturato deve essere verificato mese per mese. Potrà capitare, quindi, che il credito d’imposta spetti per uno, due o tutti e quattro i mesi.
Affinché sorga il credito per il contribuente è necessario che i canoni di locazione oggetto del bonus siano pagati entro il 31/12/2020.
Qualora si rispettassero i requisiti, e quindi si abbia avuto un calo di almeno del 50 % del fatturato nel 2020 rispetto al 2019 (nei mesi previsti), il credito d’imposta potrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi 2021 (redditi 2020) o utilizzato in compensazione tramite F24 telematico. In alternativa, potrà essere ceduto al locatore oppure alle banche.
Nel caso di cessione del credito d’imposta nei confronti del locatore, il versamento del canone si intende come avvenuto al momento stesso della cessione del credito. Chiaramente, dovrà essere pagata la differenza. Ricordiamo che il credito d’imposta corrisponde al 60% del valore del canone di locazione.
Se, invece, si volesse utilizzare immediatamente il credito in compensazione, come per esempio nella dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), la prima condizione necessaria è che il conduttore abbia provveduto a pagare i canoni di locazione. La compensazione avverrà sempre tramite F24 telematico e i servizi messi a disposizione dall’Agenzia dell’entrate indicando il nuovo codice tributo “6920”.
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