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Esclusione dal regime forfettario per l’addebito dell’IVA

A volte capita che alcuni nuovi contribuenti ancora inesperti subiscano l’ esclusione dal regime forfettario per l’addebito dell’IVA in fattura.

Come sappiamo però, il regime forfettario ha il grande vantaggio di essere un regime fiscale esente da IVA quindi, chi vi aderisce non deve mai addebitare l’IVA al cliente in fattura per non incorrere nell’esclusione dal regime agevolato. Non allarmatevi però, gli errori possono essere sanati ricorrendo alle note di variazione. Il ricorso alle predette tuttavia, non deve essere fatto a cuor leggero ed ogni caso va valutato nello specifico. Soprattutto se gli errori commessi sono ripetuti.

Sommario

Niente iva se in regime forfettario

L’esclusione dal regime forfettario per l'addebito dell'iva

La possibilità di restare in regime forfettario

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Niente iva se in regime forfettario

I soggetti che applicano il regime forfettario, introdotto con la legge 190/2014, non addebitano l’IVA in fattura a titolo di rivalsa e di conseguenza non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

Per evidenziare tutto ciò, come sappiamo, tutti i contribuenti forfettari nelle loro fatture indicheranno che aderiscono al regime forfettario inserendo il riferimento legislativo:

Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”.

A prescindere da tale disposizione però, sono frequenti i casi in cui l’imposta viene addebitata in fattura da parte dei contribuenti a causa di poca attenzione o per poca informazione. Questo comportamento però può portare a problematiche future soprattutto se non si tratta di un caso isolato o non venga corretto tempestivamente.

L’esclusione dal regime forfettario per l’addebito dell’iva

Alla luce di questo comportamento, bisogna verificare se oltre ad addebitare l’IVA in fattura, il contribuente compia tutti gli adempimenti tipici del regime di contabilità semplificata. Per citarne due: le liquidazioni periodiche ed il conseguente versamento dell’imposta.

Se gli adempimenti vengono svolti, senza dubbio, per il contribuente, il regime di vantaggio è inapplicabile. Per di più, aver compiuto gli adempimenti IVA porta il contribuente di fatto ad aver manifestato l’opzione di adesione al regime di contabilità semplificata.

Inoltre, l’aver manifestato questa volontà comporta anche il sottostare al vincolo triennale di adesione a tale regime ordinario di contabilità semplificata.

La possibilità di restare in regime forfettario

Se invece gli adempimenti IVA non sono stati posti in essere, come riportato nella circolare n. 7/2008 dell’Agenzia dell’Entrate in riferimento ai contribuenti minimi, l’addebitamento dell’IVA in fattura non è di per sé espressione della volontà di non avvalersi del regime di vantaggio.

Per effettuare le opportune correzioni dei documenti con addebiti dell’IVA, ai sensi degli artt. 26 commi 3 e 4 e 21 comma 4 del DPR 633/72:

il cedente o il prestatore può emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA) per correggere gli errori commessi con la fattura ed il cessionario o committente, che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.

Data la similarità tra i due regimi, il chiarimento dell’agenzia dell’entrate per il regime dei minimi in linea generale può applicarsi anche al regime forfettario.

È bene fare dei chiarimenti però, la precedente manovra correttiva infatti è stata rivista dall’Agenzia dell’Entrate con ulteriori comunicazioni (risoluzione 23/7/2015 e circolare 4/4/2016) riportando che l’emissione delle note di variazione a correzione è possibile entro certi limiti temporali ed in ogni caso deve essere valutata la volontà del contribuente.

Per questo motivo, non è da escludere totalmente che l’addebito dell’IVA nelle fatture, specialmente se non si tratti di un caso isolato, non rappresenti una mera volontà del contribuente di non aderire a regime forfettario.

In ultima analisi, il ricorso alle note di variazione deve essere valutato caso per caso ad ogni situazione e come regola generale, le predette, possono essere emesse entro il termine dettato dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72 e cioè entro un anno dal momento di effettuazione dell’operazione originaria. Trascorso il termine l’operazione sarà definitivamente assoggettata ad IVA con l’obbligo conseguente di versamento dell’imposta ai sensi dell’art. 21 del predetto decreto.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 09/02/2018
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