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Fatturazione elettronica, cosa cambia dal primo luglio

Dopo sei mesi dall’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, il primo panico generale creatosi è andato via via scemando grazie ad i continui aggiornamenti da un lato da agenzia dell’entrate e dall’altro dalle software house.

Come conseguenza, pian piano stanno entrando in vigore tutta una serie di modifiche volte a raggiungere lo standard predefinito dal legislatore al momento della decisione di migrare dal cartaceo al digitale.

Sommario

Fatturazione elettronica dal primo luglio 2019

Fatturazione elettronica, cosa cambia dal primo luglio 2019: esempi

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A partire dal primo luglio 2019, entreranno in vigore delle modifiche relative al termine d’invio delle fatture immediate con l’obbligo di indicare nella fattura stessa la date di effettuazione dell’operazione. Non cambierà nulla invece sulla possibilità di riportare le operazioni ai fini IVA in due modalità ovvero, distinguendo tra emissione di una fattura immediato oppure una fattura differita riepilogando più operazioni.

Fatturazione elettronica dal primo luglio 2019

Attraverso il DL 119 del 2018 è stato disposto che dal primo luglio una fattura elettronica immediata deve essere emessa entro 10 giorni (o 12 secondo un emendamento previsto dal decreto crescita) dalla data in cui l’operazione oggetto della fattura è stata effettuata . Oltre tale termine, una fattura verrà considerata emessa tardivamente e di conseguenza sarà irrogata una sanzione.

Le fatture elettroniche vengono considerate emesse al momento della loro trasmissione al SDI.

Fino al primo luglio 2019, le fatture possono essere inviate entro il termine previsto della prima liquidazione periodi IVA senza alcuna sanzione.

Facendo un esempio, considerando una impresa con liquidazione IVA trimestrale, per un’operazione effettuata il 12 maggio potrà essere emessa fattura fino al 20 agosto.

Vediamo adesso per punti quali sono le novità effettive a partire dal primo luglio:

1. la fattura deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del dpr 633/72.

2. se la fattura non è emessa alla stessa data in cui è stato corrisposto tutto o parte del corrispettivo, nel corpo della fattura deve essere indicata la data di esigibilità di quest’ultimo che chiaramente sarà diversa dalla data della fattura.

In caso di emissione tardiva a partire dal primo luglio verranno applicate le sanzioni ordinarie.

Nel caso di emissione per tempo ma esito negativo della fattura e quindi scarto da parte dello SDI non cambia nulla. In caso di notifica negativa, il contribuente avrà cinque giorni di tempo per riemettere una nuova fattura. Ricordiamo che in caso, la notifica che ci pervenga è di mancata consegna non bisogna far nulla in quanto la fattura è state correttamente accettata dallo SDI e messa a disposizione del cliente sulla propria pagina personale dell’agenzia dell’entrate.

È importante precisare che questa modifica impatterà solo le imprese ed i professionisti che liquidano l’IVA trimestralmente. Per coloro che invece adottano la liquidazione mensile dell’IVA invece possono continuare ad emettere fattura senza sanzioni fino al 30 settembre 2019.

Fatturazione elettronica, cosa cambia dal primo luglio 2019: esempi

Portiamo adesso dei semplici esempi per capire cosa cambia dal 1 luglio 2019 sul tema fatturazione elettronica.

Il signor Bodoni, consulente in regime di contabilità semplificata, effettua una prestazione in data 3 luglio incassando lo stesso giorno il proprio compenso. In questo caso, seguendo le nuove regole, il sig. Bodoni dovrà emettere la fattura lo stesso giorno oppure avrà la possibilità di emetterla entro il 13 luglio riportando nel corpo della fattura che la prestazione è stata erogata in data 3 luglio.

Rispetto alla cessione dei beni, è di fondamentale importanza il documento di trasporto o altro documento che attesti quali siano i soggetti interessati alla transazione. Ad esempio capita spesso che ci si rifornisca nello stesso mese da un unico fornitore e questo decida di emettere un’unica fattura. In questo caso il nostro fornitore potrà emettere una sola fattura riepilogativa entro il 15 del mese successivo all’operazione. Nello specifico per delle vendite effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, la sig.ra Polisicchio potrà emettere un’unica fattura riepilogativa entro il 15 agosto, ella tuttavia dovrà indicare come data fattura, la data dell’ultima “vendita” come viene chiarito nella circolare circolare 14/E/2019.

Facciamo un ulteriore esempio. Se la Sig. Polissicchio effettua due vendite nel mese di agosto, il 3 e 18, nei confronti dello stesso cliente e volesse emettere un’unica fattura differita quest’ultima potrà inviarla fino al 15 di settembre riportando come data fattura il 18 agosto ovvero la data dell’ultima operazione.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 21/06/2019
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