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Fatturazione elettronica e marca da bollo

Sono ormai definitive le regole inerenti al versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Abbiamo deciso di scrivere questo articolo poiché ci sembra doveroso informarvi sulle novità che, a partire dal 1° Gennaio 2019 con l’introduzione della Fatturazione Elettronica, sono divenute obbligatorie.

Sommario

L'imposta di bollo

La marca da bollo nel regime forfettario

Il pagamento della marca da bollo

Fattura senza riaddebito dell'imposta di bollo

Fattura con riaddebito dell'imposta di bollo

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L’imposta di bollo

Spieghiamo brevemente cos’è l’imposta di bollo (meglio conosciuta come marca da bollo) prima di trattare l’argomento: fatturazione elettronica e marca da bollo.

L’imposta di bollo è un tributo alternativo all’IVA (imposta sul valore aggiunto) che si applica nelle fatture nelle quali quest’ultima non è dovuta.

Precisiamo inoltre che nelle fatture, nelle ricevute o nei documenti che riguardano pagamento di compensi o corrispettivi soggetti ad IVA, la marca da bollo non va apposta.

La marca da bollo nel regime forfettario

Come sappiamo, coloro che adottano il regime forfettario flat tax 2019, nelle loro fatture non dovendo addebitare IVA ai propri clienti dovranno aggiungere la marca da bollo in fattura.

La regola generale prevede che la marca da bollo sarà dovuta sulle fatture senza IVA e di importo superiore a € 77,47. I contribuenti forfettari applicheranno un’imposta di bollo pari a 2€.

Il pagamento della marca da bollo

La marca da bollo sui documenti contabili di norma spetta al debitore come è stabilito dall’art. 119 del codice civile, anche se per il pagamento sono responsabili entrambe le parti.

Fino allo scorso 2018 il versamento dell’imposta da bollo era prevista entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Con la nuova disciplina si fissa una nuova periodicità trimestrale per il pagamento del bollo relativo alle fatture elettroniche.

Nello specifico, il modificato art. 6 del DM 17 giugno 2014 dispone adesso che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare” sia effettuato entro e non oltre il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre in questione.

Secondo queste nuove modalità l’importo corrispondente delle marche da bollo dovute oggi, dovranno essere corrisposte per il primo trimestre del corrente anno entro il 20 aprile 2019 (poiché il 20 aprile sarà sabato, la scadenza slitta al 23 aprile, data la festività del 22).

Attraverso il decreto ministeriale, dato che tutte le fatture elettroniche sono inviate tramite il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, si è proceduto a delegare di conseguenza all’amministrazione finanziaria al:

In generale, il computo del valore dell’imposta di bollo dovuta dai soggetti passivi è molto semplice poiché basterà sommare i valori indicati nelle singole fatture emesse.

Successivamente l’importo dovuto verrà comunicato nell’area riservata presente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Da una comunicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate verrà messo a disposizione un servizio tramite il quale il contribuente avrà la possibilità di versare l’imposta di bollo in vari modi:

Il soggetto emittente ha la facoltà di riaddebitare o meno l’importo dell’imposta di bollo in fattura. L’imposta di bollo è un importo escluso dal computo della base imponibile perchè la si considera una “spesa anticipata in nome e per conto del cliente”.

Attenzione però! Potete addebitare l’imposta di bollo al cliente ma no alla pubblica amministrazione secondo l’art 8, D.P.R. n. 642/1972.

Fattura senza riaddebito dell’imposta di bollo

Il soggetto cedende può decidere di non riaddebitare l’imposta di bollo, in questo caso la fattura elettronica emessa dovrà sempre essere compilata nella sua parte inerente a “Dati Bollo”.

Fattura con riaddebito dell’imposta di bollo

Per chi invece decide di riaddebitare l’imposta di bollo , deve comportarsi alla stessa maniera prevista per l’addebito in fattura delle spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Questa procedura si potrà assolvere in due differenti modalità.

La prima è quella di inserire una “riga di dettaglio” in fattura nella sezione “Dati Beni Servizi”. Qui è necessario inserire:

La seconda modalità è quella di compilare il blocco “altri dati gestionali” nel quale indicare:

Vi consigliamo di optare per la prima modalità poichè si comprende subito l’importo totale del documento ed è di più facile comprensione.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 16/01/2019
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    4 commenti
  1. Valter ha detto:

    Sono dal 2019 in regime forfettario. Uso Aruba per emettere le fatture elettroniche. dato che devo pagare i bolli virtuali emessi nel primo trimestre sono entrato in Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle entrate. Non vedo però nessuna indicazione su quanto devo versare. Non è ancora attivo il servizio?

  2. Andrea ha detto:

    Sono nel regime forfettario e ho aderito alla fatturazione elettronica. Per addebitare al cliente il bollo virtuale da 2 euro, fermo restando la selezione dell’opzione bollo virtuale, avevo inserito in una prima fattura la seguente dicitura tra le righe prodotto: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972”, iva 0% e natura N1, mentre quella corretta doveva essere “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014”, iva 0% e natura N1. E’ un errore grave tale da dover emettere nota di credito e nuova fattura?

    • Michele ha detto:

      Buonasera Andrea,
      per questa volta nessun problema, non è una cosa grave perché non c’è l’obbligo di far pagare la marca da bollo al cliente finale. Dalla prossima volta inserirà una seconda riga dove specificherà ex art. 15, fleggando bollo virtuale e l’importo del bollo.