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Fisco e pubblicità online: come essere in regola

È ormai consuetudine per coloro che svolgono la loro attività online guadagnare mettendo a disposizione degli spazi pubblicitari all’interno del proprio sito internet. Alcuni webmaster utilizzano questa pratica come autofinanziamento, altri, quelli che hanno a disposizione un bacino di visitatori più ampio invece, utilizzano la pratica come vera e propria fonte di guadagno.

Sommario

Guadagnare con la pubblicità online

Come funziona la pubblicità online

La partita iva per la pubblicità online

Guadagnare con la pubblicità online

Come funziona la pubblicità online

La partita iva per la pubblicità online

La fatturazione per la pubblicità online

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con un consulente esperto di Partitaiva24

In entrambi i casi, a prescindere dal valore dell’introito però, si tratta sempre di un’attività commerciale e da un punto di vista fiscale e contributivo segue le stesse regole.

Come avrete già intuito, l’argomento del contenuto di oggi è come essere in regola dal punto di vista fiscale per i guadagni derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari su un sito web.

Per cercare di essere più chiari e far in modo che vi ritroviate in quanto stiamo per scrivere terremo come esempio la piattaforma pubblicitaria più utilizzata ad oggi, ovvero Adsense di Google.

Guadagnare con la pubblicità online

Cavalcando l’onda del successo di molti e considerato il basso costo dell’investimento iniziale da sostenere per aprire un proprio sito web, moltissimi hanno cercato di far fortuna.

Deve essere chiaro però che se pensate che in breve tempo il vostro sito avrà un gran traffico e potrete monetizzare attraverso la pubblicità siete fuori strada. Possiamo però assicurarvi che se lavorerete con tenacia, avendo un po’ di pazienza e utilizzando gli strumenti corretti riuscirete ad avere un buon traffico sul vostro sito e trasformare l’introito della pubblicità in un guadagno interessante.

Come funziona la pubblicità online

Le vie per la monetizzazione attraverso gli spazi pubblicitari di un sito sono sostanzialmente due: il numero di esposizioni del banner sul proprio sito o i click sull’annuncio.

Il meccanismo che sta dietro ad Adsense, così come per la maggior parte delle piattaforme del settore, è quello di una vendita all’asta degli spazi offerti dai diversi webmaster alle aziende che cercano visibilità. Riprendendo, il discorso iniziale è chiaro che un sito/blog maggiore visibilità abbia maggiore sarà la monetizzazione che deriverà dalla pubblicità.

Riguardo il trattamento fiscale di questo tipo di guadagni, dobbiamo dire che risulta molto difficile l’inquadramento e spesso ci chiedono se si possa utilizzare Adsense senza aprire una partita IVA.

Ovviamente la risposta a questa domanda è no!

La partita iva per la pubblicità online

Abbiamo già anticipato che l’utilizzo di banner pubblicitari all’interno del proprio sito viene considerata a tutti gli effetti una attività commerciale.

Detto questo, ne segue che l’unica soluzione possibile per essere in regola dal punto di vista fiscale e contributivo qualora la pubblicità sia l’unica forma di ricavo, è quello di aprire una ditta iscritta in camera di commercio.

Inoltre, se vi state chiedendo se sia possibile utilizzare la ritenuta d’acconto, la risposta è sempre negativa perché i banner o comunque le pubblicità più in generale sono presenti in maniera continuativa e ciò fa venire meno il principio di occasionalità delle ricevute di prestazione occasionale.

Caso diverso che si pone è quello in cui, il webmaster sia un freelance (consulente marketing, avvocato, architetto, ingegnere) e sia già in possesso di una partita IVA ed offra degli spazi pubblicitari sul proprio sito “per arrotondare”e l’attività è del tutto accessoria alla principale, in questo caso non dovrà necessariamente iscriversi in camera di commercio ma si dovrà solo inserire un’attività accessoria alla sua partita IVA dandone comunicazione ad Agenzia dell’Entrate.

Se i vostri guadagni derivano solo dallo sfruttamento dei banner pubblicitari di Adsense, l’unica via percorribile è la ditta commerciale iscritta in camera di commercio.

Vuoi saperne di più? Richiedi una consulenza gratuita ad un esperto di Partitaiva24

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A differenza dei professionisti e freelance che non sono soggetti all’iscrizione in camera di commercio, tutte le attività di tipo commerciale ed artigianali hanno l’obbligo di iscriversi. Inoltre, come già visto più volte, l’iscrizione in camera di commercio non è gratuita ma comporta dei costi derivanti da diritti, bolli e costi di istruttoria oltre il compenso che l’ente abilitato (commercialista o società di consulenza) che si occuperà di procedere all’iscrizione della vostra ditta vi richiederà.

Oltre ai costi d’apertura, l’iscrizione in camera di commercio come conseguenza porta anche all’iscrizione alla gestione previdenziale INPS commercianti la quale prevede il pagamento di una quantità di contributi annui fissi.

In ogni caso comunque, ci sono buone notizie, per coloro che aprono una nuova partita IVA per monetizzare con il proprio sito attraverso la pubblicità c’è la possibilità di aderire al regime forfettario e sfruttare le sue agevolazioni.

La nuova partita IVA infatti, potrà, non solo avvalersi di un regime esente da IVA ma, pagherà una sola imposta sostitutiva la cui aliquota è del 5% o del 15% a seconda della condizione start-up o meno. Inoltre, si potrà richiedere lo sconto del 35% della contribuzione INPS valida sulla sia sulla parte fissa ed eventualmente anche su quella in percentuale.

Senza dubbio, per chi apre per la prima volta una nuova partita IVA, il regime forfettario è il più indicato.

In entrambi i casi, a prescindere dal valore dell’introito però, si tratta sempre di un’attività commerciale e da un punto di vista fiscale e contributivo segue le stesse regole.

Come avrete già intuito, l’argomento del contenuto di oggi è come essere in regola dal punto di vista fiscale per i guadagni derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari su un sito web.

Per cercare di essere più chiari e far in modo che vi ritroviate in quanto stiamo per scrivere terremo come esempio la piattaforma pubblicitaria più utilizzata ad oggi, ovvero Adsense di Google.

Guadagnare con la pubblicità online

Cavalcando l’onda del successo di molti e considerato il basso costo dell’investimento iniziale da sostenere per aprire un proprio sito web, moltissimi hanno cercato di far fortuna.

Deve essere chiaro però che se pensate che in breve tempo il vostro sito avrà un gran traffico e potrete monetizzare attraverso la pubblicità siete fuori strada. Possiamo però assicurarvi che se lavorerete con tenacia, avendo un po’ di pazienza e utilizzando gli strumenti corretti riuscirete ad avere un buon traffico sul vostro sito e trasformare l’introito della pubblicità in un guadagno interessante.

Come funziona la pubblicità online

Le vie per la monetizzazione attraverso gli spazi pubblicitari di un sito sono sostanzialmente due: il numero di esposizioni del banner sul proprio sito o i click sull’annuncio.

Il meccanismo che sta dietro ad Adsense, così come per la maggior parte delle piattaforme del settore, è quello di una vendita all’asta degli spazi offerti dai diversi webmaster alle aziende che cercano visibilità. Riprendendo, il discorso iniziale è chiaro che un sito/blog maggiore visibilità abbia maggiore sarà la monetizzazione che deriverà dalla pubblicità.

Riguardo il trattamento fiscale di questo tipo di guadagni, dobbiamo dire che risulta molto difficile l’inquadramento e spesso ci chiedono se si possa utilizzare Adsense senza aprire una partita IVA.

Ovviamente la risposta a questa domanda è no!

La partita iva per la pubblicità online

Abbiamo già anticipato che l’utilizzo di banner pubblicitari all’interno del proprio sito viene considerata a tutti gli effetti una attività commerciale.

Detto questo, ne segue che l’unica soluzione possibile per essere in regola dal punto di vista fiscale e contributivo qualora la pubblicità sia l’unica forma di ricavo, è quello di aprire una ditta iscritta in camera di commercio.

Inoltre, se vi state chiedendo se sia possibile utilizzare la ritenuta d’acconto, la risposta è sempre negativa perché i banner o comunque le pubblicità più in generale sono presenti in maniera continuativa e ciò fa venire meno il principio di occasionalità delle ricevute di prestazione occasionale.

Caso diverso che si pone è quello in cui, il webmaster sia un freelance (consulente marketing, avvocato, architetto, ingegnere) e sia già in possesso di una partita IVA ed offra degli spazi pubblicitari sul proprio sito “per arrotondare”e l’attività è del tutto accessoria alla principale, in questo caso non dovrà necessariamente iscriversi in camera di commercio ma si dovrà solo inserire un’attività accessoria alla sua partita IVA dandone comunicazione ad Agenzia dell’Entrate.

Se i vostri guadagni derivano solo dallo sfruttamento dei banner pubblicitari di Adsense, l’unica via percorribile è la ditta commerciale iscritta in camera di commercio.

A differenza dei professionisti e freelance che non sono soggetti all’iscrizione in camera di commercio, tutte le attività di tipo commerciale ed artigianali hanno l’obbligo di iscriversi. Inoltre, come già visto più volte, l’iscrizione in camera di commercio non è gratuita ma comporta dei costi derivanti da diritti, bolli e costi di istruttoria oltre il compenso che l’ente abilitato (commercialista o società di consulenza) che si occuperà di procedere all’iscrizione della vostra ditta vi richiederà.

Oltre ai costi d’apertura, l’iscrizione in camera di commercio come conseguenza porta anche all’iscrizione alla gestione previdenziale INPS commercianti la quale prevede il pagamento di una quantità di contributi annui fissi.

In ogni caso comunque, ci sono buone notizie, per coloro che aprono una nuova partita IVA per monetizzare con il proprio sito attraverso la pubblicità c’è la possibilità di aderire al regime forfettario e sfruttare le sue agevolazioni.

La nuova partita IVA infatti, potrà, non solo avvalersi di un regime esente da IVA ma, pagherà una sola imposta sostitutiva la cui aliquota è del 5% o del 15% a seconda della condizione start-up o meno. Inoltre, si potrà richiedere lo sconto del 35% della contribuzione INPS valida sulla sia sulla parte fissa ed eventualmente anche su quella in percentuale.

Senza dubbio, per chi apre per la prima volta una nuova partita IVA, il regime forfettario è il più indicato.

La fatturazione per la pubblicità online

Prendendo sempre come esempio il servizio offerto da Google, il quale non ha una partita IVA italiana ma fa capo ad una società di diritto irlandese, vediamo come deve avvenire il processo di fatturazione. Trattandosi di un soggetto comunitario, sia per il contribuente in regime forfettario che in regime ordinario, ricordiamo che è necessario iscriversi al VIES e seguire la normativa comunitaria insieme alle leggi fiscali vigenti in materia di IVA.

In questo senso, ricordiamo che in questi casi come già visto nel contenuto regime forfettario e operazioni con l’estero, anche la fatturazione verso Google è soggetta a reverse charge. Nello specifico, riguardo l’imposta sul valore aggiunto, questa sarà assolta direttamente da Google e quindi la nostra fattura sarà esente da IVA. Di seguito un esempio di fattura di un contribuente forfettario verso Google Ireland per il pagamento della pubblicità offerta sul proprio sito.

Fattura verso Google Ireland da contribuente forfettario italiano

TQM di Baldassare Bodoni

Via dei ciclamini 3

Milano (MI)

Codice fiscale:

Partita iva: IT…

Google Ireland Ltd.

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4

VAT: IE…..

Documento:  FATTURA    Numero: 1         Data: 01/01/2018

………………….  Descrizione ……………..

Imponibile                                                                   500,00

IVA                                                                               0,00

Tot. Documento                                               500,00

Bollo                                                                          2,00

Netto a pagare                                                   502,00

Operazione senza applicazione dell’IVA in ITALIA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario;

Operazione soggetta in ambito UE a reverse charge nei casi previsti dalla legge. Operazione senza applicazione dell’IVA ex art.7 ter e seguenti DPR 633/72

Applicata marca da bollo da 2 euro sull’originale se l’importo della fattura supera 77,47 Euro

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 29/06/2018
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