21 Nov 2019

Associazioni in partecipazione

 

L’associazione in partecipazione è una particolare forma contrattuale che permette ad un imprenditore (associante) di accordarsi con uno o più soggetti lavoratori (associati), per poter ricevere come remunerazione (al posto dello stipendio) la partecipazione agli utili aziendali.Questa particolare tipologia di contratto può essere altamente remunerativa quando l’impresa in questione consegua degli utili, ma al contempo qualora quest’azienda sia in perdita, questi soggetti dovranno rispondere delle passività societarie.L’imprenditore in cambio della partecipazione agli utili aziendali ottiene degli apporti dagli associati, che potrà utilizzare nello svolgimento dell’attività d’impresa.Quindi gli associati non assumono la qualità di imprenditori ma risponderanno delle perdite solo in proporzione al loro apporto, il quale può essere in denaro o sotto forma di lavoro.Il codice civile pone dei limiti al numero di associati che possono partecipare a questa particolare forma contrattuale, quando questi apportino in azienda anche un’attività lavorativa: “Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo”.Il contratto di associazione in partecipazione può essere trasferito a terzi, nelle forme e con i limiti stabiliti dalla legge per la cessione di un contratto. Passa a Partita iva 24, il commercialista online per il Regime forfettario.Scopri tutto sul regime forfettario grazie alla nostra Guida al Regime forfettario.  Se vuoi ulteriori informazioni contatta i consulenti di Partita iva 24.

 

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