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L’adeguamento ISA non comporta la perdita del forfettario

IL QUESITO

Sono un commerciante e dal 2019 ho aderito al regime forfettario. Nel 2018, ero ancora in regime ordinario e quindi questa’anno sono soggetto agli ISA. Il mio commercialista mi ha detto che ho ottenuto un voto pari a 3 e per ottenere un voto sufficiente dovrò adeguarmi e procedere ad un versamento di circa 8.000 €.
Nel 2018, ho fatturato 59.000 € e quindi per il 2019 ho potuto adottare il regime forfettario. La mia domanda adesso è: “se versassi questa somma per adeguarmi alla mole di ricavi prospettata dagli ISA perderei il regime forfettario e tornare al regime ordinario? “

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Il quesito posto è molto interessante e su questo tema il legislatore stesso fortunatamente si è esposto modificando il comma 55 della legge 190 del 2014 il quale si riferiva ai precedenti studi di settore aggiornandolo ai nuovi indicatori di affidabilità dei contribuenti.

Con la nuova legge di bilancio, il comma 55 della legge che ha istituito il regime forfettario è stato modificato. La nuova disposizione prevede espressamente che tra le cause ostative per l’applicazione del regime forfettario non rilevano gli ulteriori componenti positivi che vengono riportati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell’art. 9 bis del DL del 24/4/2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge del 21/6/2017, n. 96, (la legge che ha introdotto gli indicatori sintetici di affidabilità).

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Autore: Roberto Scurto
Pubblicato il: 13/07/2019
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