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Nessuno split payment se in regime forfettario

Nessuno split payment se in regime forfettario è stata la risposta dell’Agenzia dell’Entrate ad uno dei quesiti posti durante Telefisco 2018.

Certamente, in questo momento vi starete chiedendo cosa è lo split payment dato che fino ad oggi non è stato mai menzionato nel nostro blog. Facciamo quindi chiarezza e cerchiamo di capire cosa è lo split payment.

Sommario

Cosa è lo split payment

Split payment: novità 2018

Split payment: la dicitura in fattura dei contribuenti

Nessuno split payment se in regime forfettario

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Cosa è lo split payment

Lo split payment è una procedura introdotta con la legge di stabilità del 2015 che prevede il pagamento dell’IVA all’erario direttamente dagli enti della PA per le fatture dei propri fornitori.

In parole povere, le operazioni tra la PA e i suoi fornitori privati (imprese e professionisti) si trovano divise in due:

Il riferimento normativo che prevede questa procedura è l’art. 44 del DDL Stabilità che modifica l’art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 che riportiamo:

“Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”

Split payment: novità 2018

Dopo la sua introduzione del 2015, la normativa sullo split payment è stata ampliata ad altri soggetti con il DL 50/2017.

In merito, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 27/E, chiarisce alcuni punti del nuovo DL 50/2017, che come accennato poc’anzi ha ampliato l’assoggettamento a split payment ad altri soggetti, sempre collegati alle Pubbliche Amministrazioni.

Sono infatti obbligati all’utilizzo della “scissione del pagamento”, o split payment, tutti i fornitori, compresi i liberi professionisti dal 1° luglio 2017, di:

Per l’individuazione degli altri soggetti a cui va applicata la scissione del pagamento si deve comunque far riferimento all’elenco pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

Tali soggetti, secondo quanto disposto dall’art.17-ter c. 1-quater del DPR 633/72, inoltre, hanno l’obbligo, su espressa richiesta del fornitore, di rilasciare un documento che attesti l’eventuale possesso dei requisiti per l’applicazione dello split payment.

Split payment: la dicitura in fattura dei contribuenti

Chi presta o chi cede beni o servizi, deve emettere la fattura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all’art.17-ter del DPR 633/1972. Il contribuente quindi, attraverso questo meccanismo non riceverà la totalità dell’importo in fattura ma solamente l’imponibile. L’IVA verrà successivamente versata all’erario direttamente dall’ente della PA.

Nessuno split payment se in regime forfettario

Tornando alla nostra frase di apertura, nel corso di Telefisco 2018, al quesito se un contribuente forfettario fosse soggetto allo split payment, l’Agenzia dell’Entrate ha risposto che i contribuenti forfettari, in fattura, hanno l’onere di indicare che la loro prestazione è assoggettata al regime di vantaggio come già chiarito nella circolare 6/E/2015, paragrafo n. 8.5.

La procedura di scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/1972 infatti: «non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie», ossia, come nel caso in esame, che esonerano il fornitore dall’addebito dell’IVA.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 06/02/2018
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