Molti di voi ci hanno chiesto se essendo praticanti possono aprire la partita IVA in regime forfettario e se possono usufruire dell’aliquota ridotta del 5%.
Nella continua lotta contro le false partite IVA, con la nuova legge non possono accedere al nuovo regime forfettario 2019 chi:
Quindi con il nuovo regime forfettario 2019 si prevede l’inapplicabilità al regime agevolato per l’esercizio di un’attività d’impresa o professionale nei confronti degli attuali o ex datori di lavoro se si fattura prevalentemente a loro.
Adesso ci si chiede se tale norma vale anche per i praticanti che svolgono attività di pratica professionale e sono iscritti all’albo.
Con emendamento al decreto legislativo Semplificazioni approvato dal Senato che trova riferimento normativo alla lettera d-bis del comma 57 della legge 190/2014 è stata regolamentata la possibilità per tali soggetti di aderire al regime forfettario, non rappresentando nel loro caso una causa ostativa.
La norma quindi non si applica per quei contribuenti che sono iscritti ad un ordine professionale.
Il contribuente, iscritto all’albo, che decide di aprire la partita IVA può operare prevalentemente nei confronti del suo dominus presso cui svolge la pratica.
Inoltre il praticante, contribuente start-up può aderire al regime forfettario beneficiando dell’aliquota start-up del 5%.
La norma parla tecnicamente solo di nuova attività aperta dopo il periodo di praticantato senza specificare verso chi sono emesse le fatture. Per cui mi chiedo il praticante che aveva un contratto di lavoro non con il dominus ma con un altro soggetto e poi dopo il praticantanto si iscrive all’albo e apre partita iva iniziando una nuova attività può fatturare verso l’ex datore di lavoro non dominus o l’esclusione si applica solo se le fatture sono emesse verso l’ex dominus datore di lavoro?
Ciao Barbara,
non essendo inteso come datore di lavoro, o comunque il periodo di praticantanto non inficia sulla possibilità di applicare l’aliquota start up riteniamo tu possa fatturare al precedente dominus.