Sembra orma certa l’approvazione della nuova legge di bilancio nella sua versione definitiva. Tra le tante novità troviamo anche una nuova modifica del regime agevolato che porterà con se delle conseguenze che di certo non faranno felici moltissimi contribuenti.
All’interno del nuovo testo di legge, ormai in via d’approvazione definitiva, sarà introdotta o per meglio dire reintrodotta una causa ostativa per l’applicazione del regime forfettario per la quale si stima che più di 300 mila contribuenti saranno costretti a modificare il proprio regime fiscale transitando per forza di cose al regime ordinario.
La causa di esclusione di cui parliamo è relativa al reddito da lavoro dipendente. Per l’applicazione del regime agevolato infatti non sarà possibile essere titolari di un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a € 30.000.
Con il contenuto di oggi andiamo ad analizzare questa causa ostativa e cerchiamo di capire come funziona e da quando sarà applicata.
Durante molte consulenze ci viene chiesto dai nostri clienti se sia possibile aprire una partita IVA anche se si è lavoratori dipendenti. La risposta è spesso positiva anche se come sempre ci sono dei limiti ed è necessario fare delle valutazioni. Per esempio, per i dipendenti pubblici è quasi sempre vietato svolgere un’attività in proprio. Per i dipendenti privati invece è più semplice ed a meno di vincoli contrattuali particolari è quasi sempre permesso svolgere un’attività parallela in proprio.
Con la legge di bilancio del 2019 la quale aveva posto come unico vincolo per l’adesione al regime forfettario il limite di fatturato pari a € 65.000 moltissimi lavoratori dipendenti avevano intravisto la possibilità di cominciare a svolgere un’attività in proprio mantenendo il proprio posto di lavoro per realizzare, chissà, il sogno di essere il capo di se stessi.
Attraverso la nuova manovra 2020, moltissimi vedranno le proprie ali tarpata dopo solo un anno. La reintroduzione di una causa ostativa per l’applicazione del regime agevolato porterà ad abbandonare il regime forfettario per tutti i lavoratori dipendenti che hanno un reddito lordo superiore a € 30.000.
Riportando il testo viene previsto che: “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Per redditi assimilati al lavoro dipendente ricordiamo che ci si riferisce tra gli altri ai seguenti:
Un punto da valutare con particolare attenzione all’interno della nuova causa d’esclusione è l’ultima parte della norma: “la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Con riferimento a questa frase ricordiamo infatti che l’agenzia dell’entrate con la circolare esplicativa del 2016 ha commentato che la volontà del legislatore è quella di “incoraggiare” il lavoratore senza impiego attraverso agevolazioni.
Riassumendo schematicamente possiamo dire che NON potranno accedere al regime forfettario 2020 coloro che:
Se il rapporto di lavoro è cessato prima dell’apertura della nuova partita IVA invece il reddito precedente da lavoro dipendente è del tutto irrilevante.
Facendo un semplice esempio, se si è cessato un rapporto di lavoro dipendente nel novembre del 2019 il quale ha fruttato un reddito lordo superiore a € 30.000 e nel gennaio del 2020 si decide di aprire una nuova partita IVA se il contribuente possiede tutti i requisiti d’accesso la causa ostativa del reddito da dipendente non opera. Si potrà aderire al regime forfettario.
Una delle problematiche poste in essere da molti riguarda le tempistiche di approvazione della legge. Ad oggi, seppur sembra essere certo, non abbiamo ancora un testo definitivo ed anche i contribuenti non sapranno a quale regime fiscale saranno soggetti nel 2020.
Ci si chiede quindi da quando opererà la nuova causa d’esclusione relativa al reddito da lavoro dipendente. Si avrà un anno bonus? La causa ostativa opererà nel 2021 sui redditi del 2020?
Oppure già dal 2020 tutti coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 € nel 2019 si troveranno fuori dal regime agevolato?
A questo proposito ci viene incontro la molte volte citata circolare esplicativa del 2016 che aveva già chiarito questo punto, questa causa ostativa si tratta di una riproposizione ed abbiamo la possibilità di attingere a precedenti pareri e spiegazioni.
Nella circolare l’agenzia affermava: “la causa di esclusione prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. Ne consegue che coloro che intendono applicare nel 2016 il regime di favore non devono aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro.”
Dalla citazione si evince che chi nel 2019 avrà un reddito da lavoro dipendente superiore a € 30.000 nel 2020 non potrà adottare o continuare ad adottare il regime forfettario ma sarà costretto a transitare al regime ordinario. Aspettiamo tuttavia conferme e nuove indicazioni da parte dell’agenzia sull’interpretazione della nuova causa ostativa la quale a prescindere dall’anno d’applicazione porterà all’abbandono del regime agevolato moltissimi contribuenti.
Dubbio interpretativo sulla frase: “Se il rapporto di lavoro è cessato prima dell’apertura della nuova partita IVA invece il reddito precedente da lavoro dipendente è del tutto irrilevante.”
Se il rapporto di lavoro dipendente cessa, ad esempio, a settembre 2020, una partita iva aperta ad ottobre 2020 può accedere al regime forfettario anche se nel 2019 il reddito da dipendente ha superato i 30.000€?
Grazie.
Buonasera,
no, nel 2020 non potrai accedere al regime forfettario. Potrai aprire in regime forfettario a partire dal gennaio 2021.