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Regime forfettario e bonus ristrutturazione

Sono moltissimi i contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione stabilita dall’articolo 16-bis del TUIR, la quale prevede una detrazione IRPEF pari al 36% (aumentata al 50% fino al 31/12/2018) per le spese sostenute per la ristrutturazione del proprio immobile.

Il quesito che però spesso si pone è se anche i contribuenti minimi, i titolari di partita IVA in regime forfettario abbiano diritto a questo bonus fiscale.

Sommario

La detrazione irpef per ristrutturazione

Il forfettario non può usufruire del bonus ristrutturazione

La detrazione per ristrutturazione si può bloccare?

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La risposta alla domanda è: se il contribuente abbia il solo reddito derivante dall’attività con partita IVA in regime forfettario no. Ciò perché la detrazione fa capo all’IRPEF mentre, come sappiamo, i redditi da partita IVA forfettaria sono tassati con un’imposta sostitutiva del 15% o 5%, se contribuente start-up. Approfondiamo la questione però, in certe situazioni infatti, anche i forfettari potrebbero accedere a questo particolare bonus fiscale.

La detrazione irpef per ristrutturazione

Per i lavori di ristrutturazione fino al 31/12/2018 è possibile beneficiare di una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute fino ad una spesa massima di 96.000 €. A partire dal 1/1/2019 il bonus invece tornerà pari al 36 % così come previsto dall’articolo 16 – bis del TUIR.

I lavori che è possibile effettuare, per usufruire di tale agevolazione sono lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria. Alcuni semplici esempi possono riscontrarsi nel miglioramento e/o realizzazione dei servizi igienici, sostituzione infissi o serramenti, rifacimento scale ecc… I principali soggetti che hanno diritto al bonus ristrutturazione sono invece ritrovabili nei: proprietari dell’immobile, i locatari e gli imprenditori individuali (per gli immobili che non rientrano tra i cespiti aziendali).

Per accedere a tale bonus però è necessario che il pagamento dei lavori sia effettuato attraverso un mezzo tracciabile. Nello specifico è previsto che il pagamento da parte del contribuente sia effettuato attraverso un bonifico bancario o postale.

Al momento del pagamento inoltre, dovranno essere indicati:

Per maggiori informazioni, in ogni caso, rimandiamo direttamente alla guida messa a disposizione da Agenzia dell’Entrate (guida al bonus di ristrutturazione).

Inoltre, è importante fare presente che l’agevolazione sui lavori di ristrutturazione può richiedersi anche per dei lavori svolti in proprio ma solo relativamente alle spese sostenute per l’acquisto del materiale.

Come funziona la detrazione

I contribuenti che hanno diritto alla detrazione non ne usufruiscono in un solo anno d’imposta ma la detrazione è spalmata in dieci anni in rate di pari importo.

Il forfettario non può usufruire del bonus ristrutturazione

I contribuenti che possono usufruire del bonus ristrutturazione sono coloro che hanno un reddito suscettibile di tassazione IRPEF (partite IVA in regime ordinario, lavoratori dipendenti ecc..).

I contribuenti forfettari, come sappiamo, non sono soggetti ad IRPEF ma ad un’imposta sostitutiva che prevede un’aliquota del 5% o del 15% da calcolare sul reddito, determinato su base forfettaria. Nello specifico, il reddito imponibile ai fini fiscali viene calcolato applicando ad i ricavi/compensi incassati durante il periodo d’imposta un coefficiente di redditività che varia in base al codice ATECO che identifica l’attività svolta dal contribuente.

La conseguenza di aderire al regime forfettario porta il contribuente a non poter dedurre i costi che derivano dalla propria attività fatta eccezione per i contributi previdenziali. Inoltre, sempre sul reddito prodotto e di conseguenza sulla stessa imposta sostitutiva, il contribuente forfettario non può far valere nemmeno le deduzioni e le detrazioni degli eventuali oneri personali e/o familiari come per esempio le spese mediche, spese per istruzione, gli interessi del muto ecc…

In sintesi, tutti gli oneri deducibili/detraibili ai fini IRPEF non possono essere “scaricati” se si aderisce al regime forfettario.

In questa sede però, deve essere fatto presente che, qualora il contribuente aderisca al regime forfettario ma, durante l’anno percepisca altri redditi assoggettati ad IRPEF (lavoro dipendete ad esempio), potrebbe comunque continuare ad usufruire delle deduzioni e delle detrazioni prescritte.

La detrazione per ristrutturazione si può bloccare?

Per capire meglio come funziona il bonus ristrutturazione e come agisce sulle imposte è bene porre un caso che, a nostro parere, potrebbe verificarsi molto frequentemente e molti contribuenti che hanno aperto partita IVA in regime forfettario possono ritrovarsi.

Supponiamo che il signor Bodoni nel 2015 abbia ristrutturato casa e cominciato ad usufruire del bonus ristrutturazione (il quale come abbiamo detto è suddiviso in 10 rate annuali). Lo stesso Bodon al tempo aveva un contratto di lavoro dipendente (assoggettato a tradizionale IRPEF). Nel 2017 il Bodoni perde il lavoro e il 1/1/2018 decide di aprire una partita IVA in regime forfettario per mettersi in proprio.

Il bonus ristrutturazioni continua o si interrompe?

Se il Bodoni avesse solo il reddito prodotto con partita IVA forfettaria perderebbe la possibilità di beneficiare della detrazione.

Andiamo ancora più avanti con il tempo. Durante l’anno 2018, gli affari del Bodoni vanno bene tanto che supera il proprio limite di fatturato e dal 1/1/2019 esce dal regime forfettario e il suo nuovo regime fiscale sarà quello ordinario (tassato con IRPEF).

Da quest’anno d’imposta in poi, il Bodoni tornerà ad usufruire del bonus ristrutturazione ma avrà perso il beneficio di una rata, quella relativa all’anno in cui era in regime forfettario.

Sintetizzando, possiamo dire che il bonus ristrutturazione si interrompe se non si hanno redditi soggetti ad IRPEF. Lo stesso però, riprenderebbe (per le rate rimanenti) se negli anni successivi dovessero esserci redditi soggetti ad IRPEF come quelli derivanti dalla partita IVA in regime di contabilità semplificata.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 18/07/2018
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    1 commenti
  1. Gabriele ha detto:

    Domanda mia moglie è forfettaria, abbiamo ristrutturato casa sua e lei la vorrebbe affittare con regime ordinario quindi irpef e non cedolare secca…spese quest’anno, ma potremmo anche non riuscire ad affittarla entro la fine dell’anno…per quelli successivi potrebbe usufruirne o non avendo potuto il primo anno la perde in toto…non ho trovato una risposta,i casi evidenziati parlano solo se dopo i primi anni si perdono i requisiti non se li si acquista da magari il secondo anno perché si nuovamente un irpef