Come esposto in uno dei nostri precedenti articoli. “come emettere la fattura” il passo successivo alla apertura della partita IVA è la prima fattura.
Soprattutto per i neofiti del mondo della partita IVA, l’emissione della fattura rappresenta una criticità. Le domande più frequenti dei nostri clienti a riguardo sono: “quali sono i dati da inserire? Quando devo applicare la marca da bollo?”.
Ecco, nel contenuto di oggi ci occuperemo proprio della marca da bollo in fattura. Vedremo quali sono i casi in cui è necessaria e quando no.
L’imposta di bollo, o più comunemente chiamata marca da bollo, è un tributo alternativo all’IVA (imposta sul valore aggiunto).
Alternativo significa che qualora le fatture, le ricevute o i documenti che riguardano pagamenti di compensi o corrispettivi sono soggetti ad IVA, la marca da bollo non va apposta.
La marca da bollo invece, va apposta (quella da 2 €) sulle fatture, di tipo cartaceo o elettroniche, che sono emesse senza addebito di IVA quando sono di importo superiore a 77,47 €. Per le fatture di importo inferiore, la marca da bollo non va applicata.
Alcune tipologie di documenti, come fatture e ricevute, inoltre alcune volte possono essere soggette all’imposta di bollo bypassando la regola generale.
Possiamo dire, come anticipato in precedenza, che l’IVA e la marca da bollo sono alternative. Infatti, come affermato nell’art. 6 della tabella B del DPR n. 642/1972, le fatture con importi soggetti ad IVA sono esenti da imposta di bollo.
L’alternatività tra i due tipi di imposta fa in modo che siano esenti da imposta di bollo:
Sono soggette ad imposta di bollo (articolo 13 della Tariffa, parte 1, allegata al predetto DPR n. 642/1972), le fatture ed i documenti di importo superiore a € 77,47 che riguardano:
Come presentato, per le fatture emesse con importo superiore a 77,47 € per operazioni esenti da IVA va apposta la marca da bollo da € 2,00. Questo è il caso proprio dei contribuenti in regime forfettario. Infatti, come ben sappiamo il regime forfettario è un regime esente da IVA. Nelle fatture del contribuente forfettario quindi non è presente l’IVA.
L’imposta di bollo, viene assolta acquistando la comune marca da bollo da € 2 in un tabacchi e successivamente applicandola sulla fattura. In alternativa può essere acquistata una marca da bollo virtuale.
Come detto prima, a prescindere dal regime agevolato o meno, sono esenti da imposta di bollo le fatture che riguardano gli acquisti intracomunitari (per saperne di più vedi regime forfettario e operazioni con l’estero).
Consigliamo inoltre, nel caso di consegna fisica della fattura al cliente, di apporre la marca da bollo sulla copia cliente e non su quella che resta a noi. Se invece la fattura viene inviata via mail, allora è meglio che la marca da bollo resti sulla nostra copia ed è opportuno indicare nella copia cliente “marca da bollo apposta sull’originale”.
La marca da bollo sui documenti contabili di norma spetta al debitore come è stabilito dall’art. 119 del codice civile, anche se per il pagamento sono responsabili entrambe le parti.
In ogni caso, se il costo della marca da bollo sarà addebitato al cliente, l’importo deve essere indicato nella fattura tra le operazioni esenti IVA. Se invece sarà il professionista o l’impresa a sostenere il costo, la somma della marca da bollo non dovrà essere applicata in fattura.
La mancata apposizione della marca da bollo, o la sua eventuale applicazione con una data successiva a quella di emissione della fattura provvede una sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare la sanzione varia da 2 a 5 volte l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
La marca da bollo da € 2,00 è quindi sempre obbligatoria per i forfettari che emettono fatture con importo superiore a € 77,47.
Se si sceglie la fatturazione elettronica non sarà più necessario recarsi ogni volta al tabacchi per acquistare di volta in volta la marca da bollo da apporre in fattura perché grazie ai software di fatturazione elettronica, potrai pagare l’intero importo corrispondente a tutte le marche da bollo in un unica soluzione.
Nel nostro software di fatturazione potrai utilizzare la voce “bollo virtuale” digitando l’importo di € 2,00 presente all’interno della schermata del programma.
Con la nuova disciplina si fissa una nuova periodicità trimestrale per il pagamento del bollo relativo alle fatture elettroniche.
Nello specifico, il modificato art. 6 del DM 17 giugno 2014 dispone adesso che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare” sia effettuato entro e non oltre il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre in questione.
Secondo queste nuove modalità, il totale dei bolli sulle fatture emesse nel primo trimestre 2019 dovranno essere corrisposte per il primo trimestre del corrente anno entro il 20 aprile 2019 (poiché il 20 aprile sarà sabato, la scadenza slitta al 23 aprile, data la festività del 22).
Salve sono un avvocato in regime forfettario e aggiungo il bollo in fattura. Ma questo bollo, che non mi scarico come costo come va considerato? Tra i ricavi oppure ë un conto neutro?
Buongiorno Xenia,
se inserito in fattura e addebitato al cliente il bollo viene considerato un ricavo a tutti gli effetti.
Salve, nel regime forfettario essendo un artigiano-commerciante le marche da bollo nelle ricevute fiscali vanno applicate lo stesso dopo il superamento delle 77€,ho spetta solo a prestazioni mediche?
Buongiorno Diego,
dovrai apporre le marche da bollo anche sulle ricevute che superano i 77,47 €.