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Se un forfettario riceve una fattura con ritenuta d’acconto

Come spesso visto nel nostro blog, uno dei grandi vantaggi dell’aderire al regime forfettario è il non assoggettamento a ritenuta d’acconto. Non è raro però che, per una serie di motivi, i clienti forfettari consegnino ai propri consulenti delle fatture ricevute da altri professionisti con ritenuta d’acconto ben visibile sul documento.

La domanda sorge spontanea allora: “cosa succede se un forfettario subisce la ritenuta d’acconto? Come risolvere questo problema?”

Sommario

Fatture ricevute dai forfettari senza ritenuta d'acconto

Se un forfettario subisce la ritenuta d'acconto: operazioni pratiche

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Fatture ricevute dai forfettari senza ritenuta d’acconto

Per prima cosa costruiamo un quadro generale analizzando quanto prescrive l’Agenzia dell’Entrate in tema di ritenute d’acconto nel regime forfettario con la circolare 10/E del 2016.

All’interno della circolare, l’Agenzia afferma che i forfettari non sono tenuti a versare la ritenuta alla fonte quando ricevono delle fatture da parte di professionisti. In ogni caso però, sono obbligati comunque a riportare in dichiarazione (QUADRO RS) il codice fiscale dei soggetti a cui sono stati pagati dei compensi e sui quali non è stata predisposta e versata alcuna ritenuta.

A questo proposito, il contribuente in regime forfettario deve comunicare al sostituto d’imposta (il professionista di turno in regime ordinario), che le somme percepite non dovranno essere al netto della ritenuta d’acconto perché egli è soggetto ad un’imposta sostitutiva. Di conseguenza il forfettario pagherà il 100% dell’importo al professionista che ha emesso la parcella e non verserà con modello F24 alcuna ritenuta.

L’Agenzia però non si ferma ad esporre solo la regola ma, tipizza anche il caso prospettato in apertura: “se un forfettario subisce la ritenuta d’acconto”.

Il caso più frequente è quello della ritenuta applicata, in maniera errata dal committente e già certificata (impossibile poi da correggere).

Quando il contribuente subisce in maniera errata delle ritenute e non è possibile correggere l’errore, le ritenute stesse potranno però essere chieste a rimborso secondo le istruzioni previste dall’articolo 38 del decreto del presidente della repubblica n. 602 del 1973, e cioè potranno essere recuperate a patto che le stesse siano regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.

In queste situazioni, come previsto per il precedente regime fiscale di vantaggio, il valore delle ritenute subite dovrà indicarsi in dichiarazione al rigo RS 40 e riportato poi per lo scomputo al rigo RN 33, colonna 4 e/o nel rigo LM41.

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Se un forfettario subisce la ritenuta d’acconto: operazioni pratiche

Per spiegare passo passo le operazioni da mettere in atto, facciamo degli esempi pratici.

Il sig. Bodoni, professionista in regime IVA, nel 2017 ha emesso una fattura nei confronti della Sig.na Dal Bello, contribuente forfettario.

All’atto dell’emissione della fattura la Sig.na Dal Bello non ha comunicato al Bodoni il suo regime fiscale e perciò la fattura è stata emessa con ritenuta d’acconto e quest’ultima ha provveduto a versarla.

Cosa fare in questi casi?

Se la sig.na Dal Bello ha versato la ritenuta dovrà trattarsi come un sostituto d’imposta e quindi dovrà trasmettere CU e presentare il modello 770.

L’agevolazione del non assoggettamento alla ritenuta d’acconto in questo caso, deve essere considerata come una possibilità del contribuente forfettario, e comunque, tale comportamento non deve considerarsi un comportamento concludente valevole per l’esclusione dal regime agevolato.

Nel caso in cui invece, la sig.na Dal Bello si sia resa immediatamente conto della sua mancata comunicazione dovrà saldare l’intero importo al sig. Bodoni.

Poniamo invece il caso opposto.

La sig. Dal Bello, forfettaria, emette una fattura nei confronti del Bodoni, con ritenuta d’acconto.

Il sig. Bodoni provvede a versarla.

Che succede?

Spesso e volentieri i clienti pensano che questi soldi trattenuti sono ormai perduti, invece, se certificati da regolare CU, questi potranno essere recuperati in fase di dichiarazione dei redditi come esposto nel paragrafo precedente.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 04/06/2018
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    6 commenti
  1. ANTONIO ha detto:

    PRIMA FACEVO UNA FATTURA ES IMPONIBILE 100.00+22% 122.00 MENO
    4%RITENUTA TOTALE 118.00
    ADESSO SONO PASSATO REGIME FORFETTARIO COME DEVE ESSERE
    COMPILATA

  2. Rita ha detto:

    Buonasera,
    il fratello impresa individuale è al regime forfettario; per lavoro svolto rcs edilizia in condominio nel bonifico postale per pagamento della FT ha subito la ritenuta del 8% . Agenzia delle entrate dice che non è prevista, idem commercialista.
    Il condominio al mio reclamo mi ha risposto:

    l’intervento eseguito è soggetto a detrazione fiscale ai fini IRPEF, al momento del pagamento, banche e Poste Italiane SPA, devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
    Come si può risolvere ? Siamo ancora in tempo ? E se no, si può recuperare la ritenuta con dichiarazione dei redditi?
    Gazie mille

    • Giulia ha detto:

      Buongiorno, il tema è specifico per essere affrontato su un sito pubblico, bisognerebbe approfondire il suo caso con una consulenza ad hoc.