Se l’IVA risulta essere una delle imposte meno comprese e più odiate dai contribuenti, chi è nel regime forfettario può tirare un sospiro di sollievo. Quando emetterà fattura infatti non addebiterà alcuna IVA ai suoi clienti. In altre parole per una fattura con un totale di 1000 euro, ad esempio, non si dovrà procedere ad alcuno scomputo dell’imposta né calcolare aliquote del 4, 5, 10 o 22%.
La disciplina IVA del regime forfetario è determinata dai commi 58 e 63 dell’art. 1, legge n. 190/2014. In materia di IVA e redditi questo regime ha sostanzialmente le stesse agevolazioni previste dal regime dei minimi, risultando quindi molto vantaggioso con riferimento alle numerose semplificazioni degli adempimenti IVA (esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché liquidazione e versamento periodico e annuale dell’IVA e dei sui adempimenti dichiarativi), imposte sui redditi e IRAP.
Inoltre, è stata confermata l’esclusione dall’accertamento tramite studi di settore o i parametri, nonché l’esonero dall’obbligo di inviare alcune comunicazioni, quali lo “spesometro trimestrale” e le liquidazioni IVA telematiche.
Le semplificazioni degli adempimenti iva
I contribuenti che adottano il regime forfetario sono esonerati:
Comunque, i contribuenti forfettari devono conservare e numerare le fatture ricevute, e sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi, ossia al rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.
In particolare, il comma 59 dell’art.1, legge n.109/2014 elenca gli obblighi che i contribuenti forfettari devono osservare ai fini IVA. Questi sono:
Le fatture, le ricevute e gli altri documenti giustificativi delle spese, vanno conservati:
I predetti documenti non devono comunque essere registrati, nemmeno nell’ipotesi in cui il soggetto sia tenuto al versamento dell’IVA. Non è infatti obbligatoria la tenuta di alcun registro previsto dal D.P.R. n.633/1972, e come precisato dalla Circolare 28 gennaio 2008 n. 7 l’eventuale tenuta e annotazione su registri dei documenti costituisce una facoltà del contribuente qualora questi la ritenga utile dal punto di vista amministrativo. (es. il registro dei corrispettivi dei commercianti al dettaglio).
Certificazione dei corrispettivi
I contribuenti forfetari come scritto prima sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Pertanto, è obbligatorio documentare le operazioni con il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta secondo le regole ordinarie.
L’Agenzia delle Entrate con circolare 4 aprile 2016 n. 10, confermando quanto già disposto ai minimi ha precisato che fanno eccezione all’ obbligo di certificazione dei corrispettivi quelle attività esonerate ai sensi dell’articolo 2, D.P.R. 21 dicembre 1996 n. 696 (purché in ogni caso ottemperino all’ obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’ì art. 24, D.P.R. n. 633/1972).
In tal caso, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi sarà adempiuto tramite annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi che risulta obbligatorio e grazie all’amministrazione finanziaria si potrà controllare il rispetto del limite di ricavi, il quale è requisito necessario per rimanere nel regime agevolato.
Emissione delle fatture
Nelle fatture emesse dai contribuenti forfetari non è addebitata l’IVA in via di rivalsa, c’è da ricordare però che coloro che transitano dal regime dei minimi a quello forfetario continuano ad emettere fatture senza addebito IVA, però deve essere modificato il riferimento al nuovo regime introdotto dall’art.1 comma 58, Leggen.190/2014.
Inoltre con la Circolare del 4 aprile 2016 n. 10, ha precisato così come era già per il regime dei minimi che, nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza IVA, ed il corrispettivo sia incassato nell’ anno successivo, nel quale è stato adottato il regime ordinario, la fattura non andrà integra con l’IVA, poiché ai sensi dell’art.6, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, l’operazione si intende comunque effettuata al momento di emissione della fattura.
Detrazione dell’IVA sugli acquisti
Ai sensi dell’art. 1, comma 58, secondo periodo, Legge n. 190/2014, i contribuenti forfetari non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. Non è inoltre detraibile l’IVA assolta sugli acquisti intracomunitari, sulle importazioni e sulle altre operazioni per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta.
Le agevolazioni e le semplificazioni sopra evidenziate non devono però trarre in inganno il titolare di partita IVA. Come avrete notato sono tante le bucce di banana sulle quali è facile inciampare. Basti pensare ad esempio ai casi in cui si effettuano operazioni da e vs un’azienda con sede in un paese Europeo oppure nei casi in cui si sono fatti numerosi acquisti di beni strumentali. Verificare il possesso dei requisiti in capo a chi ha scelto di aderire al regime forfettario non è mai banale. Inoltre anche se non si è obbligati a tenere i registri delle fatture di acquisto, purtroppo nella dichiarazione dei redditi (Quadro RS) vanno evidenziati molti dati ai fini dichiararativi (costo merci acquistate, compensi corrisposti a professionisti, a dipendenti, eventuali spese per carburante, ecc.).
Una informazione da neofita. Nello scontrino va riportato che io sono nel regime forfettario oppure chi mi installerà il registratore sa già quello che devo fare e non inserirà alcuna aliquota iva? Vedo tanta confusione in giro anche online.
forniamo a tutti i nostri clienti le indicazioni che dovranno essere date poi a chi installerà il registratore di cassa sul posto. Non è niente di complicato. Nello scontrino non deve essere riportato il codice di esenzione iva e i riferimenti normativi della legge che ha istituito tale regime fiscale.