Per tutti i titolari di partita IVA, professionisti o aziende, tendenzialmente ad inizio anno arriva, presso la sede della propria attività, una comunicazione con il bollettino postale riguardante il canone Rai speciale.
Questo canone speciale, è un’imposta dovuta nel caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività.
Per capirci, per esempio se fate ascoltare la radio ai vostri clienti in sala d’aspetto oppure se avete una TV in un bar siete soggetti al canone.
Infatti, secondo la legge devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246; art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488), indipendentemente dall’ uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.).
Nella prassi si assiste però ad una massiva spedizione da parte della RAI di migliaia di richieste di pagamento anche nel caso di imprese che nulla avrebbero a spartire con tale obbligo. Sembrerebbe che si assista quasi ad un tentativo di far cassa a tutti i costi e si richiedano le somme anche a chi effettivamente operi solo con un PC o uno smartphone per soli scopi lavorativi.
Il dipartimento delle comunicazioni nel 2012 aveva chiarito che: “un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto, né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni e quindi in base alla legge, per esso non va pagato alcun canone televisivo”.
Dalla precedente citazione si evince che il canone speciale deve essere pagato nel caso in cui all’interno della propria attività sia detenuta una TV, una radio oppure un PC un monitor che sia munito di sintonizzatore indipendentemente dall’uso che se ne faccia. È bene fare attenzione quindi, se gli apparecchi utilizzati negli uffici o in azienda siano muniti di sintonizzatore.
Se si, va da sé, che il canone Rai speciale dovrà essere pagato. Nel caso in cui invece gli apparecchi non siano abilitati alla ricezione del segnale non dovrà essere pagato il canone.
Facciamo degli esempi pratici per cercare di far comprendere meglio la situazione.
Una società di consulenza con in ufficio dei PC non muniti di sintonizzatore ed una sala da aspetto dove non siano presenti apparecchi di intrattenimento come radio o TV non deve pagare il canone Rai speciale.
Uno studio medico o dentistico invece, dove per esempio è presente in sala d’aspetto una TVo una radio per intrattenere i pazienti deve pagare il canone Rai speciale.
Se all’impresa è pervenuto il bollettino per il pagamento del canone e si vuole fare una disdetta dall’abbonamento, può essere inoltrato il modulo di autocertificazione di non detenzione di apparecchi.
Il contatto a cui fare riferimento per canone Rai, canone rai negozio, canone rai abbonamento speciale, canone TV speciale è: numero verde 800.93.83.62. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per le informazioni che riguardano invece delle cartelle esattoriali, il call center a cui far riferimento è 199.123.000.
I titolari di partita IVA che pagavano il canone speciale e che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell’apparecchio. Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2016 non è più non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (art. 1, comma 158, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
I termini di scadenza per il pagamento del canone sono:
Il mancato pagamento può essere rilevato in qualsiasi momento dal nostro personale incaricato e dall’Autorità di controllo, quest’ultima agisce su propria iniziativa o su sollecitazione degli uffici competenti. Nel caso di accertamento, oltre all’obbligatorietà del pagamento del canone, l’utente sarà soggetto ad una maggiorazione che può arrivare sino all’importo di € 619 per mancato pagamento di canone e Tassa di Concessione Governativa.
Nell’importo del canone Rai l’IVA è compresa. Ai fini del recupero dell’imposta, i titolari di canone speciale devono considerare fattura la ricevuta del versamento effettuato solo tramite il bollettino prestampato e il modulo SBF della domiciliazione bancaria, inviati dalla Rai – Radiotelevisione Italiana. Inoltre, nel caso in cui siano presenti i presupposti fiscali, la restante parte del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.
Ci sono dei casi in cui alcuni soggetti sono esonerati dal pagamento del canone speciale. Questi sono:
Lascia un commento