In molte nostre consulenze preliminari ci vengono chieste delle informazioni sulla compatibilità del sussidio di disoccupazione con altri redditi.
Oggi cercheremo di rispondere proprio a questi quesiti partendo dalle precisazioni che proprio l’INPS, attraverso una circolare, ha dato riguardo ai casi in cui la percezione del sussidio di disoccupazione è compatibile con altre fonti di reddito.
Sommario
La compatibilità del sussidio di disoccupazione con altri redditi
La compatibilità del sussidio di disoccupazione con il lavoro occasionale
La compatibilità del sussidio di disoccupazione con il reddito da attività professionale
La compatibilità del sussidio di disoccupazione con altri tipi di reddito
Con la circolare 174 del 23 novembre 2017, l’INPS ha fatto chiarezza riguardo la compatibilità del sussidio di disoccupazione NASpI e gli ancora residuali sussidi ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di reddito.
Sempre con la stessa circolare, l’istituto ha fatto chiarezza sulle modalità per accedere all’incentivo all’imprenditorialità, riferendosi agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 4 marzo 2015.
In linea generale, in presenza di una contestuale attività di lavoro, il soggetto che percepisce il sussidio di disoccupazione conserva il diritto al NASpI ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a patto che venga comunicato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto.
Una delle questioni di maggior interesse trattata dalla circolare dell’istituto è la compatibilità del NASpI con i compensi che derivano da prestazioni occasionali. In questo caso, per il lavoro occasionale (prestO) o la tradizionale ricevuta di prestazione occasionale, il beneficiario NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
In tal caso:
Nel D.LGS. n.22/2015 agli articoli 8 e 10, la disciplina applicabile nel caso di attività di lavoro autonomo o impresa individuale. Partiamo dal punto che l’iscrizione ad un albo o l’apertura della partita IVA non è una condizione sufficiente a far decadere il diritto al sussidio di disoccupazione.
Tuttavia, se il soggetto ha avviato un’attività e non ha provveduto a darne comunicazione all’INPS con il relativo reddito presunto si avrà la decadenza del diritto alla prestazione.
Le condizioni per cui, il soggetto che intraprende un’attività di lavoro autonomo o impresa individuale e continui a percepire il sussidio di disoccupazione in misura ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto sono le seguenti:
Per la cumulabilità del sussidio con altre tipologie di attività ossia, tutte le prestazioni che non possono essere inquadrate né come lavoro subordinato né come lavoro autonomo o attività d’impresa ma che, comportano comunque una qualche tipo di compenso andiamo a vedere cosa afferma l’INPS a riguardo con la già citata circolare n. 174/2017.
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