Oggi ci occupiamo di un tema molto importante per tutti i contribuenti: la dichiarazione dei redditi. Nello specifico vedremo come si determina il reddito nel regime forfettario e come si compila il quadro LM del modello Unico. Inoltre, alla fine del contenuto sarà presente un breve scadenzario che riporta le date in cui si dovranno pagare imposte e contributi. I contribuenti che hanno aderito al regime forfettario, come abbiamo molte volte ripetuto nel nostro blog, sono soggetti ad un’unica imposta, chiamata imposta sostitutiva. Questa particolare imposta sostituisce l’IRPEF, le addizionali comunali e regionali e l’IRAP. L’aliquota di quest’imposta inoltre, nel caso di una nuova attività del contribuente, è del 5% per i primi cinque anni anziché il 15% del forfettario “tradizionale”.
Sommario
La dichiarazione dei redditi 2020
Come si compila il quadro LM nel regime forfettario
Rigo LM21, prima colonna
Rigo LM21, seconda colonna
Rigo LM21, terza colonna
Come si calcola il reddito nel regime forfettario
I contributi previdenziali
La deduzione dei contributi previdenziali
Il calcolo dell'imposta sostitutiva
I dati informativi da inserire in dichiarazione dei redditi
Quando si pagano imposte e contributi 2020
Per la denuncia dei redditi del 2020 (relativa ai redditi 2019), tutti i contribuenti forfettari dovranno compilare l’apposita sezione LM del modello Unico per determinare le proprie imposte dovute, una particolare sezione del quadro RS fornendo le ulteriori informazioni richieste dal fisco e il quadro RR per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti.
La prima cosa che deve essere indicata dal contribuente minimo è il tipo di reddito prodotto durante l’anno. La distinzione che va fatta è tra il reddito d’impresa, derivante dalla propria attività come ditta individuale (artigiani e commercianti), oppure da lavoro autonomo (liberi professionisti e freelance). Inoltre, se il contribuente svolge più attività è necessario segnare l’apposita casella ed indicare quale è l’attività prevalente. L’attività prevalente viene intesa come quella che frutta i maggiori ricavi.
Fatta questa premessa partiamo con la guida alla compilazione.
In questa prima colonna si attesterà la sussistenza dei requisiti per la permanenza nel regime agevolato. Nello specifico:
Nella seconda colonna invece si dovranno attestare la presenza dei seguenti requisiti:
In questa terza colonna, nel caso di attività start-up (aliquota dell’imposta sostitutiva del 5% anziché 15%) si dovrà barrare l’apposita casella.
Ricordiamo quali sono i requisiti del contribuente per usufruire dell’aliquota agevolata:
Come spesso visto nel nostro blog, il reddito nel regime forfettario viene calcolato, moltiplicando il fatturato per il coefficiente di redditività assegnato al contribuente in base al codice ATECO.
Un’altra considerazione importante da fare, ai fini del calcolo del reddito imponibile, è che nel regime forfettario i ricavi vengono tassati secondo il principio di cassa. Utilizzando questo principio ne deriva che ai fini del calcolo delle imposte (e dei contributi) devono essere presi in considerazione solo i ricavi o i compensi effettivamente percepiti durante l’esercizio.
Nei casi di eventuali passaggi dal regime ordinario al regime agevolato, per la determinazione del reddito forfettario non si terrà conto degli incassi che abbiano già concorso a formare redditi negli esercizi precedenti, secondo le regole di competenza. In questo modo si evita la doppia imposizione.
Fatte queste premesse, torniamo al modello unico e vediamo come si determina il reddito imponibile e la conseguente imposta.
I campi da tenere in considerazione in questo caso sono i righi che vanno da LM22 a LM30.
In questi righi dovranno essere indicati:
A seguire nel rigo LM34, nella colonna 3, deve essere indicato il reddito lordo. Questo reddito si individua sommando tutti i i redditi derivanti da tutte le attività che sono state indicate nella colonna 5 nei righi da LM22 a LM30. Inoltre, sempre al rigo LM34, nelle prime due colonne si devono indicare i redditi forfettari che fanno riferimento alle diverse gestioni previdenziali ( commercianti e artigiani o gestione separata).
Il quadro da compilare al fine del calcolo dei contributi previdenziali è il quadro RR. Nella sezione 1 saranno indicati i contributi previdenziali per gli iscritti alla gestione commercianti e artigiani dell’INPS, nel caso di iscrizione alla gestione separata la sezione da compilare sarà la 2.
Ricordiamo che nel caso di prima dichiarazione del contribuente, la base imponibile contributiva sarà uguale a quella valida per le imposte. Per le successive dichiarazioni invece, alla base imponibile delle imposte dovranno essere dedotti i contributi previdenziali versati nell’anno di conseguenza, la base imponibile valida per le imposte sarà abbattuta dal valore dei contributi previdenziali versati.
Il valore dei contributi versati durante il periodo d’imposta dovrà essere annotato nella colonna 1 del rigo LM35. Nel rigo LM36 invece, si andrà ad annotare il reddito netto e quindi la differenza tra il rigo LM34 e LM35 sul quale saranno calcolate poi le imposte.
Arrivati a questo punto è possibile calcolare l’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente forfettario. Ricordiamo che a seconda del tipo di contribuente, se start-up oppure forfettario “tradizionale”, l’aliquota da applicare sarà del 5% o del 15%.
Uno dei grossi vantaggi che porta con sé l’adesione al regime agevolato è l’esclusione dagli studi di settore e la non applicazione delle ritenute alla fonte.
In ogni caso però, nel quadro RS, devono essere inseriti delle informazioni riguardo l’attività svolta e tutti i dati dei soggetti ai quali sono stati corrisposti dei compensi e non vi sia stata applicata la ritenuta secondo quanto stabilito dalla Legge che ha istituito il regime in questione.
A questo proposito, nei righi RS371, RS372, RS373 saranno indicati i codici fiscali di coloro che hanno percepito dei compensi da parte nostra per la quale non è stata applicata nessuna ritenuta. Nel caso siano stati corrisposti diversi compensi si dovrà compilare un rigo per ogni soggetto.
Le scadenze valide per il pagamento per imposte e contributi dei contribuenti forfettari seguono le stesse regole per l’IRPEF. Vediamo quali sono le scadenze.
La prima scadenza per il versamento delle imposte solitamente è il 30 Giugno di ogni anno, questa data però subisce spesso delle variazioni. Verosimilmente, vista l’emergenza sanitaria la scadenza verrà posticipata ad estate inoltrata. Supponendo che non ci siano proroghe, in questa data dovrà essere saldato il debito nei confronti dell’erario dell’anno precedente e dovrà essere versato il 50% dell’acconto per il 2020. Questa somma può essere suddivisa fino a sei rate entro e non oltre il 16 novembre.
La seconda scadenza per le imposte è il 30 novembre 2020, in questa data dovrà essere versato il 50% dell’acconto rimante per il 2020. Questa somma non è rateizzabile.
Nella seguente tabella potete ritrovare le scadenze in modo schematico così da risultare più chiaro.
30/6/2020 | Saldo imposte 2019+ 50 % acconto 2020 oppure la 1° rata se chiesta la rateizzazione |
16/7/2020 | 2° rata |
20/8/2020 | 3° rata |
16/9/2020 | 4° rata |
16/10/2020 | 5° rata |
16/11/2020 | 6° rata |
30/11/2020 | 50 % acconto 2020 |
In questo caso dobbiamo distinguere le due gestioni previdenziali INPS. Partiamo dalle imprese e quindi la gestione commercianti e artigiani dell’INPS.
Le imprese come sappiamo sono soggette ad una contribuzione minima fissa ed una contribuzione in percentuale. La contribuzione minima deve essere versata in quattro rate annuali nelle seguenti date:
Riguardo invece la contribuzione eccedente, qualora sia presente, verranno versati in saldo e acconto seguendo le stesse modalità e tempistiche dell’imposta sostitutiva.
Per chi è iscritto alla gestione separata dell’INPS è previsto il versamento dei contributi previdenziali in percentuale al proprio fatturato. Questo versamento segue le stesse regole dell’imposta sostitutiva. A differenza dell’imposta sostitutiva però, il valore dell’acconto INPS è pari all’80% di quello dell’anno precedente.
Nella prima rata del 30 giugno 2020 sarà dovuto il saldo del anno precedente e il 50% dell’acconto. Questa prima rata, come le imposte, potrà essere suddivisa in sei rate entro e non oltre il 16/11/2020.
Il 30/11/2020 invece sarà il turno del secondo acconto e anche in questo caso, come per le imposte, l’ultimo acconto non potrà essere rateizzato.
30/6/2020 | Saldo contributi 2019+ 50% acconto 2020 oppure la 1° rata se chiesta la rateizzazione |
16/7/2020 | 2° rata |
20/8/2020 | 3° rata |
16/9/2020 | 4° rata |
16/10/2020 | 5° rata |
16/11/2020 | 6° rata |
30/11/2020 | 50% acconto 2018 |
Buongiorno,
complimenti anche da parte mia per la chiarezza e la sintesi espositiva, tutt’altro che scontata su questi temi.
Ho appena aperto la Partita Iva in regime forfetario (15%), poiché ho redditi esteri soggetti a tassazione (Quadro RL – Sezione I A – Redditi di Capitale), questi seguiranno i normali scaglioni IRPEF?
Se sì, avendo questi redditi di capitale, potrò applicare la detraibilità delle spese del Quadro RP?
Grazie mille
Buongiorno Pietro,
si, i redditi al di fuori della p. iva seguiranno le regole tradizionali. Se ti risultasse un debito irpef potrai godere delle detrazioni anche se hai effettivamente solo il reddito da p. iva forfettaria come reddito da lavoro.
Mia figlia a Gennaio 2021 aprirà P.Iva fofettaria, essendo mia figlia ancora nel mio nucleo familiare ed essendo Io lavoratore dipendente ho già comunicato la cancellazione per le detrazioni . La mia domanda è: con la mia dichiarazione dei redditi tramite 730 devo comunque dichiarare i redditi percepiti di mia figlia visto che comunque resterà nel mio nucleo familiare?
Siete GRANDI.
Buongiorno Alfonso,
nel prossimo 730, quello di quest’estate si poichè fa riferimento al 2020. Nel prossimo invece, no. Tua figlia farà il modello unico per conto suo.