Con l’approvazione della legge di bilancio 2023 che ha modificato il limite di fatturato per i contribuenti forettari, innalzandolo da € 65.000 a € 85.000.
Infatti in questo articolo si ripeterà spesso la soglia di € 65.000 che faceva riferimento alla normativa aggiornata allo scorso 2022.
Sul capitolo NaspI e prtita IVA, in rete c’è sempre stata moltissima confusione. Ribadiamo sempre che gli enti preposti per il disbrigo della pratica di richiesta di anticipazione NASpI in caso di apertura di nuova partita IVA sono i CAF/patronati.
Oggi cerchiamo di sciogliere uno dei dubbi che più mette in crisi i contribuenti in disoccupazione che intendono avviare una nuova attività usufruendo del regime forfettario.
Il dubbio in questione è se la NASpI ricevuta fino al momento dell’apertura di una nuova partita IVA va a sommarsi con il reddito da lavoro dipendente.
La risposta è no.
Vediamo nel concreto il perché fino a dicembre del 2022 non operava la solita causa di esclusione del regime forfettario proponendo un esempio.
Una delle cause di esclusione dal regime forfettario fino al 2022, era quella di avere percepito durante l’anno precedente all’apertura di una nuova partita IVA (sia nel caso di regime forfettario start-up, sia nel caso del regime forfettario tradizionale) redditi derivanti da lavoro dipendente e/o assimilati per un importo superiore a 30.000 € lordi.
Questa causa di esclusione era stata introdotta con il comma 111 della legge di bilancio 2016, la quale ha abrogato allo stesso tempo la lettera d) del comma 54 della precedente legge di bilancio del 2015, legge che aveva dato vita al regime forfettario.
Nella legge di bilancio del 2015, era previsto che per l’adesione al regime forfettario, nell’anno precedente il reddito d’impresa, arte o professione fosse prevalente rispetto al reddito derivante dal lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito.
Tale causa di esclusione è stata rimossa con la legge di bilancio 2018.
La causa d’esclusione che valeva fino al 2018, però non operava quando coloro che avendo avuto un reddito lordo superiore a € 30.000 avevano cessato il loro rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente a quello d’apertura della partita IVA.
Facendo un esempio, se nell’ottobre 2017 il sig. Bodoni aveva terminato il suo rapporto di lavoro dipendente e fino al 2018 era rimasto disoccupato, anche se per il 2017 per i 10 mesi di lavoro aveva percepito un reddito lordo superiore a € 30.000 se avesse aperto una partita IVA nel 2018 la causa di esclusione non sarebbe valsa.
Inoltre, anche se la causa di esclusione non doveva essere verificata, ricordiamo che per accedere al forfettario start-up doveva essere verificato che si trattava a tutti gli effetti di una nuova attività e non di una mera prosecuzione del lavoro dipendente.
Per rispondere in maniera completa al quesito di cui al titolo del paragrafo è meglio fare un esempio concreto e poi esaminarlo.
Il sig. Bodoni, nel 2017 aveva un contratto di lavoro dipendente. Il contratto, terminato nel luglio dello stesso anno (2017) aveva portato il Bodoni a richiedere la NAPSI. Il reddito percepito fino a quel momento era stato pari a 26.500 €. La NASPI ricevuta, da luglio fino a dicembre dello stesso anno, invece era stata pari a 7.000 €. Il quesito che il sig. Bodoni si poneva era: “posso aderire al regime forfettario aprendo una nuova partita IVA nel 2018? Oppure non posso aderire perché l’indennità NASpI viene a considerarsi come un assimilato al reddito da dipendente motivo per il quale la somma del reddito da dipendente e l’indennità sarebbe superiore a 30.000 € ?”.
È bene ricordare che la NASpI è un’indennità che sostituisce il reddito perso. Ai fini fiscali, questa viene considerata come un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e di conseguenza è un reddito imponibile, tassato con una tassazione ordinaria.
In questa situazione è l’INPS che opera come sostituto di imposta trattenendo le ritenute IRPEF e riconoscendo le detrazioni fiscali per reddito da lavoro dipendente e carichi di famiglia, rilasciando anche annualmente la certificazione unica (il vecchio modello CUD).
Fatto questo breve excursus sull’indennità di disoccupazione, ritorniamo al nostro quesito.
Per rispondere, abbiamo fatto riferimento alla circolare esplicativa n. 10/e/2016 dell’Agenzia dell’Entrate dove si affermava che la causa di esclusione:
“non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia di 30.000 euro. Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Si evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.
Dalla lettura della circolare si recepiva che se il rapporto di lavoro del sig. Bodoni era cessato nel 2017 la causa di esclusione non operava solo nel caso in cui nello stesso anno non aveva cominciato a percepire un reddito da pensione o se entro la fine dell’anno stesso anno aveva intrapreso un altro rapporto di lavoro dipendente. Nella circolare infatti, non si faceva alcun riferimento ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e nel caso specifico all’indennità NASpI.
Si poteva quindi concludere quindi, che il sig. Bodoni o il contribuente che ricadeva in una casistica analoga poteva aprire una nuova partita IVA in regime forfettario (tenendo sempre fermo il possesso di tutti gli altri requisiti) in quanto il reddito da dipendente del 2017 era inferiore a € 30.000 e l’indennità NASPI non si prendeva come reddito valido ai fini della verifica della causa di esclusione derivante dal limite annuale di ricavi.
L’unico caso in cui doveva essere verificato il requisito del limite di ricavi faceva riferimento all’accensione di un nuovo rapporto di lavoro dipendente o il subentro di un reddito da pensione che faceva superare il limite dei 30.000 € lordi da rispettare per l’adesione al regime forfettario.
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