Dal 1° Gennaio 2019 non ci sono più limiti riguardo il valore dei beni strumentali per aderire al regime forfattario.
Fino al 2018 era invece necessario effettuare il calcolo del limite dei beni strumentali per verificare
Come si calcolava fino al 2018 il limite dei beni strumentali per accedere il regime forfettario? Quali erano i beni strumentali che influivano sul calcolo? C’erano determinati tipi di beni che esulano da questo calcolo?
Le precedenti, sono solo alcune delle domande che moltissimi contribuenti si sono posti subito dopo aver aperto partita IVA in regime forfettario.
Vediamo come abbiamo risposto a questi quesiti facendo un po’ di chiarezza sul limite dei beni strumentali che si doveva rispettare al fine di poter aderire al regime forfettario.
Uno dei requisiti per accedere e permanere di anno in anno nel regime agevolato era dato dal valore dei beni strumentali, questo infatti non doveva superare i 20.000 €.
Secondo l’art, 1 comma 54, lettera c) della Legge 190/2014 (Legge che ha istituito il regime forfettario), il contribuente poteva accedere al regime agevolato se: “il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 €”.
Il requisito doveva essere verificato in relazione all’anno precedente a quello di riferimento. Inoltre, l’eventuale superamento del limite, così come per il superamento del limite di fatturato, non determinava l’immediata uscita dal regime forfettario. Il contribuente infatti, dovevano fare riferimento al valore raggiunto al 31/12 dell’anno precedente.
Riportando un semplice esempio, per l’accesso/permanenza nel regime per il 2018 le condizioni dovevano essere verificate nel 2017.
Nota importante, se il contribuente perdeva il regime agevolato e in un secondo momento tornava in possesso dei requisiti, poteva rientrare all’interno del regime agevolato. In questa situazione però, se precedentemente aderiva al regime forfettario start-up, al suo rientro doveva sottostare all’aliquota tradizionale del 15%.
Quali sono esattamente i beni che rientravano nel calcolo? Quale valore doveva essere considerato?
Al fine di poter verificare il limite, si doveva fare riferimento al valore del bene o al costo sostenuto per l’acquisto al netto dell’IVA, anche se su quest’ultima non poteva essere esercitato il diritto di detrazione.
Inoltre, come chiarito dall’Agenzia, nel calcolo del limite, rilevavano:
I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa o professione e per l’uso personale (es. cellulari, automobili), concorrevano alla formazione del limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR. Al riguardo si ricorda che si presumevano, comunque, ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, ciclomotori, motocicli, e telefonia).
I beni immobili non avevano nessuna rilevanza ai fini del calcolo del limite, qualunque fosse stato il titolo di possesso.
I beni che avevano un costo pari o inferiore a € 516,46 non rientravano neanch’essi nel calcolo del raggiungimento dei 20.000 €.
Un capitolo importante che abbiamo affrontato era quello relativo ai beni di tipo immateriale. Nella normativa, tale tipologia dei beni non veniva menzionata ed a proposito con circolare 19 febbraio 2015 n. 6 l’Agenzia delle Entrate nel quesito 97 chiariva che:
“per quanto concerne i beni materiali, la circolare 7/E del 2008m, relativa al regime dei minimi, con riferimento al raggiungimento del limite degli € 15.000 per i beni strumentali, ha chiarito che il riferimento contenuto nella norma alla nozione di strumentalità dei beni da prendere in considerazione induce a ritenere che non rilevino taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, gli stessi chiarimenti si rivolgono al regime forfettario”.
Successivamente, con la circolare 4 aprile 2016, n. 10 l’Agenzia delle Entrate ha ripreso il citato chiarimento, specificando che tale precisazione:
Creato un po’ di ordine e capito quali beni rientravano all’interno del calcolo era bene fare un esempio e prendere in considerazione anche un caso pratico.
1 La ditta individuale MDM del sig. Bodoni al 31/12/2017 presentava la seguente situazione, poteva aderire al forfettario nel 2018?
tipo di bene valore % di rilevanza valore rilevante beni strumentali € 12.000 rilevanza 100% € 12.000 beni ad uso promiscuo € 7.000 rilevanza 50% € 3.500 beni inferiori a € 516,45 € 3.000 rilevanza 0% € 0 immobile di proprietà € 120.00 rilevanza 0% € 0 L’ammontare di beni strumentali era pari a € 15.500, ne conseguiva che il limite era verificato e anche per l’anno 2018 il sig. Bodoni poteva aderire al regime forfettario. Ricordiamo che il limite dei beni strumentali non era l’unico limite da rispettare. Tutte le altre condizioni dovevano essere verificate contemporaneamente.
2 La sig.na Polisicchio, contribuente forfettaria, aveva intenzione di noleggiare un’auto a lungo termine.
L’auto in questione aveva un valore pari a € 37.000 al netto dell’IVA.
Decidendo di noleggiarla poteva rimanere all’interno del regime forfettario anche nell’anno successivo?
Vediamo quali erano le considerazioni da fare:
- per rimanere all’interno del regime, il costo dei beni strumentali non doveva essere superiore a € 20.000 al netto dell’IVA;
- con riferimento ai beni utilizzati promiscuamente (come l’auto) questi avevano un’incidenza pari al 50%;
- nello specifico per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale era determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
La sig. Polisicchio poteva noleggiare l’auto e rimanere allo stesso tempo forfettaria anche l’anno successivo poiché il valore da tenere in considerazione al fine di verificare il limite dei beni strumentali era pari a € 18.500.
Ovviamente, non doveva essere in possesso di altri beni strumentali che aumentino il valore oltre i 20.000 €.
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